CASS civ 2015n 11377 la deduzione
dell'inefficacia del contratto concluso dal "falsus procurator"
e se sia tale da costituire una eccezione in senso stretto, che come tale
sarebbe sollevabile solo ed esclusivamente dal falsamente rappresentato e
soltanto nella fase iniziale del processo di primo grado, o se invece sia da
intendersi come eccezione in senso lato, pertanto rilevabile d'ufficio e
proponibile dalle parti per tutto il corso del giudizio di primo grado o anche
per la prima volta in Appello.
Nella
circostanza prospettata alle Sezioni Unite Civili si pone un problema di
difetto di rappresentanza che ha comportato la non operatività dell'atto
compiuto dal falsus procurator,
i rappresentanti di F.A. e
Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. hanno concluso, con due distinti contratti, un
contratto di compravendita immobiliare e non tutto il prezzo dovuto dalla
società acquirente ad F.A. è stato versato, nel senso che una quota è stata
intesa come compensazione delle posizioni debitorie del venditore medesimo e
altra, risulta sia stata trattenuta da Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. come
concordato con i rappresentanti del venditore.
Il venditore contesta la legittimità
della compensazione richiedendo la restituzione degli importi ed afferma che
non sono mai stati conferiti ai suoi rispettivi procuratori poteri diversi e
ulteriori rispetto a quelli necessari ai fini della conclusione del negozio
traslativo. successivamente al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di
Bolzano con atto di citazione del 25 settembre 2007 di R.J. cessionaria di
crediti di F.A., il medesimo Tribunale emette sentenza del 20 dicembre 2010,
accoglie la riciesta di condanna della Hypo al pagamento del
corrispettivo residuo delle compravendite immobiliari, importo mai versato in
quanto compensato con debiti di società terze.
Si evince dall'analisi del fatto per
cui è causa, che in realtà i procuratori speciali venivano dotati del potere di
compiere l'atto traslativo e le pertinenti attività di esecuzione ma, non
certamente autorizzati a compiere il negozio abdicativo con rinuncia
all'incasso di parte del prezzo in favore di soggetti terzi.
La sentenza veniva impugnata il 25 gennaio 2011 da Hypo
Vorarlberg Leasing s.p.a. la quale riteneva violato l'art. 112 del c.p.c. in
quanto il Tribunale sollevava d'ufficio l'eccezione dell'inefficacia
dell'accordo compensativo perchè erano stati superati i limiti del potere di rappresentanza
dal momento che la parte attrice non si era mai preoccupata di dedurre che i
rappresentanti di F.A. avessero concluso l'accordo eccedendo i poteri loro
riconosciuti.
Per il consolidato orientamento giurisprudenziale per il
quale l'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, sia da
considerarsi non rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, dunque del
falso rappresentato,
Le Sezioni Unite Civili, analizzata
la questione affermano che l'indirizzo interpretativo che considera
l'inefficacia del contratto nei confronti della persona in nome della quale il
falso rappresentante ha agito, rientrando nel novero delle eccezioni di cui
dispone la parte interessata, è stato messo in discussione di recente. Infatti,
parte della dottrina ha affermato che lo stesso principio non sia coerente con
il criterio generale della distinzione fra eccezioni in senso stretto e le
eccezioni in senso lato, elaborato per le fattispecie estintive, modificative o
impeditive. Secondo tale criterio tutti i fatti in qualche modo estintivi,
modificativi o impeditivi possono essere oggetto di accertamento in autonomo
giudizio, sono rilevabili d'ufficio e sono da considerarsi come eccezioni in
senso lato, diversamente la rilevabilità su istanza di parte è relativa ai casi
che sono espressamente previsti dalla legge o quelli in cui l'effetto si
ricollega al diritto potestativo o alla fattispecie che darebbe luogo ad
un'autonoma azione costitutiva.
Le
Sezioni Unite evidenziano anche che se l'eccezione di inefficacia del contratto
venga sottratta alla possibilità di rilevarla d'ufficio, e il soggetto
interessato rimasto contumace non possa più sollevarla in appello, l'unico
risultato che potrebbe aversi è la ratifica tacita indipendentemente dalla
concreta esistenza di comportamenti o atti che comportino la volontà necessaria
di ritenere efficace il contratto o incompatibile con il rifiuto, comportando
un risultato contrario al diritto sostanziale. Diversamente il negozio concluso
da chi agisce senza potere o da chi ne abbia ecceduto i limiti non produce
effetti in capo al rappresentato nei confronti del terzo.
Pertanto il principio che viene poi affermato
che per l'esistenza del potere rappresentativo in capo al rappresentante è
elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente decida di far valere
in giudizio, non costituendo eccezione e non ricadendo nelle preclusioni di cui
agli artt. 167 e 345 del c.p.c. e che se il difetto di rappresentanza risulti
dagli atti, il giudice non può non tenerne conto anche nel caso in cui non
ricorra la richiesta della parte interessata. Per il ricorso le Sezioni Unite
Civili lo dichiarano inammissibile e che l'estinzione dell'obbligo di pagare il
prezzo della vendita ha titolo sia nella reciprocità delle posizioni creditorie
e debitorie delle due società e sia nel patto compensativo collaterale alla
vendita. Pertanto cassata la censura rinviano alla Corte d'Appello di Trento,
sezione distaccata di Bolzano.
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