Rovina
di edifici
L’impresa edile è colpevole di “rovina di
edifici” in caso di distacco dell’intonaco nel caso di opere non svolte “a
regola d’arte”
(Cassazione
Penale, sez. I, n. 24214 del 4 giugno 2013)
Quando si effettuano opere di ristrutturazione condominiale ovvero lavori di manutenzione straordinaria, è sempre doveroso accertarsi che questi siano effettuate “a regola d’arte”.
Quando questo metta in pericolo i condomini risarcisce anche il danno morale per “il disagio subito”.
Non sono affatto rari i casi di lesioni anche gravi, riportati dagli stessi condomini o anche da terzi, per colpe del condominio o anche del suo amministratore, tuttavia nel caso che ci occupa, è interessante sottolineare come anche l’aver effettuato dei lavori in modo superficiale e non rispettando le regole di correttezza esecutiva, possa causare responsabilità penali anche solo in presenza di un mero “pericolo” quindi in assenza di un “danno”.
La Cassazione Penale ha infatti ritenuto di addebitare all’appaltatore dei lavori condominiali, in particolare il piccolo impresario edile incaricato all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, la responsabilità per il reato di cui all’art. 676 c.p.
Quando si effettuano opere di ristrutturazione condominiale ovvero lavori di manutenzione straordinaria, è sempre doveroso accertarsi che questi siano effettuate “a regola d’arte”.
Quando questo metta in pericolo i condomini risarcisce anche il danno morale per “il disagio subito”.
Non sono affatto rari i casi di lesioni anche gravi, riportati dagli stessi condomini o anche da terzi, per colpe del condominio o anche del suo amministratore, tuttavia nel caso che ci occupa, è interessante sottolineare come anche l’aver effettuato dei lavori in modo superficiale e non rispettando le regole di correttezza esecutiva, possa causare responsabilità penali anche solo in presenza di un mero “pericolo” quindi in assenza di un “danno”.
La Cassazione Penale ha infatti ritenuto di addebitare all’appaltatore dei lavori condominiali, in particolare il piccolo impresario edile incaricato all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, la responsabilità per il reato di cui all’art. 676 c.p.
La contravvenzione di cui all'art.
676 c.p. ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore.
Cassazione penale, sez. I, 11/03/1992
La norma penale prevede che : “Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a trecentonove euro”.
La contravvenzione di natura meramente pecuniaria nella sua forma semplice (primo comma), nella sua forma aggravata (secondo comma), si configura in caso di “rovina” dell’edificio.
La norma penale prevede che : “Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a trecentonove euro”.
La contravvenzione di natura meramente pecuniaria nella sua forma semplice (primo comma), nella sua forma aggravata (secondo comma), si configura in caso di “rovina” dell’edificio.
Per la giurisprudenza costituisce rovina non solo la disintegrazione di parti essenziali della
costruzione, ma anche il mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto,
anche accessorio od ornamentale, che sia stato incorporato nella costruzione.
Nella fattispecie l'amministratore di condominio, nel silenzio serbato dalla ditta appaltatrice opportunamente interpellata, incaricava quindi una ditta terza per la messa in sicurezza di tutti i balconi in cui era stata notata la presenza di crepe.
Il condominio per evidenziare la responsabilità dell’appaltatore ha dimostrato:
Nella fattispecie l'amministratore di condominio, nel silenzio serbato dalla ditta appaltatrice opportunamente interpellata, incaricava quindi una ditta terza per la messa in sicurezza di tutti i balconi in cui era stata notata la presenza di crepe.
Il condominio per evidenziare la responsabilità dell’appaltatore ha dimostrato:
il nesso di
causalità tra i lavori e la rovina
l’entità del pericolo valutata nell'entità delle placche
di intonaco distaccate. L’aver
effettuato lavori di manutenzione straordinaria non “a regola d’arte”, pertanto in
modo negligente, inesperto, imprudente, espone l’appaltatore
a reati anche ben più gravi che vanno dalle lesioni personali finanche
all’omicidio colposo.
L’amministratore di condominio può denunciare penalmente l’appaltatore negligente.
L’amministratore di condominio può denunciare penalmente l’appaltatore negligente.
Lo stesso dovrà
provare mediante una consulenza
tecnica l’esecuzione
poco precisa dei lavori per ottenere oltre al risarcimento
del danno patrimoniale, consistente nel pagamento della ditta
incaricata per la messa in sicurezza e per il rifacimento degli intonaci anche
il danno
morale a carico
dei condomini.
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