1.
Cittadinanza.
La
cittadinanza italiana si acquista per nascita, per essere figlio di cittadino
italiano, o per essere nato nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi
dell’art. 1 della L. 91/1992.
La
cittadinanza può essere acquistata per vari motivi, tassativamente indicati
dalla legge 91 sopra citata, con un procedimento obbligato, indicato dall’art.8
del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362.
1.1. Diniego.
Tutela.
Contro i
provvedimenti che respingono la domanda di cittadinanza è ammesso ricorso al
giudice amministrativo.
I motivi di
diniego sono tassativamente previsti dall’art. 6 della L. 91/1992.
Essi sono: la
condanna per uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna
dello Stato ,ovvero contro i diritti politici del cittadini, ai sensi degli
artt.241-294 del c.p.; la condanna per un delitto non colposo per il quale la
legge preveda una pena non inferiore,nel massimo, a tre anni; ovvero la
condanna per reato non politico a pena detentiva superiore ad un anno da parte
di autorità giudiziaria straniera.
Tali motivi
sono di una tale oggettività che escludono
difficoltà interpretative.
L’ultimo
motivo prevede ragioni inerenti la sicurezza delle Stato.
Sono stati
giudicati validi motivi la frequentazione da parte del ricorrente di esponenti
di organizzazioni che perseguono obiettivi politici con mezzi violenti.
Quanto all’obbligo
di motivazione, si ritiene chela stessa debba limitarsi ad indicare al
destinatario le ragioni del diniego senza doversi diffondere su notizie che, in
quanto attinenti alla sicurezza dello Stato, potrebbero in qualche modo
compromettere l’azione preventiva e di controllo posta in essere dagli organi
all’uopo proposti.
Si deve
contemperare l’obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa con la
riservatezza dell’attività informativa a conoscenza degli organi preposti alla
sicurezza dello Stato; la L. n. 123 del 1983 ha attribuito al Consiglio di
Stato, attraverso l’emanazione del parere obbligatorio, la verifica
dell’imparzialità e trasparenza della condotta degli organi preposti alla
istruttoria della domanda. T.A.R. Liguria Sez. II, 5/7/1993, in Foro Amm. 1994.
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