La
tutela nell'accertamento dei tributi.
1)
Il riparto della giurisdizione.
Il
sistema di tutela del cittadino nei confronti della amministrazione finanziaria
è da ricomprendersi nel sistema più generale di tutela nei confronti della
pubblica amministrazione.
F.Tesauro,Istituzioni
di diritto tributario,1987,265 e segg.
La
giurisdizione è attribuita alle commissioni tributarie ,che sono giudici
"speciali".
L'attribuzione
della giurisdizione è effettuata dal legislatore con specifiche disposizioni di
legge su determinate imposte e sugli atti dei procedimenti amministrativi
previsti dal diritto tributario.
Le
imposte sono :l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche,l'imposta locale sui redditi,l'imposta sul
valore aggiunto,l'imposta di registro, di successione,l'imposta sull'incremento
di valore degli immobili, l'imposta ipotecaria,l'imposta sulle assicurazioni
,l'imposta comunale sugli immobili.
Gli
atti sono l'avviso di accertamento,di liquidazione,il provvedimento
sanzionatorio,l'ingiunzione,il ruolo,l'avviso di mora ed il diniego di rimborso
ai sensi degli artt. 1 e 16 del DPR 636/1972.
Le
altre controversie in materia tributaria sono attribuite secondo i criteri
generali al giudice ordinario e al giudice amministrativo.
Sono
attribuite al giudice ordinario quelle relative ai tributi non espressamente
attribuiti alla giurisdizione delle commissioni tributarie ad esempio la tassa
comunale sulle insegne.
In
tal caso l'azione civile deve essere preceduta dal un ricorso amministrativo
all'amministrazione finanziaria a pena di inammissibilità.
Sono
inoltre di competenza del giudice ordinario le controversie che contestano la
regolarità del titolo esecutivo o le
opposizioni di terzi contro l'esecuzione esattoriale .
Sono
attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sui
provvedimenti amministrativi che non hanno ad oggetto il singolo rapporto di
imposta ,come ad esempio i provvedimenti amministrativi generali che fissano i
coefficienti di congruità stabiliti con DPCM, ovvero i provvedimenti di
fissazione del domicilio fiscale ,i provvedimenti di tutela cautelare di
competenza del Ministero delle Finanze direzione compartimentale per la
regione.
In
questa ipotesi il giudice amministrativo può annullare i provvedimenti
dell'intendente e sospendere direttamente l'esecuzione dei provvedimenti
impugnati.
a)
Il nuovo processo tributario disciplinato dal D.Legisl.546/1992.
Il
D.Legisl.546/1992 innova profondamente il contenzioso tributario modificando
gli stessi organi giudicanti.
L'insediamento
delle nuove commissioni è disposto al 1-10-1994 dall'art.69 del DL 30-8-1993
n.331.
Tralasciando
i problemi interpretativi più complessi per i quali si
rinvia
a F.Tesauro ,Le disposizioni transitorie del decreto legislativo sul nuovo
processo tributario,in Boll.Trib.1993,373 si osserva come gli organi gli organi
della giurisdizione tributaria introdotti dalla riforma siano le commissioni
tributarie provinciali e quelle regionali.
La
decisione della commissione provinciale può essere appellata alla
regionale e contro le decisioni di queste ultime è ammesso,oltre al
rimedio della revocazione, ricorso in cassazione.
Nel
mentre l'art.19 conferma quelli che sono gli atti impugnabili e l'oggetto del
ricorso, non ponendo sostanziali differenze col precedente sistema, sono da
rilevare alcune importanti innovazioni.
2.
Ricorso
La
prima è l'obbligo di farsi assistere da un difensore abilitato, salve le
controversie inferiori al milione ai sensi dell'art.12.
L'altra
è l'introduzione nel processo tributario del procedimento cautelare .
Ai sensi dell'art.47 il ricorrente può richiedere alla commissione provinciale competente a decidere il ricorso la sospensione dell'esecuzione dell'atto, nel caso gli derivi dallo stesso un danno grave ed irreparabile, con istanza motivata proposta nel ricorso ,o con atto separato ,notificato alle altre parti e depositato in segreteria .
Ai sensi dell'art.47 il ricorrente può richiedere alla commissione provinciale competente a decidere il ricorso la sospensione dell'esecuzione dell'atto, nel caso gli derivi dallo stesso un danno grave ed irreparabile, con istanza motivata proposta nel ricorso ,o con atto separato ,notificato alle altre parti e depositato in segreteria .
Il
collegio sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito ,provvede
con ordinanza motivata non impugnabile.
La
sospensione può essere anche parziale e può essere subordinata a
prestazione di garanzia da parte del ricorrente mediante cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa.
Altra
innovazione è l'introduzione nel processo tributario del giudizio di
ottemperanza ai sensi dell'art.70.
La
parte interessata può chiedere, mediante ricorso da depositare in doppio
originale alla commissione provinciale ,nel caso di sentenza da essa
pronunciata passata in giudicato, ovvero alla commissione regionale negli altri
casi,l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza .
Il
ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine previsto per
l'adempimento dai regolamenti di attuazione della L.241/1990 ,ovvero in carenza
dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo notifica tramite ufficiale
giudiziario, pena l'inammissibilità dell'azione.
Il
collegio in camera di consiglio adotta con sentenza i provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza, anche delegando un proprio componente o
nominando un commissario ad acta .
La
sentenza è impugnabile con ricorso in cassazione solo per inosservanza delle
norme sul procedimento.
Per
la fase transitoria il D.Legisl.546/1992 all'art.72 precisa che le nuove
commissioni ereditano le controversie pendenti, alla data del loro
insediamento, davanti alle commissioni
prima operanti.
Per
queste controversie è necessaria la presentazione a pena di decadenza un atto
di impulso processuale consistente in una istanza di trattazione da notificare
alla segreteria della nuova commissione entro sei mesi dall'insediamento da
parte di chi abbia interesse alla discussione del ricorso.
L'istanza
deve essere notificata nei modi previsti per il ricorso.
Se
manca l'istanza si estingue il processo e l'atto impugnato diventa definitivo .
L'istanza
deve essere prodotta anche per le controversie per le quali pende appello alle commissioni di
secondo grado, pena il passaggio in giudicato della decisione di primo grado
,con buona pace per l'appellante.
Gli
artt. 74-75 regolano le ipotesi delle controversie pendenti davanti alla Corte
di Appello e alla Commissione Tributaria Centrale le cui funzioni sono
soppresse nel nuovo giudizio tributario .
2)
Il procedimento di accertamento.
Il
procedimento di accertamento delle entrate tributarie ha per oggetto la
verifica del maturarsi del presupposto del tributo ,la determinazione della sua
base imponibile e la quantificazione
dell'imposta .
Ogni
procedimento di accertamento presuppone che si sia verificato il presupposto
per l'applicazione del tributo.
E'
ammessa davanti alle commissioni
tributarie la verifica sul rispetto del procedimento tributario dei principi
costituzionali che vincolano il legislatore nel disegnare la fattispecie
impositiva : quali il principio di uguaglianza ,di capacità contributiva, del
divieto di duplicazione dell'imposta ,con la conseguente possibilità di
richiedere alle commissioni di sollevare la questione di legittimità
costituzionale della norma impugnata.
Il
procedimento presenta caratteristiche tipiche per ogni singola imposta, anche
se è caratterizzato da principi comuni.
Esso
inizia con la dichiarazione del contribuente che deve obbligatoriamente
denunziare la situazione che dà origine al presupposto impositivo attraverso
appositi modelli predisposti dal Ministero delle Finanze.
La
dichiarazione non esaurisce l'attività obbligatoria del soggetto passivo
dell'imposizione .
Ad
esempio se questo è obbligato alla tenuta di libri contabili la relativa
omissione è oggetto di autonomo procedimento sanzionatorio a prescindere dal
pagamento dell'imposta, come per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle imprese che devono tenere il libro
giornale , il libro degli inventari,i
registri per l'imposta sul valore aggiunto, ecc. .
La
tenuta dei libri contabili è oggetto di particolari controlli attraverso verifiche, accessi,ispezioni.
L'evasione
di imposta che superi il massimale di 100 milioni fa scattare l'ulteriore
azione penale con l'obbligo, per
l'autorità tributaria ,che la accerta, di denunciare il fatto alla Procura
della Repubblica, art. 1 L. 154/1991.
La
dichiarazione sortisce l'effetto di obbligare il contribuente
all'autotassazione prima ancora che gli
uffici effettuino i relativi controlli ,come ad esempio nella denuncia
dell'imposta delle persone fisiche o
delle persone giuridiche o dell'imposta sul valore aggiunto.
Diverso
è l'accertamento nel caso dell'imposta di registro o di successione .
Nell'imposta
di registro l'imposta viene liquidata al momento della presentazione dell'atto
agli uffici competenti in relazione all'accertamento compiuto dagli stessi
uffici sulla reale natura dell'atto ad
essi presentato.
L'ufficio
ha comunque la possibilità di rivedere la liquidazione
effettuata
con un accertamento successivo.
Nell'imposta
di successione la liquidazione dell'imposta avviene da parte dell'ufficio sulla scorta della dichiarazione
presentata procedendo all'accertamento
dei cespiti denunciati.
Soggetto
attivo dell'accertamento è l'amministrazione finanziaria e soggetto passivo è
il contribuente.
L'attività
di accertamento è interamente imputabile
alla amministrazione, mentre l'attività di auto accertamento non si può
qualificare attività amministrativa in senso sostanziale,ma bensì atto
obbligatorio ad impulso di parte.
Si
afferma in tal senso la natura costitutiva dell'accertamento
da
cui discende la qualifica di natura di interesse legittimo della posizione
giuridica del contribuente,tesi questa sostenuta da E.Allorio ,contro la
posizione precedente che definiva meramente dichiarativa la natura
dell'accertamento, qualificandolo come diritto soggettivo, secondo
l'insegnamento di A.D.Giannini.
Se
il soggetto passivo non provvede il procedimento è posto interamente in atto
dall'amministrazione che oltre a determinare la misura dell'imposta ne applica
le relative sanzioni.
L'auto accertamento
rimane sempre nella sfera giuridica del contribuente e non implica alcuna
attività preparatoria amministrativa da parte della amministrazione.
Gli
effetti sostanziali che derivano dal mancato esercizio dell'azione
amministrativa nel periodo di tempo prescritto dalla legge per le varie imposte
sono rilevanti.
Il
potere di accertamento dell'amministrazione si prescrive e l'attività del
privato consegue gli stessi effetti
definitori tipici dell'atto amministrativo,nè l'amministrazione può agire
successivamente neppure in sede di autotutela.
L'attività
e' comunque sempre imputabile al privato che non è delegato all'esercizio di
una attività amministrativa , ma al mero compimento di atti dovuti.
La
natura giuridica dell'attività del contribuente è dichiarativa delle situazioni
che danno origine all'imposizione ,mentre la natura giuridica dell'attività
della amministrazione è costitutiva sia
attraverso atti accertativi e sia attraverso il silenzio sull'auto accertamento,
che ha in tal senso natura costitutiva.
Il
procedimento è caratterizzato dalla regola del contraddittorio, l'atto di
accertamento è ricettizio.
L'accertamento
deve avvenire in modo analitico .
L'amministrazione
finanziaria deve documentare i redditi imponibili che intende porre a
fondamento dell'obbligazione tributaria .
All'obbligo
del contribuente di fornire nella
dichiarazione di imposta dati dettagliatamente documentati ,corrisponde
l'obbligo per l'ufficio impositore di procedere ad atti di accertamento con
analoghi criteri di analiticità per documentare il reddito posseduto ,ma non
dichiarato,dal soggetto passivo del tributo,che dà luogo all'obbligazione
tributaria.
Il
ricorso all'accertamento induttivo ,ossia a determinare il reddito su
presunzioni ricavate dal tenore di vita o da comportamenti del soggetto passivo
è legato ad ipotesi eccezionali previste dagli artt.38-39-41 del DPR. 597/1973
,sostituiti dall'art.52 del DPR.917/1986,o dai DDMM che fissano coefficienti
minimi di congruità della dichiarazione.
L'attività
dell'amministrazione ha carattere inquisitorio
laddove sono previsti accessi ,verifiche ,ispezioni alle scritture
contabili del soggetto passivo ,che è del tutto eccezionale nei procedimenti
amministrativi.
L'attività
dell'amministrazione è soggetta a termini di prescrizione che variano dai cinque anni, per l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, ai
due anni, per l'imposta di registro , con decorrenza dalla data di effettiva o
mancata presentazione della relativa denuncia.
3)
La domanda di rimborso.
Le
ipotesi nelle quali si verifica un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria sono molteplici.
Vi
sono i casi in cui il pagamento è stato fatto indebitamente sia per mancanza di
una previsione normativa ,o perchè viene meno successivamente una norma con
effetti retroattivi positivi per il contribuente.
Si
pensi ad una interpretazione del Ministero delle Finanze o del legislatore favorevole al contribuente ,o alla
dichiarazione di incostituzionalità della stessa norma che determinava il
presupposto del tributo e con esso la nascita della obbligazione tributaria.
Si
pensi ad esempio agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della
norma istitutiva dell'imposta locale sui redditi con riferimento ai redditi
prodotti dai professionisti o della dichiarazione di incostituzionalità
parziale dell'imposta comunale sulle attività produttive.
La
maggiore imposta può poi essere stata versata a seguito di un accertamento
successivamente annullato in sede id ricorso alla commissione tributaria .
In
questa ipotesi è evidente la necessità del ricorso da parte del
contribuente.
Vi
sono inoltre le ipotesi in cui il pagamento è stato effettuato in base ad una dichiarazione inesatta che comporta
per gli uffici l'obbligo della restituzione della maggiore imposta versata .
Il
procedimento di rimborso inizia con una
istanza dell'interessato , con alcune varianti a secondo delle imposte ai cui
l'istanza si riferisce.
Per
le ritenute dirette il ricorso è diretto al Ministero delle Finanze direzione
compartimentale per la Regione in cui il ricorrente ha il domicilio fiscale .
Esso
deve esperirsi nel termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art.2946 del
c.c. e dell'art.37 del DPR. 602/1973.
Per i versamenti diretti l'istanza di rimborso per errore materiale ,duplicazione o inesistenza dell'obbligo del versamento dell'imposta , è presentata all'amministrazione finanziaria entro 18 mesi dalla data del versamento ai sensi dell'art.38 del DPR. 602/1973 .
Per i versamenti diretti l'istanza di rimborso per errore materiale ,duplicazione o inesistenza dell'obbligo del versamento dell'imposta , è presentata all'amministrazione finanziaria entro 18 mesi dalla data del versamento ai sensi dell'art.38 del DPR. 602/1973 .
Per
le imposte indirette vige la regola che il rimborso deve essere richiesto entro
tre anni dal pagamento ,per l'imposta di registro si rinvia al disposto
dell'art.77 DPR 131/1986.
Per
le somme corrisposte in base all'iscrizione a ruolo non vi è istanza di
rimborso,ma ricorso contro il ruolo il cui annullamento legittima l'istanza di
rimborso.
All'istanza
di rimborso segue l'accoglimento ,il rigetto o il silenzio dell'ufficio.
Il
rigetto è impugnabile presso la
commissione tributaria ai sensi
dell'art.16 del DPR 636 /1972.
Nel
caso di silenzio sulla domanda di rimborso,che deve protrarsi per 90 giorni
dalla presentazione dell'istanza ,l'interessato può presentare ricorso alla
commissione tributaria.
L'azione
in tal caso non è di impugnazione, ma di
accertamento poichè il decorso dei 90 giorni è una condizione di procedibilità,
ne consegue che l'eventuale ricorso posto prima della scadenza non è da
dichiararsi inammissibile,ma solo temporaneamente improcedibile.
Comm.Centrale,Sez.XXVII,19-2-1991
n1269/91,in Boll.Trib.1991,1123.
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