Ritenuto che ad un primo esame proprio della fase cautelare il ricorso non
appare assistito del requisito del fumus in quanto i provvedimenti di revoca dei nulla osta igienico sanitari
appaiono fondati su una pluralità di presupposti, tra i quali, appare dirimente
constatare l’avvenuto accertamento che la situazione delle cinque attività è
sostanzialmente uguale a quella rilevata in precedenza.
Rilevato, pertanto, che anche a seguito dei lavori posti in essere
successivamente alla notifica del provvedimento di cessazione dell’attività
ricettiva del 05/06/2014 appare sussistere ancora il carattere unitario della
struttura in questione.
Considerato che, pertanto, il provvedimento di revoca sopra citato costituisce
un atto consequenziale in relazione al quale non appare necessario procedere
alla comunicazione di avvio che, in quanto tale, determinerebbe un inutile
aggravio procedimentale. Il TAR respinge l’istanza cautelare. TAR Veneto,
sez. III, Ord. 10 giugno 2015, n. 221
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