4. L’ordinanza
ingiunzione.
L'autorità
competente, sentiti gli interessati ed esaminati i documenti, se ritiene
fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per
la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo per il pagamento, art. 18, L. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo per il pagamento, art. 18, L. 689/1981.
Secondo il
consolidato orientamento della giurisprudenza il pagamento, da parte
dell'indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata
con l'ordinanza-ingiunzione - il che avviene, di regola, a scopo cautelativo ed
al fine di evitare le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo
del provvedimento sanzionatorio, ex art.204, c. 3, del codice della strada - non comporta
di per sé acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse dello stesso ad
insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Altrimenti
opinando, potrebbero porsi seri dubbi di illegittimità costituzionale di una
interpretazione siffatta per violazione, ai sensi dell'art. 24, c. 1, cost., del diritto
alla tutela giurisdizionale (Cass. Civ., n. 3735 del 2004).
Diversamente
avviene nella fattispecie disciplinata dall'art. 202 cod. strada e dall'art.
16, L. 24 novembre 1981, n. 689, che - prevedendo il pagamento in misura
ridotta, da parte dell'indicato, nel processo verbale di contestazione della
violazione, autore della violazione, corrispondente al minimo della sanzione
comminata dalla legge - implica necessariamente l'accettazione della sanzione
e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria
responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche
a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto
alla tutela giurisdizionale (Cass. Civ., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2862).
4.1. L'opposizione.
L'eventuale
opposizione all'ordinanza si deve presentare al giudice ordinario competente
per territorio entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 della
L. 689/1981.
La
giurisprudenza ha affermato che la giurisdizione sulla controversia avente ad
oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa emessa dalla p.a. è
devoluta al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis, L. 24 novembre
1981, n. 689 - norme speciali rispetto agli artt. 2 e 3, L. 6 dicembre 1971, n.
1034 - a nulla rilevando l'eventuale pendenza di un giudizio dinanzi al giudice
amministrativo per l'annullamento del provvedimento, la cui inottemperanza è
stata sanzionata, rilevando gli effetti di quel giudizio non sulla
giurisdizione ma sul merito del giudizio di opposizione.
Nella specie la
sanzione era stata emanata dalla Capitaneria di porto a seguito di
inottemperanza ad un precedente ordine, impartito dalla medesima
amministrazione, di sgombero di un manufatto esistente sulla spiaggia (Cass.
Civ., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4954).
La
giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini dell'attribuzione della
controversia al giudice amministrativo, degli artt. 33 e 34, D.L.vo 31 marzo
1998 n. 80, atteso che dette norme, nel loro testo originario, sono state
dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte cost. con le sentenze n.
292 del 2000 e n. 281 del 2004, nella parte in cui istituivano una
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici
servizi e di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tali
materie la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali consequenziali. (Cass. Civ., sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2205).
L'opposizione all'ordinanza
irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di
cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, cui
spetta l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi. Tuttavia, detta
autorità può avvalersi di presunzioni che trasferiscono a carico dell'intimato
l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali esse si fondano siano
tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del
fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole
di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di
legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri (Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2363).
La mancata
presentazione in udienza dell’opponente legittima la convalida dell’ordinanza
ingiunzione da parte del giudice.
L'emanazione
dell'ordinanza di convalida è subordinata alla duplice condizione della mancata
comparizione dell'opponente o del suo procuratore e della non fondatezza
dell'opposizione, da valutarsi peraltro in relazione ai motivi del ricorso che
costituiscono l'oggetto del giudizio di opposizione.
Ne consegue
l'obbligo del giudice di motivare in ordine ad entrambi gli indicati
presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio
di non fondatezza dell'opposizione, valga a soddisfare tale obbligo un generico
richiamo alla non evidente illegittimità del provvedimento opposto. Cass. Civ.,
sez. I, 16 marzo 2005, n. 5715.
La Corte
costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 23, comma 5, L. 24
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il giudice convalidi il
provvedimento opposto in caso di assenza ingiustificata dell'opponente (o del
suo procuratore) alla prima udienza anche quando l'illegittimità del
provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Cass. Civ.,
sez. I, n. 534 del 1990;, nonché quando l'amministrazione irrogante abbia
omesso il deposito dei documenti di cui al comma 2 dello stesso art. 23, L. 24
novembre 1981, n. 689. Cass. Civ., sez. I, n. 507 del 1993.
4.2. I
poteri del giudice.
L'ordinanza è un
provvedimento esecutivo, l'opposizione non ne sospende l'esecuzione, ex art.
22, L. 689/1981.
Essa può essere
sospesa dal giudice per gravi motivi. F. BARTOLINI, Codice delle opposizioni
alle sanzioni amministrative, 2008, 61.
La
giurisprudenza ha affermato che il procedimento di opposizione al verbale di
irrogazione della sanzione amministrativa non dà luogo a pregiudiziale che
impedisca l'ulteriore svolgersi del procedimento parallelo per l'adozione di un
provvedimento di sospensione o cessazione dell'illecita attività del soggetto
sanzionato. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 11 giugno 2007, n. 4917.
Il giudice ha la
possibilità di dichiarare inammissibile l’opposizione se prodotta oltre il
termine, di rigettarla o di accoglierla annullando in tutto o in parte
l’ordinanza o modificandola nel caso in cui consideri l'opposizione fondata.
Il giudice
ordinario può sia annullare per illegittimità il provvedimento amministrativo
sia modificarlo, intervenendo sull’entità della sanzione contrariamente al
principio generale che demanda tale funzione al giudice amministrativo. R.
GALLI, Corso di diritto amministrativo, 1996, 704.
L'opposizione
avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione
amministrativa introduce un giudizio disciplinato dalle regole proprie del
processo civile di cognizione.
Ne consegue che,
in caso di mancata comparizione della parti e ad un'udienza successiva alla
prima, il giudice non può convalidare l'ordinanza - ingiunzione e, più in
generale, deve astenersi dal pronunciare nel merito, essendo tenuto ad applicare
la norma dettata dall'art. 309, c.p.c. Cass. Civ., sez. I, 10 marzo 2005, n.
5290.
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