Gent.mo
Avvocato
mentre cercavo risposta nella rete, ai miei quesiti, ho avuto modo di conoscere il Suo Blog in materia di diritto amministrativo, che ho trovato essere particolarmente
" ricco " in materia di demanio.
Ed è per questo che mi rivolgo a Lei nella speranza di avere una risposta esaustiva al mio pur semplice quesito, che brevemente Le sottopongo:
All' interno di un Tiro a Segno Nazionale , che sorge su area del Demanio Militare, aperto al pubblico, in cui si esegue tutta l'attività istituzionale prevista dalla Legge, oltre che alla attività UITS, nel caso di edificazione, ricadente nell' attività edilizia prevista nel D.P.R. 380 6 giugno 2001, ( a titolo di esempio, nuovi stand di tiro, ampliamento degli esistenti, o più semplicemente formazione di tettoie per il riparo dagli agenti atmosferici ecc ). è necessario ottenere l' autorizzazione da parte del Comune? in altre parole si deve procedere tramite richiesta di P di C o SCIA o Attività Libera, a seconda del caso, o essendo opere realizzate all'interno di area militare si è esonerati dal dover richiedere tale autorizzazione anche se gli interventi previsti non riconducibili ad opere inerenti la Difesa Nazionale?
Inoltre, nel caso sia necessaria una qualsiasi forma di autorizzazione Comunale, è possibile sapere se ciò è previsto da una norma ( ammesso che esista ) che stabilisce da che data c'è obbligo dell'acquisizione del parere dell' amministrazione Comunale? In altre parole, quanto è stato edificato prima di questa ipotetica norma, per cui in assenza di autorizzazione Comunale, è a tutti gli effetti mantenibile?
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro nell' esporre il mio quesito, confidando in una Sua risposta in merito, colgo l' occasione per ringraziarLa anticipatamente e per augurarLe un buon Fine settimana.
Cordialmente
Vasco Rossi Architetto
Risposta
Il permesso
di costruire per opere pubbliche.
Per l’art.
29 della l. 17.8.1942, n. 1150, non era necessaria la concessione edilizia per
le opere da eseguirsi da parte dell'amministrazione statale quando sussista
conformità del progetto edilizio con gli strumenti urbanistici vigenti N.
Centofanti Diritto urbanistico Cedam 2012, 541
Successivamente
a seguito dell’attuazione dell’ordinamento regionale le opere da eseguirsi su
terreni demaniali ad opera della pubblica amministrazione non sono soggette al
controllo del comune, che è solamente sentito dal Ministero dei lavori pubblici
d'intesa con la regione interessata; per le opere destinate alla difesa la
competenza esclusiva appartiene allo Stato, ai sensi dell’art. 81 del d.p.r.
616/1977.
Le
amministrazioni interessate devono comunicare i progetti al Ministero che
accerta la corrispondenza delle opere alle disposizioni di piano.
In caso di
difformità delle opere dagli strumenti urbanistici ed in mancanza di intesa si
procede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente per materia, ex art. 81, 4° co., d.p.r. 616/1977, salva la
competenza delle regioni a statuto speciale.
L'art. 2
della l. 537/1993 ha previsto l'emanazione del regolamento di localizzazione
delle opere pubbliche approvato con d.p.r. 383/1994 che prevede, in caso di
difformità delle opere dagli strumenti urbanistici, la convocazione di una
conferenza di servizi cui partecipano la regione, i comuni interessati, le
amministrazioni dello Stato interessate nonché gli enti tenuti ad adottare atti
di intesa.
Per la
localizzazione di un'opera pubblica, ai sensi del d.p.r. 18.4.1994, n. 383, nel
caso di accertamento negativo della conformità alle prescrizioni delle norme e
dei piani urbanistici ed edilizi, deve essere convocata una conferenza di
servizi, cui partecipano la regione, il comune o i comuni interessati le altre
amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di
intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, previsti dalle leggi
statali o regionali.
In mancanza
di approvazione all'unanimità si ricorre al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri come previsto dall'art. 81, 4 co., del d.p.r. 616/1977,
secondo la procedura sopra esaminata.
L'intesa è
un provvedimento amministrativo soggetto alle normali impugnative.
Il t.u. ed.
art. 7, ha confermato la non necessità del permesso di costruire per tutte le
opere soggette al d.p.r. 383/1994.
La dottrina
sottolinea come la norma non si ponga espressamente il problema delle opere di
interesse statale, ma non realizzate direttamente dallo Stato.
La
giurisprudenza peraltro non fa distinzione fra gli operatori se sono
destinatari di finanziamenti pubblici.
Le procedure
di localizzazione di interesse di amministrazioni diverse dagli enti locali
sono indicate dall'art. 55 del d.lg. 112/1998 che prevede una programmazione
triennale da parte dell’amministrazione procedente attuata con programmi da
presentare annualmente all’amministrazione locale interessata.
In caso di
variazione degli strumenti urbanistici l’opera deve essere accompagnata da uno
studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell’opera.
Il terzo,
che ne abbia interesse, può censurare l'intesa per esempio per incompatibilità
con un vincolo ambientale o paesaggistico Qualora siano dei privati a
realizzare interventi in zone demaniali, essi devono munirsi di regolare
permesso di costruire, ex art. 8, t. u. ed.
Il permesso
di costruire può essere rilasciato solo su presentazione di apposito titolo,
che giustifichi il godimento sul bene, ai sensi dell'art. 11, 1° co., t. u. ed.
L’attività
edilizia dei privati su aree demaniali.
I beni
demaniali sono quelli che, appartenendo allo Stato o ad altro ente pubblico
territoriale, quale comune, provincia e regione, sono assoggettati al
particolare regime di cui all’art. 822 del c.c. per essere indicato dalla legge
come bene demaniale (Centofanti Beni Demaniali Giuffré 2007, 10).
La dottrina
ritiene che la pianificazione urbanistica, nonostante ricomprenda l’intero
territorio comunale, subisca le restrizioni dovute dalla specifica disciplina
delle aree demaniali
Qualora
siano dei privati a realizzare interventi in zone demaniali, essi devono
munirsi di regolare permesso di costruire, ex art. 8, t. u. ed.
L’appartenenza
al demanio determina particolari effetti in relazione alla disciplina che lo
caratterizza.
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