Egr. Avv.
La
autorizzazione per istallare canne fumarie in deroga è prevista dalla legge.
Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie
di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste
solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna
ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case
storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco
a tetto, asseverata da un progettista.
In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino
generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione
energetica e basse emissioni.
LA L. 90/2013 entrata
in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione
dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare,
l'art. 17-bis "Requisiti degli
impianti termici", al comma 9 stabilisce che:
"Gli impianti termici installati successivamente al 31
agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
Ora il
regolamento del Comune di .... prevede
nella procedura l’autorizzazione dell’ASL che non è richiesta dalla legge.
Si chiede
perché il regolamento non si sia adeguato au disposti di legge?
Risulta
inoltre che gli uffici richiedano delibera del condominio di assenso all’istallazione.
La
delibera non è prevista dalla legge si chiede perché venga richiesta.
CG
Risposta
E’ questa la semplificazione amministrativa, così l'ufficio può realizzare una pratica più complessa e articolata e fare molte riunioni con gli interessati acquisendo importanza