Urbanistica. variazione di strumenti
urbanistici preordinati all’autorizzazione di insediamenti produttivi. D.P.R.
20.10.1998, n. 447
L’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447
prevede una procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici
preordinati all’autorizzazione di insediamenti produttivi contrastanti con il
vigente strumento urbanistico, allorché il progetto sia conforme alle norme in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro e lo strumento
urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti
produttivi ovvero questi siano insufficienti rispetto al progetto presentato.
Il procedimento si conclude con una
conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante
urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed
opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta
giorni.
La speciale procedura semplificata di cui
all’accennato art. 5 DPR n. 447/1998 non comporta abdicazione della
istituzionale potestà pianificatoria del Comune, tale da rendere la proposta
della Conferenza di servizi come obbligatoria, ma lascia integra la possibilità
per l’Ente territoriale di discostarsene , sulla base di valutazioni
urbanistiche (Cons. St. Sez. IV, n.2170/2012; .n. 4498/2012; n. 5471/2007).
Quando la stessa amministrazione comunale
abbia, con una serie univoca di atti, considerato procedibile il ricorso allo
strumento dell’approvazione della variante per l’insediamento di impianti
produttivi ex art. 5 DPR n. 447/98 e, nel corso del procedimento, siano stati
espressi i favorevoli pareri culminati nella proposta di tutte le autorità
pubbliche e dei soggetti interessati, compreso lo stesso Comune, riuniti in
conferenza di servizi, devono essere valutate attentamente, e con particolare
pregnanza sul versante motivazionale, le scelte del Comune
La giurisprudenza richiede, nell’ambito
delle valutazioni urbanistiche, anche una ponderazione degli opposti interessi,
in considerazione delle aspettative sorte in capo agli istanti e delle
particolari situazioni di affidamento (cfr. sulla necessità di motivazione in
materia di varianti agli strumenti urbanistici incidenti su situazioni di
affidamento, Cons. St. Sez. IV, 26.10.2012, n. 5492; 13.10.2010, n. 7478).
Occorre invero distinguere tra
l'operatività del principio di tutela del legittimo affidamento che presuppone,
sul piano soggettivo, l’affidamento ragionevole generato dal comportamento univoco
di una amministrazione pubblica, unitariamente considerata, dalla competenza
dell’organo che eserciti la potestà pubblica, rilevante, sul piano oggettivo,
ai fini della legittimità dell’atto emanato.
Una volta accertata, quindi, la necessità
di una puntuale motivazione sotto il profilo delle scelte urbanistiche
oppositive alla realizzazione dell’impianto, deve convenirsi che le ragioni
poste a base del diniego , fondate quasi esclusivamente su valutazioni di
carattere paesaggistico- ambientale, da un lato si pongano in contrasto con
accertamenti già positivamente raggiunti in sede di procedimento di VAS,
divenuti inoppugnabili, e, dall’altro, non rivelino precise scelte di tipo
urbanistico idonee a supportare il rifiuto di variante. COns. Stato 6.8.2013, n
4151.
4.1. Sotto il primo profilo, va osservato
che la valutazione ambientale strategica (VAS) è lo strumento volto a garantire
gli effetti sull’ambiente dei piani e dei programmi, così da anticipare la
valutazione della compatibilità ambientale ad un momento anteriore alla loro
elaborazione ed adozione, in una prospettiva globale di sviluppo sostenibile
idonea a conciliare, anche attraverso soluzioni alternative, l’utilizzazione
del territorio e la localizzazione degli impianti con la tutela dei valori ambientali
(Cons. St. Sez. IV, 6.5.2013, n. 2446; 13.11.2012, n. 5715).
La valutazione favorevole compiuta in sede
di VAS non può, quindi, essere rimessa in discussione per i profili attinenti
alla compatibilità con l’ambiente del piano.
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