La Dichiarazione di interesse
paesaggistico è disciplinata dall’art.138 beni ambientali . TU2004/42
La
procedura è richiamata dalla legislazione regionale, vedi L.R. Emilia Romagna 30/11/2009, n. 23
art. 40 duodecies.
Il cittadino che intenda proporre la Dichiarazione di interesse paesaggistico non è soggetto del procedimento ma deve , pertanto
fare riferimento al Comune dove l’area è sita il suo è un mero interesse non azionabile.
Sarà quindi l’amministrazione locale che si farà carico di
iniziare la procedura. L’Art. 138 prevede che
1. “Su iniziativa del direttore
regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati,
la commissione indicata all'articolo 137,
acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici
regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico
degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136,
e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è
motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali,
morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano
significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano
percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed
i criteri di gestione indicati all'articolo 143,
comma 3.
2. Le proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una
specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente
rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti
paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano
paesaggistico.
Qualora il comune non dia seguito all’iniziativa il
cittadino potrà comunque chiedere gli atti del procedimento e verificare le
motivazioni adottate sulla sua domanda per verificare la legittimità del
procedimento.
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