Concessione
perpetua non è revocabile
Il
Giudice amministrativo, ha rilevato che:
“nella vigenza del d.P.R. 803/1975[9], una concessione
cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può darsi
unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del
cimitero”;
” le concessioni perpetue non sono soggette alla trasformazione
a tempo determinato, imposta dalla disciplina sopravvenuta e rimangono
assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio;
le concessioni perpetue
non ricadono nell’ambito della disciplina di cui all’art. 92, comma 2, primo
periodo, del d.P.R. 285/1990, il quale riguarda esclusivamente le concessioni
cimiteriali a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni.
Pertanto, si deve ritenere che “le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore
a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, si
configurino quale situazione di diritti acquisiti e non siano soggette a
revoca, se tale istituto non è contemplato con criteri più elastici ed
“intrusivi” dal regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui, come sempre
si richiama la centralità, nella complessa gestione della “macchina
cimiteriale”.
Dette concessioni, pertanto, mantengono il carattere di
perpetuità”.
Alle medesime conclusioni perviene anche un autorevole Autore,
secondo il quale la differenza tra le concessioni a tempo determinato e quelle
a perpetuità è sostanziale ed implica che “i sepolcri privati sorti nel passato
e regolati, per quanto riguarda la durata, in modo difforme da quelli che sono
i limiti attuali (tempo determinato e termine temporale massimo), continuino ad
essere assoggettati al regime temporale originario”.
Le considerazioni fin qui esposte inducono a ritenere che il
Comune non possa comprimere – se non in virtù di un accordo pattizio con il
privato – il diritto, acquisito dal concessionario in via perpetua, all’epoca
in cui ciò era consentito dalle previsioni normative vigenti ed è stato
espressamente statuito da una formale manifestazione di volontà dell’Ente.
La
normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della
concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto
con la disposizione dell’art. 93 d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, il cui
contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Consiglio
Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505
Il comune ha
per legge l’obbligo di rilasciare copia degli atti in suo possesso, pertanto
copia degli atti di concessione devono essere messi a disposizione dei
richiedenti .
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