Municipalizzate. Revoca
della nomina a Presidente.
La nomina a
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici
Comunali riveste carattere fiduciario, esprimendo un giudizio di affidabilità
sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi dell'ente che lo ha
designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in
modo conforme agli interessi di chi abbia conferito l'incarico.
La giurisprudenza ritiene che una revoca giustificata sulla base del venir meno, in corso di mandato, da una oggettiva compressione del nesso fiduciario, costituisca, in astratto, una legittima causa di rimozione del designato; tuttavia, da un lato, tale ragione deve risultare da una motivazione che dia congruamente atto delle circostanze oggettive che hanno dato luogo ad una siffatta rottura, dall'altro, deve rispettare l' iter procedurale previsto dalla legge e dalle altre fonti applicabili al caso di specie e i principi di garanzia ad esso connessi.
La giurisprudenza ritiene che una revoca giustificata sulla base del venir meno, in corso di mandato, da una oggettiva compressione del nesso fiduciario, costituisca, in astratto, una legittima causa di rimozione del designato; tuttavia, da un lato, tale ragione deve risultare da una motivazione che dia congruamente atto delle circostanze oggettive che hanno dato luogo ad una siffatta rottura, dall'altro, deve rispettare l' iter procedurale previsto dalla legge e dalle altre fonti applicabili al caso di specie e i principi di garanzia ad esso connessi.
Il potere della
revoca della nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
Gestione Edifici Comunali del Comune è, per legge (cfr. art. 50 comma 8,
T.U.E.L.), riservato al Sindaco. L'adozione del relativo provvedimento deve essere
preceduta dalla presentazione della relativa proposta dinanzi al Consiglio
Comunale, così come previsto dell'art. 68 dello Statuto del Comune.
Tale disposizione,
infatti, stabilisce che, quanto alla revoca degli amministratori delle Aziende
speciali, « le relative proposte motivate possono essere presentate al
consiglio comunale anche nei casi di contrasto con gli indirizzi assegnati
all'azienda e nel caso in cui, reiteratamente senza giustificazioni, non
vengano raggiunti gli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale.
La norma riconosce sempre necessaria la predetta
« presentazione » della proposta motivata al Consiglio comunale. T.A.R. Veneto
Venezia, sez. I, 11/06/2013, n. 800.
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