L’eliminazione dell’eccezionalità delle circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra la sanzione dovuta a seguito della violazione commessa e la
sanzione applicabile deve essere un segnale di avvicinamento al principio di
proporzionalità di matrice comunitaria.
Con il sistema introdotto dalla Legge sul Turismo Regione Veneta, LR Veneto n. 11 del 14.6.2013, si ottiene l'effetto di fare chiudere le attività per un eccessivo rigore!
Art. 49
Violazioni e sanzioni amministrative
1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.
2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.
3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:
a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell’articolo 35;
b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l’obbligo di cui all’articolo 34;
c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l’alloggio;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell’articolo 31;
f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l’accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell’articolo 35;
h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38;
i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui agli articoli 33 e 39;
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 33;
b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell’articolo 32;
c) chiunque gestisca un’agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell’articolo 38;
5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:
a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell’articolo 33;
b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell’articolo 32;
c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell’articolo 31;
6. L’accertamento delle violazioni degli obblighi, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all’adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell’attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.
7. L’ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:
a) l’entità del danno subito dal turista;
b) il numero di turisti danneggiati;
c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.
8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell’attività sanzionata.
9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell’attività sanzionata.
10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell’attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell’attività.
11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell’attività sanzionata, l’ente locale applica l’articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.
Art. 17-ter
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
LR Veneto n. 11 del 14.6.2013 Art. 50
Disposizioni finali e transitorie
4. Restano confermate e conservano validità:
a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all’aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;
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