Municipalizzate. Divieto
di partecipare a gare per l'affidamento di servizi ulteriori. Deroghe al divieto. Esclusione.
L'art. 23 bis comma
9 d.l. 25 giugno 2008 n. 112 conv., con modificazioni, l. 6 agosto 2008 n. 133
(applicabile "ratione temporis"), avente la finalità di limitare il
vantaggio competitivo di società che godono dell'accesso privilegiato al
mercato dei servizi della p.a. e che parteciperebbero alle gare sfruttando
posizioni acquisite senza un preventivo confronto concorrenziale, prevede, in via
generale, il divieto di acquisire affidamenti di servizi in capo a soggetti
affidatari di servizi pubblici locali (nonché delle loro controllate,
controllanti e controllate da una medesima controllante) e, in termini di
eccezione a tale divieto, la possibilità, per tali soggetti, di partecipare
alla prima gara da svolgersi per l'affidamento del medesimo servizio; tale
eccezione, che trova il proprio fondamento nella necessità di dettare regole
transitorie nonché di garantire la certezza del diritto e la tutela
dell'affidamento ingenerato dai precedenti affidamenti, va intesa in termini
letterali, senza interpretazioni estensive ovvero analogiche.
T.A.R. Sardegna
Cagliari, sez. I, 06/03/2012, n. 242
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