mercoledì 8 febbraio 2017

diritto di accesso negli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Il diritto di accesso.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. n. 241 del 1990.
Il diritto di accesso è differito in relazione alla particolari caratteristiche dell’appalto; ad esempio, nelle procedure aperte, non è possibile consultare l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, ex art. 13 codice appalti.
Sono soggetti all'esercizio del diritto di accesso anche i documenti attinenti alla fase di esecuzione del contratto di appalto pubblico T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 08 febbraio 2007, n. 209, in Foro amm. TAR, 2007, 2, 400.
La giurisprudenza precisa che il diritto di accesso deve essere garantito nella forma piena dell'estrazione di copia, e non della semplice presa di visione, al concorrente non aggiudicatario di una gara di appalto che abbia interesse a conoscere la documentazione di gara per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14 settembre 2006, n. 3220, in Foro amm. TAR, 2006, 9, 3052.
E’ fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza., Il diritto di accesso si estende a tutti gli atti utilizzati dall'amministrazione per la valutazione dei requisiti tecnici e delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, fermo restando, in presenza di beni della vita tutelati da altre norme dell'ordinamento, come nel caso del know how industriale, il limite imposto per la tutela del contrapposto diritto alla riservatezza, che, a sua volta, legittima il diritto di accesso sui soli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici in oggetto. Cons. Stato , sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3418, in Serv. pubbl. e app., 2006, 4, 677.
L’esercizio del diritto di accesso rileva anche ai fini dell’impugnazione .
La giurisprudenza ha precisato che il dies a quo per l'impugnazione del provvedimento di esclusione va fatto decorrere dal momento in cui la ricorrente ha avuto conoscenza delle ragioni della sua esclusione e cioè dal momento in cui furono resi noti ad essa i verbali della commissione giudicatrice; va, pertanto, disatteso l'avviso dell'amministrazione che invece pretenderebbe di far decorrere il predetto termine dalla data dell'istanza di accesso, anziché da quella dell'accesso. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 05 aprile 2007, n. 1010, in Foro amm. TAR, 2007, 4, 1437.




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