Comune . Azione popolare.
Domanda
Nel mio comune se si dei doppi vetri in alluminio in centro storico arrivano le
diffide del comune.
Nello stesso comune le industrie inquinanti hanno massacrato
l’aria con emissioni nocive ed il sottosuolo coi loro sversamenti senza che nessuno intervenisse, anzi dopo che è intervenuto con i tempi biblici
della giustizia il giudice penale il comune non si è neppure costituito parte
civile.
Il cittadino che tutela ha ?
Risposta
Il cittadino può esercitare l’azione popolare
In tema di risarcimento del danno, è
ammissibile la costituzione di parte civile di un singolo cittadino
regolarmente iscritto nelle liste elettorali del Comune in luogo dell'Ente
territoriale, trattandosi di azione popolare prevista dall'art. 9 del d.lg. 18
agosto 2000 n. 267 in materia di enti locali, anche nel caso in cui l'Ente
territoriale abbia deciso di non costituirsi.
Nell'ambito di un procedimento per disastro
colposo (previsto e punito dall'art. 449 c.p. in relazione agli artt. 434 c.p.
e 439 c.p.) dovuto allo sversamento accidentale di un importante quantitativo
di idrocarburi in un'area abitata il Giudice per l'udienza preliminare ha
esaminato le richieste di costituzione di parte civile, accogliendole tutte.
Il Giudice ha ammesso la domanda presentata
da alcuni soci di un circolo di canottieri attiguo al luogo dell'incidente sul
presupposto che il delitto contestato è plurioffensivo e che deve contemplare
come danneggiati anche i singoli soggetti i quali, peraltro, secondo un indirizzo
giurisprudenziale ormai divenuto minoritario, possono aver patito un danno da
ansia e disagio.
Ha poi ammesso le domande di un associazione
del dopolavoro ferroviario posta nelle adiacenze della raffineria dalla quale è
scaturito lo sversamento poiché nelle sue piscine sono state trovate tracce di
idrocarburi e della locale Legambiente onlus, la quale avrebbe legittimamente
lamentato sia un danno patrimoniale dovuto alla vanificazione degli sforzi
economici e organizzativi profusi dall'associazione per la salvaguardia del
bene-ambiente tutelato sia un danno non patrimoniale collegato alla delusione
dei soci e alla lesione all'immagine dell'ente associativo dovuti alla
frustrazione degli obiettivi suoi propri. Tribunale Cremona, 19/06/2012.
L'azione ex art. 9 d.lg. n. 267/2000 ha natura sostitutiva o
suppletiva, e non già di tipo correttivo (in cui l'attore contrasta con l'ente
stesso al fine di rimuovere gli errori e le illegittimità da questo commessi),
di modo che il suo presupposto necessario va rinvenuto soltanto nell'omissione,
da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi. Consiglio di
Stato, sez. IV, 09/07/2011, n. 4130.
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