13. L’arbitrato.
Le controversie
su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario,
possono essere deferite ad arbitri, ex art. 241, D. L.vo 163/2006. Ai giudizi
arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Il collegio
arbitrale è composto da tre membri.
Ciascuna delle
parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale.
La nuova
normativa accoglie l’indirizzo giurisprudenziale che ha dichiarato illegittimo
e annullato l'art. 150 comma 3 D.P.R. n. 554 del 1999, nella parte in cui
sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con
funzioni di presidente, attribuendola invece alla Camera arbitrale per i lavori
pubblici. Cons. St., sez.
IV, 17 ottobre 2003, n. 6335, in Foro amm. CDS, 2003, 2941.
O. FORLENZA, Commissione a tre per l’accordo bonario, in Guida
Diritto Dossier, 2006, n. 7, 121.
L’esclusione
della giurisdizione ordinaria è, comunque, subordinata alla predisposizione nel
contratto o negli atti di gara di apposita clausola compromissoria, ex art. 34,
D.M. 145/2000
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