14. La
giurisdizione amministrativa.
L’art. 244, D.
L.vo 163/2006, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
un primo gruppo di controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione
della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
Sono devolute,
inoltre, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo un secondo
gruppo di controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità,
al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione del
prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi.
Le controversie
di questo secondo gruppo sono riguardanti la fase di esecuzione del contratto e
quindi a posizioni di diritto soggettivo del contraente e quindi sono stati
avanzati dalla dottrina dei dubbi in ordine alla loro legittimità costituzionale
in forza dei principi sanciti dalla stessa Core con sentenza 204/2004. O.
FORLENZA, Commissione a tre per l’accordo bonario, in Guida Diritto
Dossier, 2006, n. 7, 122.
Il legislatore
ha riprodotto, per quanto attiene le controversie del primo gruppo, il disposto
dell’art. 33, comma 2 lett. d), D.L.vo 80/1990.
La giurisdizione
amministrativa è in tal caso esclusiva in quanto comprende anche le
controversie relative al diritto del risarcimento del danno.
Vengono comunque
espressamente indicate una pluralità di controversie che devono intendersi
attribuite al giudice amministrativo.
Davanti al
giudice amministrativo si applica il rito di cui all'articolo 23-bis, L.
6 dicembre 1971, n. 1034, ex art. 245, D. L.vo 163/2006. Vedi Cap. 2, n. 7.4.
La norma propone una tutela ante causam eccezionale con effetti limitati nel tempo nel caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma 9, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
La norma propone una tutela ante causam eccezionale con effetti limitati nel tempo nel caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma 9, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Il soggetto
legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure
interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo
occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare.
La
giurisprudenza ha affermato che il ricorso va dichiarato inammissibile allorché
il ricorrente non abbia manifestato il suo interesse a partecipare alla gara
(procedura aperta), né mediante presentazione di offerta, né altrimenti.
Tale mancata partecipazione,
di per sé comporta difetto di legittimazione e di interesse ad agire nei
riguardi della procedura medesima.
Il difetto di
legittimazione sussiste anche nel caso in cui la stazione appaltante abbia
tenuto comportamenti diretti a correggere errori nella formulazione dei criteri
secondo cui si svolgerà la gara.
Nella
fattispecie l'impresa aveva richiesto l'annullamento di atti di modifica e di
rettifica di errori della lex specialis, dei verbali di gara, dei
provvedimenti di approvazione dell'esito della gara d'appalto e di
aggiudicazione provvisoria. T.A.R. Veneto
Venezia, sez. I, 25 giugno 2007, n. 2024
L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito.
Il Presidente, o
il giudice da lui delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le
parti, e omessa ogni altra formalità.
Il provvedimento
negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo
l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, L. 6
dicembre 1971, n. 1034.
Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse successivamente.
Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse successivamente.
Il provvedimento
di accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è
sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su
istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l'inizio del
giudizio di merito, ex art. 245, D. L.vo 163/2006.
14.1. La
tutela ante causam.
La Corte di
giustizia ha poi affermato che un sistema di giustizia amministrativa che non
consente, nel settore degli appalti pubblici, una tutela cautelare d'urgenza
piena ed autonoma dalla proposizione di un'azione di merito contrasta con i
principi del diritto comunitario in tema di effettività della tutela e, in
particolare, con l'art. 2 comma 1 lett. a), direttiva ricorsi Corte
giust. Ce, Ord.za sez. IV, 29 aprile 2004 n. 202, in Cons. St.,
2004, 1000.
La tutela
cautelare ante causam è espressamente disciplinata, solo per i giudizi
di primo grado, dall’art. 245, comma 3, D.L.vo 163/2006.
Essa si articola
presupponendo che vi sia una situazione di eccezionale gravità ed urgenza tale
da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di
misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma
9, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
In tal caso il
soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle
misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo
occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare.
L'istanza per la tutela cautelare, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità.
L'istanza per la tutela cautelare, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità.
Le questioni di
competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
Il provvedimento negativo non è impugnabile.
Il provvedimento di accoglimento non è sempre immediatamente efficace. Esso può essere subordinato alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi.
Il provvedimento negativo non è impugnabile.
Il provvedimento di accoglimento non è sempre immediatamente efficace. Esso può essere subordinato alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi.
Esso è
notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato
dal giudice, non superiore a cinque giorni.
Il provvedimento
di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla
sua prima emissione.
Il ricorrente
deve quindi rinnovare le sue istanze cautelari nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo.
Scaduto il
provvedimento adottato ante causam restano efficaci le sole misure
cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21,
commi 8 e 9, della L.legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Per la dottrina
la disposizione si rivela sotto questo profilo più garantista di quella della
tutela cautelare anticipata nell'ambito del giudizio di merito di cui all'art.
21 comma 9, l. T.A.R. e la provvisorietà della misura concessa, la
quale « perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua
prima emissione », disponendo che alla relativa scadenza « restano efficaci le
sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'art. 21
commi 8 e 9, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 ». Perplessità solleva la temporaneità
delle misure cautelari eventualmente concesse e non confermate nell'ambito del
giudizio di merito, M.A. SANDULLI, La nuova tutela
giurisdizionale in tema di contratti pubblici (note a margine degli
artt. 244-246 del codice De Lise, in Foro amm. TAR, 2006, 10,
3375.Il legislatore ha confermato la non autosufficienza della misura
cautelare, nonostante le novità intervenute nella disciplina processuale
civilistica.
La l. n. 80 del
2005, rovesciando la disciplina in precedenza tracciata dalle norme
processuali, ha escluso, infatti, l'applicazione degli artt. 669 octies e
669 nonies (esonerando, quindi, dalla doverosa instaurazione del
giudizio di merito entro un termine perentorio) ai provvedimenti d'urgenza ex
art. 700 c.p.c. ovvero a quelli anticipatori degli effetti della sentenza
di merito, previsti dal codice di procedura o da leggi speciali (cfr. art. 669 octies).
Il provvedimento
di accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è
sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su
istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l'inizio del
giudizio di merito.
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