Ambiente. Traffico illecito di rifiuti . Cina.
Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti,
delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche
non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto
recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art.
194 d.lg.. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con
conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del
reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Cassazione
penale, sez. III, 26/06/2012, n. 27413.
Il rinvio operato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 194 alle
regole che discendono "dai regolamenti comunitari che regolano la materia,
dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19 del regolamento (CEE) 1 febbraio
1993, n. 259" deve intendersi esteso ai regolamenti della Comunità o
dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, a partire dal
regolamento (CE) 2006/1013 del Parlamento e del Consiglio in data 14/6/2006
(GUE 14/7/2006) per arrivare al regolamento (CE) 2007/1418 del 29/11/2007 (GUE
4/12/2007), al regolamento (CE) 2009/967 del 29/11/2007 (GUE 4/12/2007) e,
limitatamente alla valenza interpretativa del meccanismo di formazione della
legge, al regolamento (UE) 2010/837 del 23/9/2010 (GU dell'Unione Europea del
24/9/2010), successivo alla cessazione delle condotte contestate al ricorrente;
La normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di
rifiuti è integrata da quella adottata dall'istituzione Europea mediante
regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali
perfezionatisi ai sensi dell'art. 19 del regolamento 1993/259 e ai sensi dei
regolamenti successivi;
La struttura dei regolamenti Europei comporta il recepimento delle
risposte che gli stati non OCSE hanno fornito al questionario loro inviato e ai
periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo l'istituzione Europea ritenuto
di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il
singolo Stato non membro intende applicare ai rifiuti non pericolosi inclusi
nella lista verde provenienti dall'area comunitaria, rifiuti soggetti in via
generale a procedure semplificate;
Tale impostazione emerge con chiarezza dal contenuto degli artt. 35, 36
e 37 del regolamento n. 1013/2006, cui deve farsi riferimento anche nella
vigenza delle integrazioni successive, nonchè dai principi generali contenuti
nel successivo art. 49, disposizione che fa obbligo a tutti i privati coinvolti
nelle spedizioni di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e
tracciabilità e nei rispetto della salubrità delle operazioni, e fa carico
all'istituzione Europea e ai singoli Paesi membri di adoperarsi per garantire
la regolarità delle fasi e dei contenuti delle spedizioni e di assicurarsi del
rispetto di detti principi, anche avendo riguardo alle caratteristiche
dell'impianto estero di destinazione che curerà il recupero, fino a vietare i
trasporti ove le garanzie necessarie non siano assicurate.
5. Deve, dunque, concludersi che sono manifestamente infondati i
rilievi del ricorrente con riferimento alla carente indicazione delle fonti
normative da cui discenderebbero gli obblighi che le ordinanze assumono
violati, essendo chiaro, soprattutto a persone che operano professionalmente
nel settore, che: a) la disciplina ricavabile dal contenuto degli allegati ai
regolamenti e dalle risposte dei Paesi non membri ai questionai integra la disciplina
dei medesimi regolamenti, aventi efficacia immediata nel nostro ordinamento,
sulla base del meccanismo disegnato e attuato col regolamento base, (CE)
2006/1013, in relazione a quanto previsto anche dall'art. 19 del regolamento
(CE) 1993/259; b) il contenuto delle risposte ai questionari, ivi comprese le
indicazioni dei rifiuti la cui importazione è vietata o soggetta a restrizioni
e controlli e le indicazioni circa le regole che ogni Paese non membro chiede
siano rispettate, è reso pubblico periodicamente dall'istituzione Europea e
dunque conoscibile da qualsiasi operatore e rappresenta il riferimento
normativo per valutare la regolarità delle operazioni di spedizione dei
rifiuti;c) tale disciplina è recepita dall'ordinamento italiano sulla base del
rinvio alla disciplina Europea contenuto nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
194, così che le disposizioni vigenti nel nostro Paese sono integrate e
specificate dal complesso delle disposizioni sopra richiamate e concorrono a
definire in modo coerente gli obblighi cui debbono sottostare gli esportatori e
i presupposti delle violazioni penalmente rilevanti;
Così individuate le fonti degli obblighi che si assumono violati,
occorre procedere all'esame specifico del loro contenuto per verificare se
risulti fondata l'impostazione con cui il ricorrente esclude che le operazioni
di spedizione cui egli ha concorso violino la disciplina esistente. A questo
proposito la Corte osserva quanto segue:
Le indicazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese includono i
rifiuti aventi codice internazione B3010 tra quelli oggetto di attenzione:
avendo riguardo al prospetto allegato ai regolamenti, alcuni di essi, e cioè le
resine, sono presenti nella colonna a), relativa ai prodotti di cui è vietata
l'importazione, altri, e cioè quelli qualificabili come polimeri o come
polimerizzati, sono presenti nella colonna d), relativa ai prodotti importabili
nel territorio della Repubblica popolare cinese nel rispetto dei previsti
adempimenti;
Sempre sulla base delle indicazioni provenienti dalla Repubblica
popolare cinese, come rinvenibili nella documentazione pubblicata sul sito
della Direzione generale per il commercio della Commissione Europea i cui dati
essenziali confluiscono negli allegati ai regolamenti, quanto meno a far data
dalla risposta al questionario del 2007 gli adempimenti relativi ai rifiuti non
pericolosi consistono nella sottoposizione delle spedizioni ai controlli
preventivi CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione) e nel rispetto di
quanto previsto delle autorizzazioni / licenze SEPA e AQSIQ. Si tratta di
previsioni ben note agli operatori del settore e allo stesso ricorrente, come
emerge dagli elementi indiziar ricordati nell'ordinanza cautelare, tanto che il
ricorso provvede a fornire una specifica (e diversa) lettura delle disposizioni
operanti per la Repubblica popolare cinese muovendo nella sostanza dalle
medesime fonti;
Tali adempimenti, che rispondono alla disciplina cinese operante
nell'anno 2007 e che sono stati confermati nella risposta al questionario
operante dall'anno 2008, prevedono che "ogni spedizione di rifiuti deve
essere accompagnata dai seguenti documenti", tra i quali sono
specificamente indicate la licenza MEP (del Ministero della protezione
ambientale della Cina), essendo competente l'Amministrazione per la protezione
statale dell'ambiente (SEPA); la licenza AQSIQ (della Amministrazione generale
di supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Cina), il
certificato CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione rilasciato dalla specifica
autorità operante per conto delle autorità cinese presso alcune sedi Europee);
L'esame della documentazione in parola consente, altresì, di rilevare
che le autorità cinesi, ribadita la necessità delle licenze e dei certificati
ora citati, considerano che nel modello Europeo che deve accompagnare i
prodotti durante la spedizione colui che viene definito "consignee"
(casella due) coincide con l "importatore" (casella uno della licenza
di importazione SEPA); che l'impianto di ricezione (casella otto del modello
Europeo) deve coincidere con l'impianto che opera il riciclaggio (casella tre
della licenza SEPA); che il notificatore/esportatore (casella uno del modello
Europeo) deve coincidere con il possessore delle licenze e dei certificati
richiesti dalla normativa cinese, con ciò rendendo evidente che sia i mittenti
sia gli importatori sia gli impianti di riciclo debbono essere in possesso
della licenza quale garanzia dell'affidabilità del soggetto operante,
affidabilità che risponde a specifiche esigenze quali emergenti dalla complessa
modulistica che dette autorità richiedono a coloro che intendono ottenere la
licenza AQSIQ; 5. L'esame dei regolamenti e della documentazione presso la
citata Direzione generale del Commercio impone, poi, di rilevare che la
disciplina comunicata dalle autorità della Repubblica popolare cinese non
coincide con quella comunicata dalle autorità di Hong Kong, così che deve
ritenersi manifestamente infondata la proposizione del ricorrente allorchè
prospetta la coincidenza delle due discipline in forza della appartenenza di
Hong Kong alla medesima Repubblica e l'assenza di ragioni men che lecite nella
indicazione di una impresa con sede in Hong Kong quale destinataria delle
spedizioni. Per quanto concerne Hong Kong, infatti, a differenza di quanto si è
visto per la Repubblica popolare cinese la specifica risposta al questionario
chiarisce che l'importazione e l'esportazione di rifiuti non pericolosi della
"lista verde" - consistenti in carta, plastica solida e gomma destinati
al riciclaggio - non sono soggette a controlli sulla base di legislazione in
materia ambientale (mentre lo sono quelli destinati allo smaltimento, che
devono rispettare la Ordinanza Smaltimento Rifiuti, WDOLD, sorretta
dall'applicazione di sanzioni penali).
Inoltre, le autorità di Hong Kong (Dipartimento per la protezione
ambientale, EPD) offrono indicazioni ai soggetti interessati a far proseguire i
rifiuti nella Repubblica popolare cinese circa la necessità che i rifiuti
spediti a Hong Kong con ulteriore prosecuzione "in terraferma" siano
rispettosi degli obblighi e delle forme che le autorità di detta Repubblica
richiedono nei termini sopra sintetizzati.
La Corte ritiene che i trasporti di rifiuti plastici non pericolosi
destinati a impianti di recupero operanti all'interno della Repubblica popolare
cinese debbono rispettare le formalità e le garanzie sopra indicate, con
conseguente illiceità anche per l'ordinamento italiano delle relative
violazioni. Da ciò può concludersi che, considerati gli accertamenti in fatto
compiuti dal Giudice delle indagini preliminari e dal tribunale del riesame, le
esportazioni cui il sig. A. ha concorso debbono ritenersi operate in modo
"abusivo" e riconducibile alla sfera di applicabilità del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 260, in forza del carattere organizzato delle
operazioni, della quantità ingente del rifiuti complessivamente movimentati e
della finalità di ingiusto profitto (sull'interpretazione dell'art. 260 con
riferimento a tali profili si rinvia a Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Giommi
e altri).
Ad analoga conclusione deve giungersi considerando un diverso profilo
di "abusività" delle attività svolte collegato alla presentazione di
documenti ideologicamente falsi in sede di dichiarazioni per l'esportazione. La
circostanza, negata dal ricorrente, è stata, invece, ritenuta provata sia dal
Giudice delle indagini preliminari che ha emesso la misura sia dal Tribunale di
Lecce, i quali affermano, con valutazione attinente la ricostruzione fattuale e
non censurabile dalla Corte sulla base di censure generiche, che i documenti in
parola recavano l'indicazione di un inesistente impianto di recupero con sede
in Hong Kong e omettevano di indicare il reale destinatario dei rifiuti così da non far emergere le carenze della
pre-ispezione e della licenza ASQIQ in capo ai responsabili della spedizione e
ai soggetti coinvolti nelle operazioni .
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