Contratti della P.A. - Servizi pubblici - Enti locali. Possibilità
di scelta. Autotutela.
La pronuncia di incostituzionalità dell'art.
4, d.l. 13 agosto 2011 n. 138 determina il venir meno della sua efficacia fin
dall'origine, sicché il regime applicabile ai servizi pubblici locali — fino
all'entrata in vigore dell'art. 34, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 — è rimasto
quello che discende dalla diretta applicazione delle disposizioni
costituzionali e comunitarie rilevanti: la mancanza di una disciplina organica
di settore ha rimesso all'interprete il compito di individuare le regole
rilevanti.
Nel nuovo contesto, le amministrazioni
possono certamente adempiere alle funzioni di interesse pubblico delle quali
sono istituzionalmente tributarie, affidandone la gestione a terzi tramite
procedure ad evidenza pubblica: nel caso di appalti pubblici sono tenute a
rispettare le direttive 2004/18 e 2004/17 e gli artt. 49 e 56 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, mentre nel caso di concessioni assumono
rilievo i principi di pubblicità, concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione e di trasparenza. Il diritto comunitario, tuttavia, consente
alle amministrazioni pubbliche di espletare le medesime funzioni mediante
propri strumenti amministrativi, tecnici o di altro tipo, senza necessariamente
far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi, e in tali
casi non sussistono i presupposti per applicare le norme comunitarie a tutela
della concorrenza. L'ordinamento nazionale, non indica un modello preferibile —
ossia non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel
mercato e per il mercato e neppure il parternariato pubblico-privato — ma
rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante.
In base alla disciplina nazionale, si
profila una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere,
in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma
delinea un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti (al tipo di
servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato,
alle condizioni delle infrastrutture e delle reti, e soprattutto all'interesse
della platea degli utenti).
La scelta tra i differenti modelli va
effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei
criteri introdotti all'art. 34 comma 20, d.l. n. 179 del 2012
Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la
parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet
dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se
previste.
Gli affidamenti in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla
normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli
affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti
provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri
atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il
mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la
cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
Detti obiettivi - ossia la parità tra gli
operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla
collettività di riferimento - devono essere necessariamente correlati al
preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio
possibile alle condizioni più convenienti.
Potere di annullamento.
La pubblica amministrazione conserva
indiscutibilmente — anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta
del contraente — il potere di annullare in via di autotutela il bando (così
come le singole operazioni di gara) tenendo conto delle preminenti ragioni di
salvaguardia del pubblico interesse: l'autotutela trova fondamento negli stessi
principi costituzionali predicati dall'art. 97 della Costituzione cui deve ispirarsi
l'azione amministrativa, ed in tale prospettiva neppure il provvedimento di
aggiudicazione definitiva e tanto meno quello di aggiudicazione provvisoria
ostano all'esercizio di un siffatto potere, il quale, tuttavia, incontra il
limite del rispetto dei principi di buona fede e correttezza, e della tutela
dell'affidamento ingenerato. Al concreto esercizio di tale potere corrisponde
l'obbligo dell'amministrazione di fornire un'adeguata motivazione in ordine
alla natura e alla gravità delle anomalie racchiuse nel bando (e più in
generale sottese alla scelta) che, alla luce della comparazione dell'interesse
pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara,
giustificano il provvedimento di autotutela.
la pubblica amministrazione conserva
indiscutibilmente - anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta
del contraente - il potere di annullare in via di autotutela il bando (così
come le singole operazioni di gara) tenendo conto delle preminenti ragioni di
salvaguardia del pubblico interesse: l'autotutela trova fondamento negli stessi
principi costituzionali predicati dall'art. 97 della Costituzione cui deve
ispirarsi l'azione amministrativa, ed in tale prospettiva neppure il
provvedimento di aggiudicazione definitiva e tanto meno quello di
aggiudicazione provvisoria ostano all'esercizio di un siffatto potere, il
quale, tuttavia, incontra il limite del rispetto dei principi di buona fede e
correttezza, e della tutela dell'affidamento ingenerato (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V - 8/11/2012 n. 5681; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III - 25/1/2012 n.
139).
Al concreto esercizio di tale potere
corrisponde l'obbligo dell'amministrazione di fornire un'adeguata motivazione
in ordine alla natura e alla gravità delle anomalie racchiuse nel bando (e più
in generale sottese alla scelta) che, alla luce della comparazione
dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei
partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela.
Nella fattispecie la posizione di parte
ricorrente - mera partecipante alla selezione e aspirante all'affidamento - non
è meritevole di una tutela rafforzata, non essendo neppure intervenuta
l'aggiudicazione provvisoria: in buona sostanza la procedura non ha mai
raggiunto uno stadio avanzato tale da indurre la ditta concorrente a maturare
un serio convincimento circa la plausibile stipulazione del contratto.
Quanto alla scelta concreta, questa Sezione
ha già osservato (cfr. sentenza 21/2/2013 n. 196) che, dopo la pronuncia della
Corte costituzionale 20/7/2012 n. 199 (e alla luce della precedente sentenza
26/1/2011 n. 24), <<Il chiarimento reso con le statuizioni riportate
riporta all'attenzione dell'interprete le "regole concorrenziali minime
comunitarie" in materia di affidamento dei servizi pubblici ed i principi
elaborati dalla Corte di Giustizia ....>>.
La pronuncia di incostituzionalità dell'art.
4 del D.L. 13/8/2011 n. 138 determina il venir meno della sua efficacia fin
dall'origine, sicché il regime applicabile ai servizi pubblici locali - fino
all'entrata in vigore dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 - è rimasto
quello che discende dalla diretta applicazione delle disposizioni
costituzionali e comunitarie rilevanti: la mancanza di una disciplina organica
di settore ha rimesso all'interprete il compito di individuare le regole
rilevanti. T.A.R. Lombardia Brescia,
sez. II 11/06/2013 n. 558
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