2.
Permesso di soggiorno.
Il D. LG. 25
luglio 1998, n. 286, regola la materia relativa ai permessi di soggiorno
diventata di notevole attualità in relazione agli intensi flussi migratori da
parte di cittadini provenienti da aree esterne alla Comunità Europea.
La norma
collega il rilascio del permesso del soggiorno e la sua validità alle necessità
specificatamente documentate, fino ad un massimo di due anni, con possibilità
di rinnovo, ai sensi dell’art. 5 del D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
Lo straniero,
titolare di permesso di soggiorno che può dimostrare di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari, può ottenere
il rilascio della carta di soggiorno, che è a tempo indeterminato.
Contro i
provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di
provvedimenti amministrativi, è prevista la tutela presso il tribunale
amministrativo regionale del luogo del domicilio elettivo dell’interessato, ex
art. 6, comma, 10, D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
La giurisprudenza
ha precisato che il difetto di un requisito di legge (reddito sufficiente per
il mantenimento di un nucleo familiare) è valido ed autonomo presupposto per il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, indipendentemente dal
comportamento soggettivo tenuto dal cittadino extracomunitario, privo di
redditi da lavoro o altra fonte lecita, ma percettore soltanto di un modesto
sussidio comunale. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 giugno 2004, n. 1150.
La
giurisdizione cambia sui provvedimenti relativi al rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia
di diritto all'unità familiare,
l'interessato può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria e non già al giudice
amministrativo ex art. 30 comma 6 D.LG. 25 luglio 1998 n. 286. T.A.R. Toscana,
sez. I, 26 maggio 2004, n. 1614
2.1. Il controllo alle frontiere.
Il D. LG. 25
luglio 1998, n. 286 regola anche i procedimenti di controllo alle frontiere.
L'espulsione prefettizia
dello straniero
extracomunitario dal territorio dello
Stato (con successivo suo
accompagnamento alla
frontiera) può essere disposta nei
tassativi seguenti casi: 1) mancata
richiesta del permesso di soggiorno
nel termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso
dello straniero nel territorio dello
Stato, salvo che il ritardo
sia dipeso da caso fortuito o
forza maggiore; 2) annullamento
o revoca successiva alla concessione del permesso di soggiorno; 3) scadenza del permesso da oltre 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, sussistendo il concreto
pericolo che il
prevenuto si sottragga
all'esecuzione del
provvedimento. Trib. Modena, 13 luglio 2004.
Il controllo
sui provvedimenti di espulsione passa all’autorità di pubblica sicurezza, che
ha il compito di contrastare le immigrazioni clandestine, ai sensi degli artt.
10 e segg. del D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
Il decreto è
eseguito dal Questore. Contro di esso si può presentare ricorso al Tribunale,
ex art.13, comma 8, D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
La
giurisprudenza ha affermato che la competenza a provvedere sull'impugnazione
dell'espulsione - nonché sull'impugnazione del provvedimento di rigetto
dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della
revoca del decreto di espulsione, - al giudice del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha emesso uno dei detti provvedimenti, ha natura funzionale e
inderogabile, in quanto ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso
art. 13 del t.u., la disciplina prevista per i procedimenti in Camera di
consiglio, per i quali l'art. 28 c.p.c. esclude la derogabilità della
competenza per territorio. Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2004, n. 12428
Residua la
giurisdizione del giudice amministrativo, competenza funzione del T.A.R. Lazio,
qualora l’espulsione è adottata per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, ai sensi dell’art. 13 comma 11 del D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
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