L’art. 8 del disciplinare di gara reca la
puntuale previsione che “ai sensi degli artt. 87, 88 e 89 del d.lgs. n.
163/2006, la commissione all’uopo nominata procederà alla valutazione delle
offerte che saranno sospette di anomalia ex art. 86, comma 3 del suddetto
d.lgs. n. 162/2006”.
Il Presidente dell’Autorità portuale ha
devoluto detto potere alla stessa commissione giudicatrice incaricata
dell’esame delle offerte (punto 2 del decreto n. 297 del 27 agosto 2010).
Sia la disciplina di gara che il
pedissequo decreto applicativo non formano oggetto di contestazione quanto al
riparto di competenza ai fini dello svolgimento di detta fase del procedimento
di gara. Anzi a.t.i. COGIT - con richiamo al riesame di elementi delle
offerte della prima e seconda classificata che si rinviene nella nota del 9
febbraio 2011, una firma del responsabile
unico del procedimento (r.u.p.) - nell’atto introduttivo del giudizio ha formulato
specifico motivo, riproposto in appello (pag. 11), con il quale ha negato ogni
competenza al riguardo di detto organo.
Il carattere rigido ed univoco della
disciplina di gara e, segnatamente, il provvedimento dell’Autorità portuale che
come innanzi detto ha assegnato alla commissione giudicatrice ogni esame
dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 86 ed 88 del d.lgs. n. 163 del
2006 (che versano ormai in condizione di inoppugnabilità) non consentono un’interpretazione
della lex specialis in sintonia con la disciplina in materia dettata dagli
artt. 88, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e 121, comma 4, del d.P.R. n. 121 del 2010 – cui fa richiamo l’ordinanza di
remissione - che vede il r.u.p. quale organo deputato in via ordinaria agli
adempimenti di verifica della congruità delle offerte. Tantomeno può disporsi
la disapplicazione della disciplina di gara, in assenza di domanda in tal senso
e per di più in presenza di norme che regolano l’azione dell’amministrazione
che non incidono su diritti soggettivi perfetti del privato.
In siffatto quadro regolamentare e provvedimentale della gara, che vede assegnato alla commissione
giudicatrice il ruolo centrale ed esclusivo di esame dell’eventuale anomalia
delle offerte, perde rilievo l’ulteriore questione devoluta all’attenzione
dell’Adunanza Plenaria, tesa ad un rimeditazione delle conclusioni cui è l’Adunanza stessa è pervenuta
con la decisione n. 36 del2012, in merito al ventaglio di
scelte selettive del r.u.p. sulle modalità di verifica dell’anomalia delle offerte
- nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più
vantaggiosa e si proceda alla verifica facoltativa - con specifico riferimento
alla possibilità di disporre, anche in tale sede, la costituzione della
commissione speciale cui fanno richiamo gli 88, comma 1 bis, e 121 prima
menzionati.
3.2. In armonia della lex specialis del concorso va, quindi, interpretata la relazione
rassegnata dal r.u.p. in data 9 febbraio 2011.
Il responsabile del procedimento in detta
relazione dà atto, con formale richiamo agli artt. 11, comma 5, e 12, comma 1,
del codice dei contratti, di procedere, una volta intervenuta l’aggiudicazione
del contratto, al riesame degli atti adottati “in base al principio costituzionale
di buon andamento” e ciò anche “in chiave di eventuale riforma, in
autotutela, delle risultanze emerse in esito all’aggiudicazione provvisoria di
che trattasi”.
Precisa, in prosieguo, di aver “stimato
utile verificare taluni profili, già noti alla commissione di gara per essere
oggetto di documentazione in atti, nell’intendimento di suggellare gli esiti
dell’attività svolta da quest’ultima”. Esclusa ogni verifica delle offerte
tecniche, l’attenzione del r.u.p.si attesta sui contenuti dell’offerta economica e
dell’offerta tempi della prima e seconda classificata, per pervenire alla
conclusione sulla sussistenza dei “presupposti per confermare le risultanze
di gara e procedere con l’aggiudicazione definitiva in favore dell’a.t.i. Coveco/Igeco”.
Il potere esercitato si atteggia come di
generale controllo, secondo le modalità previste dal richiamato art. 12, comma
1, dei pregressi atti della procedura di affidamento, una volta disposta
l’aggiudicazione provvisoria e prima dell’adozione dell’atto approvativo da
parte dell’organo competente. Nei limiti anzidetti detto controllo ha preso in
considerazione anche i presupposti per un’eventuale verifica facoltativa delle
offerte, ma detto esame, in contrario a quanto prospettato dall’a.t.i. appellante,
non può qualificarsi come un inizio in, via autonoma, dell’esame dei
affidabilità e di congruità dell’offerta e non portato a termine, che è invece
riservato dagli atti di gara alla competenza esclusiva della commissione
esaminatrice.
3.3. Le residue domande formulate nel
ricorso al T.A.R. e reiterate in appello, muovendo dall’attività ricognitiva
del r.u.p.rassegnata nella relazione del 9 febbraio 2011,
introducono un sospetto di anomalia sia della prima che della seconda offerta
graduata.
Nell’adunanza del 6 dicembre 2010 (verbale
n. 8) la commissione in caricata ha provveduto alla verifica di congruità
pervenendo alla statuizione che “ai sensi dell’art. 86, comma 2, del d.lgs.
n. 163/2006 non vi sono offerte anomale”.
Detta conclusione è coerente con il disposto
di cui all’art. 86, comma 2, che nei casi di procedure di affidamento del
contratto secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, impone la
valutazione di congruità nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma di quelli relativi agli altri elementi di valutazione siano “entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti dal
bando di gara”, condizione dell’offerta che non viene in rilievo nella gara de
qua.
Le questioni introdotte in ordine alla
congruità delle offerte delle imprese che precedono in graduatoria l’odierna
appellante coinvolgono la sfera discrezionale dell’organo a ciò deputato che,
come innanzi detto, deve procedere alla verifica di anomalia obbligatoriamente
in presenza degli scostamenti dai punteggi massimi previsti nel bando nella
misura indicata dall’art. 86 comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, mentre ha
possibilità “di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa” resta rimessa al prudente
apprezzamento di merito della stazione appaltante. L’obbligo di verifica 2006
investe, quindi, con carattere di doverosità, sensi dell’art. 88, comma 7, del
d.lgs. n. 163 la prima offerta, e se questa è esclusa,si “procede nella
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala”.
Nel presente contenzioso la posizione
dell’a.t.i. COGIT riveste carattere di peculiarità perché, essendo
collocata al terzo posto in graduatoria, l’effetto utile dell’impugnativa, e
cioè la possibile assunzione della qualità di aggiudicataria dell’appalto,
resta condizionato ad un giudizio di inaffidabilità e non congruità di entrambe
le offerte collocate in posizione potiore nella
graduatoria finale.
Le questioni introdotte al riguardo dall’a.t.i. COGIT
- diversamente da quanto adombrato nell’ordinanza di remissione - non
introducono un sindacato di merito in ordine al potere di esame delle offerte
prodotte esercitato dalla commissione di gara. La sfera di valutazione della
congruità dell’offerta è, infatti, espressione di discrezionalità c.d. tecnica
della stazione appaltante, che è sempre suscettibile di sindacato esterno nei
profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione
dei presupposti, contraddittorietà.
Il concorrente può, quindi, introdurre in
giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente, e
decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa
essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia.
L’interesse strumentale all’esercizio del
potere fatto valere non è quindi disancorato da un vizio da cui si assume
affetta sul piano sostanziale la fase procedimentale contestata e trae
sostegno, come posto in rilievo dall’a.t.i. appellante,
nell’effetto conformativodell’auspicata pronunzia di annullamento.
Né siffatto sindacato riceve preclusione
dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che fa divieto al giudice amministrativo di
pronunziarsi “con riferimento a poteri amministrativi non ancor esercitati”,
poiché la questione introdotta interviene dopo che tutte le offerte sono già
venute all’esame della stazione appaltante e dà rilievo a profili che sono
elevati, sul piano sintomatico, a vizio di un non corretto esercizio del potere
di scelta della migliore offerta, per non aver dato rilievo ad estremi di
manifesta incongruità di talune di esse.
E’, quindi, consentito il sindacato
esterno del giudice amministrativo sull’operato dell’organo deputato all’esame
delle offerte, in presenza di elementi che il ricorrente elevi a vizio di
eccesso di potere in cui la stazione appaltante si assume sia incorsa per una
non corretta disanima di elementi contenutistici tali da evidenziare una palese
incongruità dell’offerta.
In tali limiti si è mosso il primo giudice
che, quanto all’offerta della seconda graduata a.t.i. DEC,
ha escluso l’emergenza di estremi (inerenti al costo del fattore lavoro ed alla
datazione dei preventivi) che sul piano sintomatico avrebbero dovuto indurre la
commissione all’esame, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 3, e 88 comma 7, del codice degli contratti pubblici, volto a garantire i
parametri di congruità dell’offerta.
L’Adunanza condivide detta conclusione,
che è suffragata dalla limita diminuzione dell’utile di impresa derivante dal
calcolo del costo del lavoro secondo le deduzioni della ricorrente, nonché
dall’irrilevanza della datazione dei preventivi in un contesto economico non
caratterizzato da gravi tensioni inflattive e che anzi, in numerosi settori
presenta una deflazione dei costi.
Tantomeno il sintomo di anomalia può
ricondursi all’esame dell’offerta effettuato dal r.u.p. nell’esercizio
dei poteri di cui a agli artt. 11, comma 5, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 163
del 2006, che presenta carattere solo strettamente ricognitivo dei ribassi
percentuali dell’offerta dell’a.t.i. DEC nella componente economica, nonché nei tempi
relativi alla progettazione ed alla costruzione delle opere.
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