lunedì 6 febbraio 2017

giurisdizione domestica della Corte dei Conti

5) La giurisdizione domestica e altri giudizi.

L'art. 3 del RD.1214/1934 attribuiva alla Corte la giurisdizione sui reclami del personale della Corte stessa.
La cosiddetta giurisdizione domestica è sta abrogata dall'art.12 della L.425/1984 che ha attribuito questa materia alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.
Rimangono di competenza dellla Corte,secondo il decentramento effettuato dalla Legge 19/1994 alle sezioni giurisdizionali regionali, i ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle Intendenze di Finanza ,ora centri regionali di servizio in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili ai sensi dell'art.53 del Regolamento,i ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali ai sensi dell'art.57 del Regolamento.
Sono di competenza della giurisdizione ordinaria i ricorsi dei funzionari ed agenti dipendenti dell'azienda delle Ferrovie dello Stato contro i provvedimenti amministrativi di addebito,ai sensi dell'art.56 del Regolamento ,dopo la trasformazione dell'ente in s.p.a.


Nessun commento:

Posta un commento