1. La valutazione
ambientale strategica.
Il D.L.vo
4/2008, dopo avere abrogato la disciplina portata dal D.L.vo 3.4.2006, n. 152, mod. D.L.vo 4/2008, regola la Valutazione ambientale strategica (Vas) di
piani e progetti, recependo la Dir Europea
2001/42.
La VAS deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che
sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che al
contempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA.
Rispetto alla precedente definizione, che ricomprendeva
integralmente quella della direttiva 2001/42/CE, l’obbligo della VAS è ora
previsto anche per i piani di gestione della qualità dell’aria ampliando così
ulteriormente una casistica già particolarmente estesa.
Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è
necessaria la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d'incidenza è compresa
nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili impatti sulle zone di
protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS - SIC).
Diversamente
la VIA consiste nello studio concernente l’impatto sull’ambiente provocato
dalla realizzazione di una singola opera. S.R. MASERA, Via e Vas nel nuovo
codice ambientale, in Urb. App., 2006, 1147.
La procedura di VAS ha natura endoprocedimentale ed è quindi
effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima
della sua approvazione definitiva. Essa è quindi parte integrante delle
procedure ordinarie utilizzate per l’adozione e approvazione dei piani e dei
programmi.
La
VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua approvazione.
Per
i piani sottoposti a VAS va redatto un rapporto ambientale che è parte
integrante della documentazione del piano o del programma.
Nel
rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli
impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto
possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.Le informazioni da
fornire nel rapporto ambientale sono contenute nell'allegato VI, ex art.
13, 4° co., D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008.
Contestualmente
alla comunicazione del rapporto ambientale all’autorità competente, l'autorità
procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia
autonoma interessata.
L'avviso
deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l’autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere
presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove
si può consultare la sintesi non tecnica anche mediante pubblicazione sul
proprio sito web.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ex art. 14, D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008. P. GIAMPIETRO E G. CRISTOFARO, Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata(IPPC), in Guida normativa 2008, 2894.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ex art. 14, D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008. P. GIAMPIETRO E G. CRISTOFARO, Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata(IPPC), in Guida normativa 2008, 2894.
L'autorità
competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata,
nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere
motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei
termini utili per la presentazione di osservazioni.
L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione, ex art. 15, D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008.
L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione, ex art. 15, D.L.vo n. 152/2006, mod. D.L.vo 4/2008.
La
mancata redazione della VAS determina l’annullabilità del piano D. PONTE, La
VAS alza il livello di protezione, in Guida Dir. Dossier, 2008,3,
156.
1.1)L’autorità competente all’adozione.
L’art.
5 del d.lgs. n. 152/2006, nell’ambito della procedura di VAS , distingue l’autorità competente all’adozione
del provvedimento finale (lettera p)
dall’autorità procedente che elabora il piano (lett. q).
L’autorità procedente è definita
come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la
prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione
ambientale.
Ai fini dell’individuazione
dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6, ha cura di specificare
che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale.
Le ulteriori disposizioni sulla
V.A.S. contenute nel Codice dell’ambiente confermano, con chiarezza, la
necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e
quella competente - il cui rapporto nell’ambito del procedimento di valutazione
ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma
dell’intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente
ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all’autorità
procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano.
L’art. 11, c. 5 del d.lgs. n.
152/2006 conferma l’assoluta obbligatorietà della V.A.S., tanto è vero che i
provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati
senza la V.A.S., dove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Nella scelta dell’autorità competente
all’elaborazione della V.A.S., l’autorità procedente deve individuare soggetti
pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di
specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di
indipendenza rispetto alla stessa autorità procedente, allo scopo di assolvere
la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile,
senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell’autorità procedente.
Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità competente
esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da
vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o
amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale
finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio
burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la
finalità della disciplina sulla V.A.S. e di conseguenza di pregiudicare la
corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi
perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE.
La giurisprudenza
accogliendo tali principi nell’ambito di un procedimento relativo al
p.r.g. del Comune
Cermenate ha , pertanto, dichiarato illegittimo lo strumento urbanistico
generale per la cui valutazione ambientale strategica il Comune aveva designato
come autorità competente propri dipendenti. U. Fantigrossi, Autonomia e terzietà per l'autorità
competente in materia di v.a.s. Nota a T.A.R.
Lombardia Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526, in Riv. giur. ambiente 2010,
6, 1012.
Contrariamente
a detta decisione il Consiglio di
Stato, che con sentenza 133/2011 ha definito la V.A.S un parere
che riflette la verifica di sostenibilità della pianificazione.
La
valutazione ambientale strategica non è un procedimento autonomo, ma
rappresenta un passaggio integrato nell’attività di pianificazione. Il
Consiglio di Stato ha anche
chiarito che non è necessaria la separazione tra amministrazione procedente e
autorità competente.
Secondo la legislazione regionale,
infatti, la Pubblica Amministrazione, che svolge l’attività di pianificazione
territoriale, può individuare al suo interno, tra gli organismi per la tutela e
la valorizzazione, l’autorità competente a svolgere la valutazione ambientale
strategica.
Anche se tutelano interessi diversi, le
due amministrazioni operano in collaborazione a sostegno dei valori di
sostenibilità e compatibilità ambientale.
La L.R. Lombardia 3/2011
ha successivamente affermato che le
funzioni amministrative sulla valutazione ambientale di piani e programmi sono
esercitate dall’ente cui compete l’adozione o l’approvazione del piano.
L’autorità competente va individuata
all’interno dell’ente sulla base di determinati requisiti, come la separazione
rispetto all’autorità procedente, un adeguato grado di autonomia e la
competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nonché
di sviluppo sostenibile.
La disposizione riprende l’orientamento del
Consiglio di Stato, che con la sentenza
133/2011 ha affermato che le due autorità vanno
differenziate anche se appartenenti allo stesso ente.
L’autorità competente per
l’approvazione, sentita l’autorità procedente, emette un provvedimento con cui
verifica che le proposte di piano o programma siano assoggettabili alla
valutazione ambientale strategica. Collabora inoltre con il proponente per definire
le forme e i soggetti della consultazione pubblica,
l’impostazione e i contenuti del
rapporto ambientale nonché le modalità di monitoraggio effettuato con la collaborazione dell’autorità procedente.
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