5. La
giurisdizione del giudice di pace.
La L. 374/1991
attribuisce al giudice di pace la competenza sulle opposizioni alle sanzioni
amministrative irrogate sulla base del T.U. delle leggi sugli stupefacenti.
L’art. 99, del
D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, che mod. l’art. 23, della L. 24 novembre 1981,
n. 689, attribuisce la competenza in materia di ordinanza ingiunzione al
giudice di pace.
La
giurisprudenza ha riconosciuto che l'opposizione avverso l'ordinanza
ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa si propone non
più davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ma
davanti al giudice di pace del luogo in cui questa è stata commessa,
individuato a norma dell'art. 22 bis , L. 24 novembre 1981, n. 689, come
introdotto dal D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge di delega
25 giugno 1999, n. 205. M. BARBUTO, Giudici di pace tornano le ordinanze
ingiunzione, in Guida Dir. Dossier, n. 11, 1999, 143.
La competenza è
del Giudice di Pace anche in materia di opposizione a precetto e di opposizione
all’esecuzione, limitatamente alla fase cognitiva ai sensi dell’art. 616, comma
ultimo, c.p.c. e nei limiti di €. 2.582,28.
In tutti gli
altri casi la competenza è del Tribunale sia per opposizione all’esecuzione,
per opposizione agli atti esecutivi superiore al valore di €. 2.582,28, per
opposizione di terzo ecc. Giudice di Pace Bari, 11 ottobre 2008, n. 6664.
L’art. 45, L.
69/2009, fissa la competenza per valore del Giudice di Pace a 5000 euro.
Rimane al
Tribunale la competenza per determinate materie tassativamente indicate.
a)
La tutela del lavoro, l’igiene sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli
infortuni sul lavoro. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la
sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia di tutela del lavoro, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, nonché di previdenza e di assistenza obbligatoria, ex
art. 22 bis, L. 24 novembre 1981, n. 689. Cass. Civ., sez. lav., 7
novembre 2001, n. 13808, in Giust. civ. Mass., 2001, 1875;
b) la previdenza
e l’assistenza obbligatoria;
c) l’urbanistica ed edilizia. Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio. Nel caso di specie la sanzione è stata irrogata per violazione della L. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta. Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2007, n. 12698;
d) la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 2, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31, lett. i), L. 157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria . Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 2006, n. 218;
c) l’urbanistica ed edilizia. Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio. Nel caso di specie la sanzione è stata irrogata per violazione della L. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta. Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2007, n. 12698;
d) la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 2, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31, lett. i), L. 157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria . Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 2006, n. 218;
e) l’igiene
degli alimenti e delle bevande. La giurisprudenza ha precisato che gli illeciti
amministrativi previsti dal D. L.vo n. 109 del 1992, che disciplina la materia
della etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, sono
finalizzati a garantire, attraverso la disciplina del commercio, la correttezza
e completezza delle indicazioni riportate dai produttori e, con esse, la tutela
dei consumatori; ne deriva che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione che
irroga una sanzione amministrativa per la violazione del disposto di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto citato, che prescrive di indicare come
ingrediente di un prodotto alimentare l'acqua aggiunta qualora superi un dato
peso, rientra nella competenza del giudice di pace, non essendo riconducibile
alla materia dell'igiene degli alimenti e delle bevande che l'art. 22 bis,
comma 2, lett. e), della L. 689 del 1981 riserva alla competenza del tribunale.
Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2006, n. 8452;
f) le società e gli intermediari finanziari;
g) la materia tributaria e valutaria. Le opposizioni a sanzione amministrativa in materia di antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale, come previsto dall'art. 22 bis, lett. g), della legge n. 689 del 1981 per le opposizioni in materia tributaria e valutaria. La disciplina volta a contrastare il fenomeno del riciclaggio, anche con l'irrogazione di sanzioni amministrative, è assimilabile alla disciplina in materia valutaria - in ragione del dato normativo che all'art. 5, punto 8, della L. 5 luglio 1991, n. 197, prevede che all'irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere il Ministro del Tesoro, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria. Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2006, n. 11408.
f) le società e gli intermediari finanziari;
g) la materia tributaria e valutaria. Le opposizioni a sanzione amministrativa in materia di antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale, come previsto dall'art. 22 bis, lett. g), della legge n. 689 del 1981 per le opposizioni in materia tributaria e valutaria. La disciplina volta a contrastare il fenomeno del riciclaggio, anche con l'irrogazione di sanzioni amministrative, è assimilabile alla disciplina in materia valutaria - in ragione del dato normativo che all'art. 5, punto 8, della L. 5 luglio 1991, n. 197, prevede che all'irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere il Ministro del Tesoro, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria. Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2006, n. 11408.
L'opposizione si
propone altresì davanti al tribunale se per la violazione è prevista una
sanzione pecuniaria superiore a 15.493 euro. F. BARTOLINI, Codice delle
opposizioni alle sanzioni amministrative, 2008, 123.
6. I
rapporti tra il processo civile e il giudizio amministrativo.
La
giurisprudenza rileva che tra il processo civile di opposizione alla sanzione
amministrativa e quello amministrativo di impugnazione del provvedimento
amministrativo, ad esempio di revisione della patente, sussiste un rapporto di
piena e reciproca autonomia, sicché il giudice amministrativo, pur in presenza
di un provvedimento del giudice civile di sospensione o di annullamento della
sanzione, resta libero di valutare differentemente i fatti di causa, al diverso
fine di verificare se l'amministrazione procedente abbia fatto buon governo
della potestà amministrativa di cui all'art. 128 Codice della Strada, in
concreto attivata. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 aprile 2007, n. 699, in Foro
amm. TAR, 2007, 4, 1302.
Il ricorrente
non può richiedere in via automatica la sospensione del processo civile in
attesa del risultato del processo amministrativo.
Per la sospensione
necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., non è sufficiente che tra
due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto
di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una
controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico
dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato.
Ne consegue che
non deve essere sospeso il giudizio d'opposizione avverso una sanzione
amministrativa per inosservanza di un'ordinanza di sgombero in relazione alla
pendenza davanti al giudice amministrativo d'impugnazione di detta ordinanza,
allorquando il vizio invalidante dell'ordinanza ingiunzione concerna tale atto
del suo procedimento formativo, potendo il giudice dell'opposizione decidere
con efficacia di giudicato anche le questioni di legittimità dell'ordinanza
ingiunzione. Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005, n. 5388.
La connessione
obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24
della L. 689 del 1981, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della
competenza all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al
giudice penale, nel caso in cui l'accertamento dell'illecito amministrativo
costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre,
in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento
penale non fa venire meno detta competenza all'irrogazione della sanzione.
Nella specie, i reati penali definiti dal pretore consistevano nella ricettazione,
nella detenzione di medicinali senza autorizzazione e senza autorizzazione
all'importazione e nella detenzione di medicinali senza il pagamento preventivo
dei diritti di confine, mentre l'illecito amministrativo contestato consisteva
nella detenzione, al fine della commercializzazione, di sostanze anabolizzanti.
La Suprema Corte ha confermato la decisione del tribunale che aveva rilevato la
piena autonomia delle due condotte. Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22362.
7. Il
ricorso per cassazione.
Contro la
sentenza del giudice di pace si può ricorrere in Cassazione.
L'art. 23, comma
11, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione introdotta dall'art. 99,
D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che nel giudizio di opposizione
davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, comma 2, c.p.c., e,
quindi, preclude la pronuncia secondo equità.
Nel quadro di
una riforma del processo civile e dei compiti demandati alla Corte di
Cassazione l’art. 26, D. L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, ha abrogato l'art. 23,
comma 11, L. 24 novembre 1981, n. 689, senza aggiungere alcuna modifica.
La dottrina
ritiene che tale abrogazione esplicita comporti come logica conseguenza il
ritorno all’impugnazione con l’appello esperibile tanto nei confronti della
pronuncia del giudice di pace quanto con riferimento a quella del tribunale. F.
BARTOLINI, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, 2008,
181.
Nessun commento:
Posta un commento