Ambiente. Bonifica Agevolazioni. Regione Lombardia.
L'art. 21 comma 5 (recante la rubrica "Bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati"), della legge regionale della Lombardia
12.12.2003, n. 26, come sostituito dalla legge regionale10/2009, stabilisce
dapprima che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dei
siti inquinati costituiscono opere di urbanizzazione secondaria (ai sensi
dell'art. 44 della LR 12/2005 sul governo del territorio) e successivamente che
dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di
cui alla legge 9.12.1998, n. 426, devono reputarsi <<...a scomputo degli
oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento
del relativo ammontare...>>.
All'art. 21 comma 7 l. reg. Lombardia n. 26/2003, è prevista una
ulteriore agevolazione, anche se a favore dei medesimi soggetti di cui al comma
5, vale a dire lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria se
il sito è acquistato nell'ambito di una procedura concorsuale o di esecuzione
giudiziale. Il comma 7, infatti, si apre con un richiamo espresso alle
agevolazioni ed incentivazioni di cui al comma 5, le quali - così testualmente
- " ...si applicano integralmente in favore... ", ma è evidente che
l'applicazione integrale succitata riguarda le agevolazioni come previste dal
citato comma 5 e quindi - per quel che interessa - l'agevolazione per chi
effettua interventi di bonifica sui siti di interesse nazionale. Tale
agevolazione viene ulteriormente allargata per i casi di acquisto di aree
nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive e questo per l'ovvia finalità
di incentivare gli operatori economici a comprare immobili e compendi inseriti
nelle suddette procedure. Entrambi i commi 5 e 7 prevedono la stessa
incentivazione, rimodulata in modo da rendere ancora più conveniente per gli
operatori interessati l'effettuazione di opere di bonifica. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 29/12/2011,
n. 3366
Il successivo comma 7 prevede che le agevolazioni ed incentivazioni
<<di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del
soggetto interessato che acquisisce la proprietà nell'ambito di procedure
disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.. >> (c.d. legge
fallimentare).
Nel caso di specie per la ricorrente, i due commi citati (5 e 7),
disciplinano due differenti fattispecie: la prima quella degli interventi sui
siti di interesse nazionale, per la quale è previsto lo scomputo del 50 per
cento dell'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria; la seconda quella
degli interventi su qualsiasi sito inquinato, purché acquistato nell'ambito di
una procedura concorsuale o esecutiva, per la quale lo scomputo è invece
totale.
Diversa è invece l'esegesi proposta dall'Amministrazione comunale, per
la quale le agevolazioni particolarmente favorevoli di cui al comma 7 valgono
comunque per i soli siti di interesse nazionale, se acquisiti in una procedura
concorsuale o esecutiva.
La soluzione interpretativa propugnata dalla ricorrente non appare
convincente. I commi 5 e 7 della legge regionale 26/2003 devono, infatti,
leggersi congiuntamente, in base ad una interpretazione sia letterale sia
sistematica.
Il comma 5 prevede una chiara agevolazione (dimezzamento degli oneri di
urbanizzazione secondaria), per gli interventi effettuati sui siti di interesse
nazionale, come individuati dall'art. 1, comma 4, della legge 426/1998; in
particolare si tratta di quei siti per i quali <<gli interventi di
bonifica (...), in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso
all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale>> (così espressamente,
l'art. 18, comma 1, lett. n, del D.Lgs. 22/1997, oggi abrogato, le cui
disposizioni sono però per così dire "confluite" nel D.Lgs. 152/2006,
c.d. Codice dell'Ambiente ed in particolare nell'art. 252 del medesimo, rubricato
appunto "Siti di interesse nazionale").
I siti di interesse nazionale, in altri termini, sono caratterizzati da
fenomeni di inquinamento di particolare gravità e di rilevante allarme per la
salute pubblica, sicché sono oggetto di una peculiare disciplina, la quale
prevede in primo luogo l'affidamento del procedimento di bonifica al Ministero
dell'Ambiente e - in Regione Lombardia - anche una forma di agevolazione per
gli operatori, di cui al citato comma 5 dell'art. 21 LR 26/2003.
Tale agevolazione viene ulteriormente allargata per i casi di acquisto
di aree nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive e questo per l'ovvia
finalità di incentivare gli operatori economici a comprare immobili e compendi
inseriti nelle suddette procedure.
Si tratta però della stessa incentivazione di cui al comma 5, che al
comma 7 è rimodulata in modo da rendere ancora più conveniente per gli
operatori interessati l'effettuazione di opere di bonifica.
Si aggiunga ancora che l'interpretazione propugnata dalla ricorrente
finirebbe per condurre alla paradossale conseguenza di agevolare maggiormente,
sul piano del pagamento degli oneri di urbanizzazione, gli interventi su aree
non compresi nei siti di interesse nazionale (purché acquistate in una
procedura concorsuale), rispetto a quelli compiuti sui siti che presentano i
maggiori problemi di tutela ambientale, quali appunto i siti di interesse
nazionale. In conclusione, il presente ricorso deve rigettarsi in ogni sua
domanda.
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