Ambiente . Bonifica. Onere reale per la proprietà.
L'obbligo di adottare le misure, siano esse urgenti ovvero definitive,
per fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico unicamente di colui
che di tale situazione è responsabile per avervi dato causa a titolo di dolo o
colpa.
Al proprietario incolpevole dell'inquinamento non può essere addossato
alcun obbligo di bonifica o di messa in sicurezza neppure ai sensi dell'art.
2051 Codice civile in relazione all'ipotesi di responsabilità civile per cose
in custodia: non è ammissibile, infatti, l'integrazione della disciplina delle
bonifiche, di per sé esaustiva, con principi desunti da altre.
Il proprietario non responsabile del sito contaminato è tenuto a
sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica nei limiti del valore
dell'area bonificata secondo quanto previsto dalla disciplina dell'art. 253 del
d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di onere reale e privilegio speciale
immobiliare. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 19/10/2012, n. 1664.
A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì
qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun obbligo di
porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per
mantenere l'area interessata libera da pesi.
Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente
si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi
ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di
mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il
proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero
ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul
soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche
esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul
terreno oggetti dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana, sez. II, 11 maggio
2010 n. 1397 e 1398).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non si evince alcun
accertamento istruttorio volto a determinare la sussistenza dei presupposti
soggettivi per l'imposizione, a carico dell'odierna ricorrente, degli obblighi
di messa in sicurezza; in particolare, né nelle conferenze di servizi che hanno
preceduto l'emanazione degli atti impugnati, né nei decreti direttoriali
impugnati si rinviene alcun approfondimento istruttorio volto ad accertare un comportamento
dell'odierna ricorrente, che possa aver dato luogo all'inquinamento dell'area.
Del resto, l'obbligo di procedere alla bonifica dell'area non potrebbe
neanche essere desunto, come preteso dagli atti impugnati, dall'applicazione
della previsione dell'art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità civile
del custode); a prescindere da ogni considerazione relativa all'aspetto
temporale della problematica (che richiederebbe l'accertamento della qualità di
custode dell'area al momento dell'inquinamento e non in un periodo di tempo di
molto successivo, come avvenuto nel caso di specie), deve, infatti, rilevarsi
come si tratti di un criterio che si presenta in contraddizione con i precisi
criteri di imputazione degli obblighi di bonifica previsti dagli artt. 240 e
ss. e 252-bis, 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Si tratta pertanto di una disciplina esaustiva della problematica che
non può certo essere integrata dalla sovrapposizione di principi (come quello
previsto dall'art. 2051 c.c.) desunti da diversa normativa e che
determinerebbero la sostanziale alterazione di un contenuto normativo
improntato a ben diversi principi.
Modificando l'ordine di idee già espresso in sede cautelare (T.A.R.
Toscana, sez. II, 21 febbraio 2012 n. 126) deve poi concludersi per la
sostanziale irrilevanza, ai fini che ci occupano, dei rifiuti abbandonati
sull'area in discorso in una data successiva rispetto all'acquisizione della
proprietà del compendio immobiliare
Si tratta, infatti, di una modesta quantità di rifiuti (<scarti di
parti meccaniche, gomme di autocarri, mattoni, piastrelle e dischi
abrasivi>>) prontamente rimossa dalla ricorrente che non può aver svolto alcun ruolo nel causare
di una situazione di inquinamento ambientale caratterizzata da massicci ed importanti
superamenti dei limiti di legge.
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