mercoledì 8 febbraio 2017

1. La valutazione ambientale strategica.


1. La valutazione ambientale strategica.

Il D.L.vo 4/2008, dopo avere abrogato la disciplina portata dal D.L.vo 3.4.2006, n. 152, mod. D.L.vo 4/2008, regola la Valutazione ambientale strategica (Vas) di piani e progetti, recependo la Dir Europea 2001/42.
La VAS deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che al contempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA.
Rispetto alla precedente definizione, che ricomprendeva integralmente quella della direttiva 2001/42/CE, l’obbligo della VAS è ora previsto anche per i piani di gestione della qualità dell’aria ampliando così ulteriormente una casistica già particolarmente estesa.
Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS - SIC).
Diversamente la VIA consiste nello studio concernente l’impatto sull’ambiente provocato dalla realizzazione di una singola opera. S.R. MASERA, Via e Vas nel nuovo codice ambientale, in Urb. App., 2006, 1147.
La procedura di VAS ha natura endoprocedimentale ed è quindi effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione definitiva. Essa è quindi parte integrante delle procedure ordinarie utilizzate per l’adozione e approvazione dei piani e dei programmi.
La VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione.
Per i piani sottoposti a VAS va redatto un rapporto ambientale che è parte integrante della documentazione del piano o del programma.
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono contenute nell'allegato VI, ex art. 13, 4° co., D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008.
Contestualmente alla comunicazione del rapporto ambientale all’autorità competente, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica anche mediante pubblicazione sul proprio sito web.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ex art. 14,
D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008. P. GIAMPIETRO E G. CRISTOFARO, Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata(IPPC), in Guida normativa 2008, 2894.
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini utili per la presentazione di osservazioni.
L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione
, ex art. 15, D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008.
La mancata redazione della VAS determina l’annullabilità del piano D. PONTE, La VAS alza il livello di protezione, in Guida Dir. Dossier, 2008,3, 156.

1.1)L’autorità competente all’adozione.

L’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006, nell’ambito della procedura di VAS ,  distingue l’autorità competente all’adozione del provvedimento finale  (lettera p) dall’autorità procedente che elabora il piano (lett. q).
L’autorità procedente è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale.
Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6, ha cura di specificare che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale.
Le ulteriori disposizioni sulla V.A.S. contenute nel Codice dell’ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rapporto nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma dell’intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all’autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano.
L’art. 11, c. 5 del d.lgs. n. 152/2006 conferma l’assoluta obbligatorietà della V.A.S., tanto è vero che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza la V.A.S., dove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
 Nella scelta dell’autorità competente all’elaborazione della V.A.S., l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto alla stessa autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell’autorità procedente. Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla V.A.S. e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE.
La giurisprudenza accogliendo tali principi  nell’ambito di un procedimento relativo al p.r.g. del Comune Cermenate ha , pertanto, dichiarato illegittimo lo strumento urbanistico generale per la cui valutazione ambientale strategica il Comune aveva designato come autorità competente propri dipendenti. U. Fantigrossi, Autonomia e terzietà per l'autorità competente in materia di v.a.s. Nota a T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526, in Riv. giur. ambiente 2010, 6, 1012.
Contrariamente a detta decisione  il Consiglio di Stato, che con sentenza 133/2011 ha definito la V.A.S un parere che riflette la verifica di sostenibilità della pianificazione.
La valutazione ambientale strategica non è un procedimento autonomo, ma rappresenta un passaggio integrato nell’attività di pianificazione. Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che non è necessaria la separazione tra amministrazione procedente e autorità competente.
Secondo la legislazione regionale, infatti, la Pubblica Amministrazione, che svolge l’attività di pianificazione territoriale, può individuare al suo interno, tra gli organismi per la tutela e la valorizzazione, l’autorità competente a svolgere la valutazione ambientale strategica.
Anche se tutelano interessi diversi, le due amministrazioni operano in collaborazione a sostegno dei valori di sostenibilità e compatibilità ambientale.
La L.R. Lombardia 3/2011 ha successivamente affermato che  le funzioni amministrative sulla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui compete l’adozione o l’approvazione del piano.

L’autorità competente va individuata all’interno dell’ente sulla base di determinati requisiti, come la separazione rispetto all’autorità procedente, un adeguato grado di autonomia e la competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nonché di sviluppo sostenibile.
 La disposizione riprende l’orientamento del Consiglio di Stato, che con la sentenza 133/2011 ha affermato che le due autorità vanno differenziate anche se appartenenti allo stesso ente.
L’autorità competente per l’approvazione, sentita l’autorità procedente, emette un provvedimento con cui verifica che le proposte di piano o programma siano assoggettabili alla valutazione ambientale strategica. Collabora inoltre con il proponente per definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica,

l’impostazione e i contenuti del rapporto ambientale nonché le modalità di monitoraggio effettuato con la  collaborazione dell’autorità procedente. 

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