Gravi difetti. Distacco intonaco.
Il distaccamento dell'intonaco dalla facciata di un
edificio, anche se riguardante una sola parte della stessa, può configurare un
grave difetto nella costruzione tale da legittimare l'azione prevista dall'art.
1669 c.c. che consente di agire contro l'appaltatore entro dieci anni dal
compimento dell'opera. Corte di Cassazione il 9 dicembre 2013 con la sentenza
n. 27433.
Nella causa il condominio contestava all'impresa esecutrice dei lavori di costruzione dell'edificio dei difetti relativi all'intonaco della facciata. Per la giurisprudenza il distacco dell'intonaco è annoverabile tra i gravi difetti che giustificano l'azione ex art. 1669 c.c.
Nella causa il condominio contestava all'impresa esecutrice dei lavori di costruzione dell'edificio dei difetti relativi all'intonaco della facciata. Per la giurisprudenza il distacco dell'intonaco è annoverabile tra i gravi difetti che giustificano l'azione ex art. 1669 c.c.
I gravi difetti " oggetto della
garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono
fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in
qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione
dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono
la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in
maniera rilevante il valore, nella categoria di questi difetti, va sicuramente
compreso quello in esame ove si consideri che il distacco dell'intonaco esterno
oggetto della controversia, ha riguardato una parte della superficie esterna
dell'edificio che comprometteva l'intero intonaco dello stesso edificio, dato
che - come ha chiarito la Corte di merito - era uno strumento di protezione
uniforme ed a struttura unica" (Cass. 9
dicembre 2013 n. 27433).
Ai fini della
responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 del Cc, costituiscono gravi
difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla
funzionalità dell'opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente
il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui
è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno
dell'edificio, ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le
strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle
superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione
economica.
Cassazione
civile, sez. II, 09/09/2013, n. 20644
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