Turismo le strutture nella Regione del Veneto
Le strutture ricettive nella Regione del Veneto sono distinte nelle seguenti tipologie: alberghiere, all’aperto e complementari.
Le strutture ricettive complementari, individuate dall'art. 27 della Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, sono le seguenti cinque :
a) alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;
b) case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;
c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;
d) bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari;
e) rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.
La Regione del Veneto disciplina l'organizzazione delle strutture ricettive.
Nella pagina web della Sezione Turismo sono disponibili la normativa e la documentazione necessaria.
L'esercizio dell'attività ricettiva complementare richiede:
1 - la verifica, presso l’Ufficio edilizia privata del Comune, delle condizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli impianti, necessarie all’apertura della struttura ricettiva.
2 - la classificazione
Tutte le strutture ricettive devono essere classificate, intendendo con tale termine la qualificazione per categoria in relazione ai servizi offerti.
La Regione del Veneto adotta come simbolo per le strutture ricettive complementari il leone alato veneziano.
Per la disciplina del simbolo distintivo e del cartellino dei prezzi da esporre nei locali vai alla pagina dei decreti attuativi della LR 11/2013.
3 - la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
Chiunque intende esercitare un'attività ricettiva complementare, presenta al Comune, dopo aver ottenuto la classificazione, la Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA .
Le richieste di classificazione e di inizio attività, come le successive variazioni, si effettuano tramite lo Sportello unico delle attività produttive - SUAP.
Competente allo Sportello Unico della Attività Produttive presso il Comune, oppure al Settore Turismo della Provincia:
LOCAZIONI TURISTICHE
La normativa regionale, all'art. 27bis della Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, regola anche gli alloggi dati esclusivamente per finalità turistiche senza classificazione.
Gli alloggi in locazione turistica, con contratto stipulato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", sono strutture ricettive senza prestazione di servizi.
In tali strutture ricettive, a differenza delle strutture ricettive complementari già descritte, possono essere erogate esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie:
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, il riscaldamento /climatizzazione;
manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
pulizia dell’alloggio ad ogni cambio dell’ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite.
La Regione del Veneto ha definito delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica.
La documentazione aggiornata è reperibile nella pagina della Sezione Turismo dedicata alla normativa.
Affittacamere : Provincia, Settore Turismo
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