Ambiente. Bonifica siti di interesse nazionale. Istruttoria
obbligatorietà.
la giurisprudenza assolutamente prevalente è nel senso che le norme
appena citate non consentono all'Amministrazione procedente di imporre ai
privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta
sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali
proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione
geografica del bene, l'obbligo di bonifica di rimozione e di smaltimento dei
rifiuti e, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è
posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le autorità
amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare. Ai fini della
responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provato,
attraverso l'esperimento di adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di
causalità fra l'azione o l'omissione e il superamento - o pericolo concreto ed
attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in
rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al
possessore dell'immobile meramente in ragione di tale qualità (cfr. Cons. Stato
sez. VI 18 aprile 2011, n. 2376; id., Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612; T.A.R
Campania, Napoli, sez. V, 1 marzo 2012, n. 1073; T.A.R. Toscana, sez. II, 3
marzo 2010, n. 594; id. 1 aprile 2011, n. 565).
Nel sistema sanzionatorio ambientale, il proprietario del sito
inquinato è senza dubbio soggetto diverso dal responsabile dell'inquinamento.
Mentre su quest'ultimo gravano, oltre altri tipi di responsabilità da illecito,
tutti gli obblighi di intervento, di bonifica e lato sensu ripristinatori,
previsti dal Codice dell'ambiente (in particolare, dagli artt. 242 ss.), il
proprietario dell'immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni
coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze
della constatata contaminazione dovendo egli, infatti, attuare le misure di
prevenzione di cui all'art. 242, nonché potendo sempre attivare volontariamente
gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale.
Più in particolare, ciò significa che il proprietario, ove non sia
responsabile della violazione, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla
bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti
dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio
speciale immobiliare (ex multis, Cons. Stato sez. V, 5 settembre 2005, n.
4525).
Nel caso all'esame, emerge dagli atti istruttori delle conferenze di
servizio l'insufficienza delle indagini eseguite e poste a fondamento
dell'obbligo della deducente di procedere alla messa in sicurezza d'emergenza
della falda acquifera del sito in questione, nonché la contraddittorietà della condotta
dell'Amministrazione procedente.
Anche a prescindere dal repentino mutamento della condotta del
Ministero, inizialmente incline a procedere in maniera congiunta e coordinata,
previo approfondimento delle indagini istruttorie, all'attività di messa in
sicurezza di emergenza, e poi determinatosi a omettere, senza alcuna
motivazione lo svolgimento dell'istruttoria commissionata a Sviluppo Italia, va
posto in evidenza che nei provvedimenti non vengono individuati collegamenti
fattuali tra l'attività svolta dalla ricorrente (che, si rammenta, si occupa di
stoccaggio e movimentazione di metanolo) e le fonti della contaminazione
rilevate. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II 19/09/2012 n. 1551
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