5)
La giurisdizione domestica e altri giudizi.
L'art.
3 del RD.1214/1934 attribuiva alla Corte la giurisdizione sui reclami del
personale della Corte stessa.
La
cosiddetta giurisdizione domestica è sta abrogata dall'art.12 della L.425/1984
che ha attribuito questa materia alla giurisdizione dei tribunali
amministrativi regionali.
Rimangono
di competenza dellla Corte,secondo il decentramento effettuato dalla Legge
19/1994 alle sezioni giurisdizionali regionali, i ricorsi contro i
provvedimenti definitivi delle Intendenze di Finanza ,ora centri regionali di
servizio in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili ai sensi
dell'art.53 del Regolamento,i ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su
stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali ai sensi
dell'art.57 del Regolamento.
Sono
di competenza della giurisdizione ordinaria i ricorsi dei funzionari ed agenti
dipendenti dell'azienda delle Ferrovie dello Stato contro i provvedimenti
amministrativi di addebito,ai sensi dell'art.56 del Regolamento ,dopo la
trasformazione dell'ente in s.p.a.
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