mercoledì 8 febbraio 2017

L’arbitrato nelle controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici

13. L’arbitrato.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, ex art. 241, D. L.vo 163/2006. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale.
La nuova normativa accoglie l’indirizzo giurisprudenziale che ha dichiarato illegittimo e annullato l'art. 150 comma 3 D.P.R. n. 554 del 1999, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola invece alla Camera arbitrale per i lavori pubblici. Cons. St., sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 6335, in Foro amm. CDS, 2003, 2941. O. FORLENZA, Commissione a tre per l’accordo bonario, in Guida Diritto Dossier, 2006, n. 7, 121.
L’esclusione della giurisdizione ordinaria è, comunque, subordinata alla predisposizione nel contratto o negli atti di gara di apposita clausola compromissoria, ex art. 34, D.M. 145/2000




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