I REATI DEL PROGETTISTA
1 Le competenze professionali del progettista
Le
competenze professionali per la progettazione sono definite per gli ingegneri
ed architetti dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, che traccia una ripartizione
rigida di competenze.
Alcune attività sono attribuite in via
esclusiva agli ingegneri quali i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di
trasporto, di deflusso
e di comunicazione.
Sono riservate agli architetti le opere
di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino degli edifici
contemplati dall'art. 53 del R.D. n. 2537/1925 (1).
Per
la loro individuazione si deve avere riguardo all'opera intellettuale richiesta
al professionista ed al valore architettonico della costruzione da realizzare
con particolare riguardo all'attività inventiva del progettista.
La
giurisprudenza ha precisato che deve essere affidata alla specifica
professionalità dell'architetto non la totalità degli interventi concernenti
immobili di interesse storico-artistico, ma solo le parti che riguardino scelte
culturali connesse alla maggiore preparazione accademica degli architetti
nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e
artistico; nella competenza dell'ingegnere civile rimane, pertanto, la sola
parte tecnica, consistente in attività progettuali e di direzione dei lavori
che riguardano l'edilizia civile vera e propria (2).
L'attività
professionale dei geometri risulta limitata sia per quanto riguarda la
possibilità di progettazione di edifici sia per quanto riguarda la
pianificazione urbanistica.
Il
R.D. 274/1929, che disciplina l'esercizio della professione di geometra,
consente la progettazione, oltre che la direzione lavori e la relativa
vigilanza, dei manufatti che rientrano nell'ambito di modeste costruzioni
civili.
Per
determinare a quale categoria il manufatto appartenga si impone una valutazione
tecnico qualitativa che consenta di esaminare quali siano le capacità
professionali richieste per l'espletamento dell'incarico, con riferimento alle
modalità costruttive e alla strutturazione dell'edificio.
Al
fine di tale valutazione si deve tenere conto del costo della cubatura e dei piani
dell'edificio.
Il
criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta — e quindi
se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai
sensi dell'art. 16, lett. m), R.D. 11
febbraio 1929, n. 274 — consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la
progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per
superarle.
A
questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben
potendo anche una costruzione « non modesta » essere realizzata senza di esso),
assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona
sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla
speciale normativa la quale impone calcoli complessi che esulano dalle
competenze professionali dei geometri. Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva dichiarato nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d'opera stipulato da un geometra ed
avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in
un complesso residenziale.
A
norma dell'art. 16, lett. m), R.D. 11
febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione,
direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle
che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre
in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con
riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o
destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di
calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
È
comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove
si adottino strutture in cemento armato la cui progettazione e
direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli
ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (3).
I
maggiori contrasti sulla competenza professionale del geometra sorgono
nell'ambito della definizione delle competenze in materia di programmazione
urbanistica.
La
giurisprudenza afferma che questa attività esula dalla competenza del geometra,
ad esempio in materia di lottizzazione, essendogli riservata solo la
suddivisione delle aree in lotti.
La
redazione dei piani di lottizzazione costituisce attività che, richiedendo
inderogabilmente una preparazione urbanistica, non rientra nella competenza
professionale del geometra, così come è delineata dal R.D. 11 febbraio 1929, n.
274 (4).
La
giurisprudenza, d'altro canto, riconosce che l'art. 46, L. 144/1949, disponendo
in tema di onorari, impedisce di ritenere che la progettazione di lottizzazione
sia esclusa dalla competenza del geometra, riservandogli opere di modesta
importanza ai sensi della legge professionale.
La
commissione edilizia deve quindi valutare caso per caso i limiti di competenza
professionale.
Limitate
competenze spettano, ai sensi dell'art. 2, L. 4343/1968, ai periti agrari.
Questi
professionisti possono svolgere funzioni di progettazione, di direzione lavori,
di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in
struttura ordinaria limitatamente alle piccole aziende.
Le
attribuzioni dei periti agrari sono assegnate anche ai dottori agronomi. Una
interpretazione restrittiva si ricava dalla L. 1086/1971 che esclude che la
progettazione di opere in conglomerato cementizio possa essere affidata a
questi professionisti.
1.1 Gli
effetti amministrativi e civili
Le
conseguenze del mancato rispetto delle regole della competenza professionale
hanno effetti sul piano amministrativo e civile oltre che penale.
Sotto il profilo amministrativo la giurisprudenza ha affermato che il provvedimento
rilasciato sulla scorta di domanda redatta da un professionista incompetente
deve essere annullata.
È
illegittimo e va annullato il permesso di costruire rilasciato a soggetto che
abbia presentato un progetto di un capannone industriale sottoscritto da un
geometra e non da un ingegnere, in spregio al disposto dell'art. 16, lett. l) ed m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che fissa i limiti delle
competenze progettuali del geometra.
Tali
limiti operano anche qualora, nel progetto redatto dal geometra, i calcoli e la
direzione delle opere siano stati eseguiti da un ingegnere e persino se il
progetto in questione sia di massima e non già esecutivo.
È
legittimo l'annullamento mediante esercizio del potere di autotutela in ragione
dell'incompetenza del geometra progettista, rilevabile sotto il profilo
dell'assenza di abilitazione alla progettazione di costruzioni civili che non
siano di modesta entità e che prevedano l'adozione di strutture in cemento
armato (5).
Sotto il profilo civile la violazione delle norme imperative sui
limiti dei poteri del professionista
stabiliti dalla legge professionale determina la nullità del contratto di opera professionale, ex art. 1418 c.c. in relazione anche
agli artt. 2229, segg. c.c.
Non
spetta onorario professionale al progettista per l'attività diretta al
compimento di un illecito edilizio, ancorché svolta con la consapevolezza e il
consenso del committente. Nel caso di specie il giudice civile ha rigettato la
domanda di un geometra che reclamava il compenso professionale per avere, con
la connivenza dei committenti, ottenuto l'approvazione comunale di un progetto
per la realizzazione di una cucina avente altezza minore di quella prescritta
dal regolamento d'igiene, utilizzando l'illecito espediente di presentare come
dispensa un vano in realtà destinato a cucina (6).
2 L'esercizio abusivo della professione
Il reato di esercizio abusivo della
professione si realizza nel caso di un professionista che realizzi opere di
particolare complessità pur non essendo abilitato a quella professione.
Risponde
del reato, di cui all'art. 348 c.p., il geometra non abilitato all'esercizio
della professione il quale abbia abusivamente redatto degli elaborati tecnici
richiedenti la detta abilitazione, pur quando tali elaborati siano
stati poi fatti sottoscrivere, prima della presentazione, a professionisti
abilitati (7).
Concorre
nel reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall'art. 348 c.p.,
il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio
interamente elaborato da un soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo
modo possibile o più agevole la commissione del reato. Nella fattispecie
l'imputato ha sottoscritto una serie di progetti elaborati dal tecnico del
comune cui tale attività era preclusa a causa del rapporto di dipendenza con
l'ente territoriale (8).
Il
reato è stato configurato in relazione sia all'esercizio abusivo della
professione di ingegnere sia di quella di architetto.
Commette
il reato di esercizio abusivo della professione di ingegnere, ai sensi dell'art.
348 c.p., il geometra il quale non limiti la sua attività di progettazione e
direzione a modeste costruzioni in cemento armato, intendendosi con tale
termine la contenuta entità dell'opera e non la semplicità di essa. Al fine di
valutare la entità dell'opera il giudice deve tenere conto sia delle dimensioni
che della complessità oltre che dell'importo economico. Non necessariamente
deve trattarsi di un'unica unità abitativa, ma non può certo rientrare tra le
competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una
pluralità di appartamenti.
Il
testo fondamentale che fissa i limiti della competenza dei geometri è ancora
l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, poiché anche le norme successive
che hanno consentito a tale categoria professionale la progettazione di
struttura di cemento armato, fanno riferimento ai limiti posti da tale legge (9).
L'art.
2, L. 5 novembre 1971, n. 1086, e l'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, e mod.
attribuendo anche ai geometri e ai periti industriali, oltre che agli ingegneri
ed architetti, la competenza per la progettazione delle opere in cemento armato
nei limiti delle rispettive competenze, riconosce che essi sono normalmente
competenti a progettare opere in cemento armato, nei limiti previsti dalle
rispettive norme professionali (10).
Commette
il reato di abusivo esercizio della professione di architetto, ex art. 348, c.p., il geometra che
procede al restauro conservativo di un edificio
sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l'antichità e le belle
arti.
Tale
intervento, infatti, è riservato dall'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925, n.
2537, a chi esercita la professione di architetto — per la parte tecnica
riservata all'ingegnere — ed in ogni caso, per la rilevanza dell'opera sul
piano qualitativo, non può rientrare nelle attribuzioni del geometra
contemplate dall'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che determina oggetto
e limiti di esercizio della relativa professione (11).
3 Il reato di falsità ideologica in certificato
L'art.
23, c. 6, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, impone l'obbligo al dirigente o al
responsabile del servizio di informare l'autorità giudiziaria nel caso di false
attestazioni del professionista (12).
Esse acquistano
rilevanza penale, realizzando il reato di falsità ideologica in certificati punito dall'art. 481 c.p.,
con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro 51 a euro 516.
Inoltre
viene introdotto l'obbligo di trasmissione degli atti agli Ordini
professionali.
L'amministrazione
che ritenga non veritiere le dichiarazioni presentate deve trasmettere
opportuna comunicazione agli Ordini professionali competenti per l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari.
La
conseguenza è che gli Ordini professionali dei Geometri, Architetti ed
Ingegneri devono trasmettere i loro provvedimenti di censura, di sanzione
pecuniaria ovvero di sospensione — o addirittura radiazione nei casi più gravi
— dagli Ordini.
Questa
fattispecie di reato è stata ravvisata precedentemente riconoscendo al
professionista il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità;
nell'esercizio dell'azione penale la amministrazione comunale, ove ravvisi un
reato edilizio, si deve porre il problema se nella produzione dei documenti da
parte del professionista vi siano false attestazioni.
Rispondono
del delitto previsto dall'art. 481 c.p., il professionista che redige le
planimetrie e la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione
infedele.
Fattispecie
relativa a un progetto di modifica edilizia da cui emergeva una falsa
rappresentazione dello stato dei luoghi (13).
La
relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio
d'attività edilizia ha natura di certificato, sicché risponde del delitto
previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di
corredo attestando, contrariamente al vero, la sua conformità agli strumenti
urbanistici (14).
La
giurisprudenza ha affermato da un punto di vista dell'oggetto che le planimetrie
presentate a corredo della richiesta di certificati ed autorizzazioni, redatte,
secondo le vigenti disposizioni, da chi esercita una professione necessitante
speciale abilitazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché
assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione un'esatta
informazione intorno allo stato dei luoghi.
Fattispecie
relativa alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione di opere interne
per il mutamento di destinazione dell'ultimo piano di un fabbricato (15).
Risponde,
pertanto, del delitto previsto dall'art. 481 c.p., il professionista che rediga
relazioni grafiche e planimetrie non conformi allo stato di fatto. La
fattispecie riguarda planimetrie eseguite da un geometra (16).
Risponde
del reato anche il tecnico preposto all'ufficio comunale che attesti false
certificazioni. Nel caso di specie in seno all'ufficio comunale si era
costituita una associazione per delinquere il cui programma criminoso era
costituito dalla realizzazione di reati di falso, fondati su una falsa
interpretazione dello strumento urbanistico vigente che consentiva la
realizzazione di edifici in violazione delle norme urbanistiche e, in
particolare, in violazione degli indici di edificabilità.
I
giudici hanno escluso che la interpretazione delle norme urbanistiche, fondata
essenzialmente sul fatto che per i comparti si deve fare riferimento, anche per
i lotti non edificati e per i lotti interclusi, agli indici di edificabilità
vigenti, possa essere frutto di una prassi interpretativa, magari non corretta,
ma adottata in buona fede in base alla formulazione delle norme urbanistiche.
Lo
schema operativo consisteva nel predisporre false schede tecniche con indici di
edificabilità non rispondenti a quanto stabilito dalle norme e nel
fornire un falso parere alla commissione edilizia in modo da indurre in errore
i commissari ed ottenere un permesso di costruire altrimenti non conseguibile.
Risponde
di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico
ufficiale anche il privato che alleghi, a corredo della richiesta di permesso
di costruire, documentazione non veritiera redatta da professionista
qualificato che assolve il pubblico servizio di fornire all'Amministrazione
comunale esatte informazioni sullo stato dei luoghi e del ristrutturando manufatto,
così inducendo in errore il pubblico ufficiale destinatario della richiesta (17).
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