Municipalizzata
Acceso agli atti.
Il Consigliere
comunale, eletto dalla collettività locale, svolge la sua funzione a tutela
della collettività stessa e, strumentalmente, al fine di poter adempiere al
proprio ufficio, deve essere messo a conoscenza di ogni attività che riguarda
la pubblica amministrazione, titolare primaria del soddisfacimento degli
interessi pubblici della collettività di riferimento.
Così stando le
cose, è fuori discussione che tutto ciò che concerne l'attività della pubblica
amministrazione in cui è incardinato il Consigliere comunale non può non essere
messa a sua disposizione, potendo solo in casi eccezionali essere rinviato
l'accesso ma mai negato in via definitiva.
Una società mista,
con partecipazione maggioritaria dell’ente locale, costituita ai sensi
dell’art. 113 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000, è una società
di diritto privato.
Essa è anche una
società che svolge uno o più servizi pubblici locali: essa gestisce servizi
pubblici locali.
Le modalità con cui
vengono svolti tali servizi pubblici locali non può non ricadere nell’ambito
dei poteri di cognizione del consigliere comunale.
La richiesta di
accesso agli atti va più correttamente diretta all’Amministrazione comunale,
che poi dovrà provvedere alle conseguenti operazioni per far pervenire al
consigliere interessato la documentazione richiesta.
La modalità
operativa che non può certamente portare al diniego di accesso.
La pretesa
genericità della domanda, non è di per se stessa motivo di diniego definitivo,
ma solo di precisazione della genericità, con invito alla precisazione dei
documenti di cui si chiede l'accesso. Consiglio di Stato, sez. V, 23/09/2010,
n. 7083
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