Corte
Costituzionale. Composizione
L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che
la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati: per un terzo
dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune,
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; di questi
(secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo
1953): tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il
procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i
consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione; uno da un collegio
del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri
del Consiglio di Stato; uno da un collegio del
quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il
procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti. Wikipedia.it.
I
parlamentari sono quindi in minoranza. Per evitare ceh proteggano eccessivamente
le leggi che hanno approvato e che vengono messe in discussione? Labu.fala.it.
Questa
struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale:
per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione
dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria
sensibilità politica.
La nomina da parte del capo dello
Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la
controfirma del presidente del Consiglio dei ministri,.
L'elezione a opera del Parlamento
in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi
dei componenti dell'assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L'alto quorum ha spesso determinato ritardi (oltre
il termine di un mese previsto da norma costituzionale) nell'elezione dei
giudici, pericolosi perché la Corte per funzionare necessita di almeno 11
giudici.
L'elezione da parte della
magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio
e, in mancanza di questa, in seconda votazione a maggioranza relativa con
ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più
votati.
I giudici sono scelti tra
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati con più di venti anni di attività professionale forense. Nel momento
in cui il soggetto diventa giudice della Corte deve interrompere l'eventuale
attività di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, di avvocato e di
ogni carica e ufficio stabiliti dalla legge. Wikipedia.it.
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