Reato di corruzione . Mutamento
di destinazione urbanistica.
Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che
impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai
doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e
sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio
cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa
esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Cassazione
penale, sez. VI, 02/03/2010, n. 20502.
Per la giurisprudenza, nella fattispecie relativa al mutamento di destinazione
urbanistica di un terreno, da suolo agricolo ad area produttiva, l'accettazione della somma di Euro .. al
medesimo costituisce il corrispettivo della svendita delle proprie funzioni,
che l'imputato asserviva al corruttore in un duplice modo:
- mediante un suo intervento diretto, consentitogli dalla sua funzione
di Sindaco e dagli specifici poteri conferitigli dall'atto di incarico della
progettazione del regolamento edilizio, per l'inserimento nello stesso del
terreno del P. con destinazione integrale (o la più ampia possibile) a uso
produttivo;
- mediante indebite pressioni sui professionisti incaricati di redigere
tale regolamento, abusando dei poteri di Sindaco e di quelli a lui spettanti in
forza dell'atto di conferimento dell'incarico ai due predetti architetti.
L’imputato è stato destinatario della promessa di denaro in favore di
terzi non già per meri motivi di cortesia o per i rapporti di amicizia, bensì
in ragione delle sue funzioni di Sindaco e dei poteri del suo ufficio, che gli
consentivano di porre in essere una condotta utile e idonea ad incidere sul
contenuto finale della proposta di regolamento urbanistico.
La Convenzione di incarico per
l'elaborazione del Regolamento Urbanistico, prevede espressamente che
"l'incarico dovrà essere svolto in conformità alle direttive
dell'Amministrazione Comunale" -e quindi anche del Sindaco- "la quale
potrà richiedere eventuali modifiche ed integrazioni alle proposte che verranno
presentate".
Non ha pregio, pertanto, la tesi del ricorrente, secondo cui il M. non
avrebbe accettato la somma offerta dal P. quale controprestazione per una
propria attività, ma solo per trasferirla agli architetti B. e L., agendo quale
semplice mandatario nei confronti dei pubblici ufficiali che si intendeva
corrompere.
Al contrario, secondo la ricostruzione in fatto della vicenda operata
dai giudici di merito, insindacabile in questa sede, l'imputato non si è
affatto limitato a farsi latore della proposta corruttiva, ma ha accettato il
denaro offerto dal P., destinato ai due professionisti, in primo luogo perchè
egli stesso ponesse in essere atti contrari ai doveri del suo ufficio,
promuovendo, nell'esercizio dei poteri inerenti alla sua specifica veste di
pubblico ufficiale, l'inserimento del terreno in questione nel redigendo
regolamento urbanistico con destinazione ad uso produttivo.
Di qui la conclusione secondo cui, già nella prima fase della vicenda,
caratterizzata dalla mancata accettazione dell'offerta corruttiva da parte di
entrambi gli architetti, tra il P. e il M. si è creato il rapporto
sinallagmatico che sta alla base del mercimonio caratterizzante la corruzione:
il Sindaco, "svendendo" la sua funzione pubblica, ha accettato la
promessa di una retribuzione indebita per terzi, per compiere l'intervento a
lui richiesto.
Trattasi di affermazione corretta sul piano logico e giuridico, atteso
che, come è noto, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa
prevista dall'art. 319 c.p., è indifferente che la ricezione del denaro o di
altra utilità, ovvero l'accettazione della relativa offerta, avvenga "per
sè o per un terzo". Nel caso di specie, pertanto, il fatto che il denaro
offerto dal P. al M. fosse destinato a terzi non vale ad escludere la
sussistenza del reato contestato, una volta accertata l'esistenza di un
rapporto di strumentalità tra l'offerta di denaro al pubblico ufficiale e
l'asservimento della funzione da parte di quest'ultimo.
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