Il diritto di
accesso.
Il diritto di
accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. n. 241 del
1990.
Il diritto di
accesso è differito in relazione alla particolari caratteristiche dell’appalto;
ad esempio, nelle procedure aperte, non è possibile consultare l'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime, ex art. 13 codice appalti.
Sono soggetti
all'esercizio del diritto di accesso anche i documenti attinenti alla fase di
esecuzione del contratto di appalto pubblico T.A.R. Lombardia Milano, sez. I,
08 febbraio 2007, n. 209, in Foro amm. TAR, 2007, 2, 400.
La
giurisprudenza precisa che il diritto di accesso deve essere garantito nella
forma piena dell'estrazione di copia, e non della semplice presa di visione, al
concorrente non aggiudicatario di una gara di appalto che abbia interesse a
conoscere la documentazione di gara per tutelare in sede giurisdizionale i
propri interessi. T.A.R. Puglia
Bari, sez. I, 14 settembre 2006, n. 3220, in Foro amm. TAR, 2006, 9,
3052.
E’ fatta salva
la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza., Il diritto di accesso si
estende a tutti gli atti utilizzati dall'amministrazione per la valutazione dei
requisiti tecnici e delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, fermo
restando, in presenza di beni della vita tutelati da altre norme
dell'ordinamento, come nel caso del know how industriale, il limite
imposto per la tutela del contrapposto diritto alla riservatezza, che, a sua
volta, legittima il diritto di accesso sui soli atti la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici in oggetto. Cons. Stato ,
sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3418, in Serv. pubbl. e app., 2006,
4, 677.
L’esercizio del
diritto di accesso rileva anche ai fini dell’impugnazione .
La
giurisprudenza ha precisato che il dies a quo per l'impugnazione del
provvedimento di esclusione va fatto decorrere dal momento in cui la ricorrente
ha avuto conoscenza delle ragioni della sua esclusione e cioè dal momento in
cui furono resi noti ad essa i verbali della commissione giudicatrice; va,
pertanto, disatteso l'avviso dell'amministrazione che invece pretenderebbe di
far decorrere il predetto termine dalla data dell'istanza di accesso, anziché
da quella dell'accesso. T.A.R. Puglia
Bari, sez. I, 05 aprile 2007, n. 1010, in Foro amm. TAR, 2007, 4,
1437.
Nessun commento:
Posta un commento