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- Corte
di Cassazione, sezione II Civile
Sentenza 19 novembre 2014 – 2 marzo 2015, n. 4157
Svolgimento del processo - 1 A.; A. A.M.; S. e C. P., proprietarie di un immobile sito in
Paladina, via Monte Grappa n.2, con citazione notificata il 16 settembre
1992, evocarono in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo G.B.,
proprietario di un immobile con accesso da via Don Carminati del medesimo
Comune, prospiciente a quello delle attrici e con aperture affacciantesi
su un cortile a servizio dell’altro edificio; le attrici, per quello che
ancora conserva interesse nel giudizio di legittimità, sostennero che il
convenuto , nel corso di recenti lavori di ristrutturazione:
- a – avrebbe aperto una porta di accesso all’immobile – chiusa da
quarant’anni- per utilizzare la quale era necessario accedere al cortile
di proprietà esclusiva delle esponenti;
- b – avrebbe abbattuto il tetto sovrastante il portone di entrata alla
proprietà di esse attrici, rifacendolo in modo difforme. Conclusero
pertanto per il ripristino dei luoghi nello stato antefatto e perché
venisse accertata l’inesistenza di un diritto di passaggio sul proprio
cortile.
2 – Il convenuto si costituì , contestando la fondatezza delle pretese avversarie, - 3 – La Corte di Appello di Brescia, pronunciando sull’appello della
sola A. M., dichiarò estinta per prescrizione la servitù di passaggio
attraverso il cortile di proprietà esclusiva della M. – argomentando dalle
testimonianze e dalla relazione di consulenza tecnica esperite in primo
grado- ;
- condannò il B. al ripristino del tetto sovrastante il portone di
entrata e compensò per metà le spese di lite di entrambi i gradi del
giudizio, ponendo il residuo a carico del B..
4 – Quest’ultimo ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, facendo valere cinque motivi di ricorso – illustrati da successiva memoria-, a confutazione dei quali A. M. ha notificato un controricorso. - Motivi
della decisione
- II – Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la “nullità del
procedimento” per violazione degli artt. 1073 , 1074 cod. civ. e 100 cpc
assumendo:
- a – una erronea valutazione delle testimonianze e della relazione
tecnica di parte in relazione al caput controversum del non uso
ultraventennale della porta che, dall’edificio del ricorrente, permetteva
l’ingresso nel cortile delle originarie parti attrici ;
- b – una errata delimitazione dei confini applicativi delle suddette
norme sostanziali, laddove la Corte del merito aveva giudicato che un uso
saltuario della porta non fosse idoneo ad impedire il decorso della
prescrizione della conseguente servitù; quanto poi all’abbattimento del
tetto sovrastante il portone di ingresso al cortile, ha dedotto la carenza
di interesse della M. a proporre appello in quanto non sarebbe stata
assegnataria – nell’ambito della sopra richiamata divisione – di immobili
contigui al portone
II.a – Nessuno dei tre profili è fondato.
II.a.1 – Quanto al primo giova evidenziare che la Corte bresciana pervenne alla decisione di ritenere estinto per non uso il diritto di transitare per il cortile attraverso la porta, basandosi su una analisi delle testimonianze e sulla valutazione della relazione del consulente di ufficio che , dando atto della presenza di segni evidenti dell’esistenza in passato di tale apertura, aveva però affermato che la stessa risultava “tamponata” quanto meno dall’inizio dei lavori di ristrutturazione del B.: ILa.2 – Quanto al secondo profilo va considerato che le valutazioni del materiale istruttorio sopra richiamato erano da sole sufficienti a giustificare la decisione, così che il riferimento alla irrilevanza di un uso saltuario – al fine di impedire la prescrizione per non uso- pur se erroneo se riferito a servitù necessariamente discontinue, non era idoneo a mettere in dubbio la complessiva tenuta argomentativa della decisione.
ILa.3 – Quanto al terzo profilo la dedotta carenza di interesse presuppone un esame diretto degli atti non consentito se non venga dedotto un error in procedendo.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in euro 2.700,00 di cui 200,00 per
esborsi, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge.
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