Ambiente. Bonifica siti di interesse nazionale Competenza.
Il decreto di recepimento delle determinazioni conclusive della
conferenza di servizi decisoria relativa ad un sito di bonifica di interesse
nazionale costituisce un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale e
non del Ministro, atteso che esso non concerne le scelte di fondo che la p.a. è
chiamata a compiere in materia di bonifica, avendo invece ad oggetto la
prescrizione di un singolo intervento di messa in sicurezza d'emergenza e, poi,
di bonifica (T.A.R. Toscana, sez. II, 25 novembre 2009, n. 2088).
L'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 (applicabile al procedimento in forza
della disposizione transitoria di cui all'art. 265 d.lgs. n. 152 del 2006)
distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell'Ambiente ed atti
e attività facenti capo al Ministero. Rientra ad es. tra i primi
l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art.
252, comma 2, cit.), il che è del tutto logico, dovendo la suddetta
individuazione reputarsi atto attinente all'indirizzo politico-amministrativo
in materia di bonifica. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II 19/09/2012 n. 1551.
La rilevanza politica di un tale atto risulta, del resto, confermata
dalla necessità dell'intesa con le Regioni interessate: intesa prescritta, per
l'appunto, dal comma 2 dell'art. 252. Si deve invece reputare che l'impugnato
decreto di recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di
gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro, atteso che esso
certamente non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere
nel settore in esame (come ad es., la mappatura dei siti di interesse
nazionale), avendo invece ad oggetto la prescrizione di un singolo intervento
di messa in sicurezza d'emergenza e, poi, di bonifica.
Del resto, l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit. attribuisce la
competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242,
qualora abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale, "alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio": né una simile
espressione può esser considerata atecnica o comunque non voluta e casuale,
poiché essa si inserisce in una disposizione (l'art. 252 cit.) in cui, come
accennato, quando ci si vuole riferire alle competenze del Ministro dell'Ambiente,
lo si dispone espressamente, stabilendo che l'atto compete al
"Ministro" e non al "Ministero" (T.A.R. Lombardia, Brescia,
Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738).
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