Ambiente. Illegittimità dell'ordinanza di smaltimento di rifiuti.
E’ illegittima l'ordinanza di smaltimento di rifiuti
indiscriminatamente rivolta al proprietario dell'area in ragione della sua sola
qualità, senza che sia stata effettuata, come richiede l'art. 192 d.lg. 3
aprile 2006 n. 152, alcuna specifica istruttoria in contraddittorio con i
soggetti interessati tesa a valutare la possibilità di imputare lo sversamento
dei rifiuti al proprietario medesimo a titolo di dolo o colpa. T.A.R. Sicilia
Catania, sez. II, 28/02/2012, n. 522.
L'art. 14 del D. Lgs. 22/1997,
oggi sostituito dalla disposizione solo parzialmente innovativa di cui all'art.
192 del D. Lgs. 152/2006, prevedeva al terzo comma che "...Fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed
il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in
danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate...".
La disposizione oggi vigente, contenuta nel terzo comma dell'art. 192
del D. Lgs. 152/2006 prevede che "...Fatta salva l'applicazione della
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con
il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in
base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate...".
La disposizione vigente è quindi, per quanto di interesse ai fini del
ricorso, identica, salvo che nell'inciso "...in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo...".
La giurisprudenza di questa II Sezione interna, da cui il Collegio non
ravvisa motivi di discostarsi, ha avuto modo di precisare che la mancanza di
alcun accertamento relativamente alla sussistenza in capo alla proprietà dei
presupposti del dolo o della colpa "...ha postulato, in erronea
applicazione della norma, una responsabilità di tipo oggettivo (...) emettendo
l'ordine di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario
dell'area in ragione della sua sola qualità. Infatti dal tenore dell'ordinanza
impugnata è dato desumere che la ricorrente è stata chiamata a rispondere
dell'abbandono incontrollato di rifiuti, per la semplice circostanza di essere
proprietaria dell'area..." (TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 23 dicembre
2011, n. 3178).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non dà atto della
effettuazione di alcuna istruttoria, meno che mai "...in contraddittorio
con i soggetti interessati...", tesa a valutare la possibilità di imputare
ai proprietari dell'area, come individuati nel provvedimento, la violazione di
cui al citato art. 192 a titolo di dolo o colpa, limitandosi ad emettere
l'ordine di bonifica sul solo presupposto della proprietà del fondo.
Sul punto, il Comune di Siracusa afferma che l'imputabilità della
violazione ai proprietari a titolo di colpa deriverebbe dalla "...mancanza
di custodia del luogo protrattasi per un lungo periodo di tempo..."
(controricorso, pag. 2); tale argomentazione non è accoglibile, costituendo
integrazione postuma della motivazione, risolventesi nella introduzione di un
elemento di fatto, non enunciato nemmeno implicitamente nel provvedimento
(Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997), e comunque contestato da
parte ricorrente (memoria depositata il 29 giugno 2011, pag. 1).
Di qui, l'accoglimento del ricorso, fermo restando che i provvedimenti
di questo Giudice Amministrativo non escludono o limitano l'applicabilità di
eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria penale presi nella vicenda di
cui si tratta, e che l'Amministrazione potrà ulteriormente determinarsi ai fini
della messa in sicurezza dell'area, nel rispetto del disposto dell'art. 192 del
D. Lgs. 152/2006.
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