lunedì 6 febbraio 2017

Recupero di emolumenti non dovuti da parte della p.a.,



Per la giurisprudenza al ricorrente è dovuto il danno cd. da ritardo, ovvero la lesione all'affidamento ed alla certezza del diritto. Il risarcimento è dovuto, ad esempio nella fattispecie relativa alla richiesta di annullamento del provvedimento di recupero del conguaglio dell’importo consistente nella differenza tra pensione provvisoria e pensione definitiva.
Data la giuridica differenza fra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, nessuna rilevanza può esser data al richiamo alla buona fede pur se collegata alla lunghezza del periodo di provvisorietà.
La giurisprudenza amministrativa è unanime sulla doverosità del recupero di somme indebite da parte dell'amministrazione in termini generali. Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651. L'amministrazione, una volta decorso il tempo previsto per l'adozione del provvedimento, non decade dal potere di adozione di questo.
Tale esito, di carattere sanzionatorio a tipologia decadenziale, non risulta previsto da nessuna disposizione generale, contrapponendosi ad esso i principi della continuità e della doverosità dell'azione amministrativa
La giurisprudenza ha affermato che il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c. c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile.
In sede di recupero di emolumenti non dovuti da parte della p.a., la eventuale buona fede di colui che li ha ricevuti non può rappresentare un ostacolo all'esercizio del recupero dell'indebito, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.
Nell'ipotesi di ritardo nel recupero non si tratta di valutare l'entità della pensione in rapporto alla somma da recuperare e se le modalità del recupero renderebbero precarie le condizioni di vita del ricorrente.
A tutela del pensionato, qualora, come nel caso di specie, vi sia stato un petitum in tal senso, milita anche l'art. 2043 c.c., che, quale norma immediatamente precettiva ed aperta, di ricezione di ogni interesse giuridicamente protetto, garantisce il risarcimento del danno nel caso, lamentato dal ricorrente, della lesione della certezza del diritto e dell'affidamento. Corte Giustizia UE, 19 giugno 2003, C-34/2002.
È stato, infatti, correttamente affermato che è prospettabile la pretesa al risarcimento conseguente alla mera omissione o anche al solo ritardo nell'adozione di un provvedimento, indipendentemente dalla spettanza del bene della vita al quale è preordinato l'interesse legittimo di tipo pretensivo. Corte Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 10 giugno 2008, n. 423.
Tale pretesa è da ricollegare all'interesse procedimentale avente ad oggetto il rispetto dei tempi certi dell'azione amministrativa concernente l'esplicazione della competenza amministrativa secondo criteri di correttezza e buona fede.
Il danno risarcibile è quello derivante dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine entro il quale l'azione amministrativa deve essere conclusa.
Il danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo può essere risarcito solo in rapporto alla conseguibilità del bene della vita cui si ha titolo; pertanto il risarcimento può essere preteso dopo il riconoscimento definitivo della spettanza del bene.

Nella fattispecie, il diritto a pensione nei termini del decreto pensionistico è fuori dubbio. Essendo l'Amministrazione incorsa in un errore non addebitabile a colui che ha ricevuto le somme, collocato a riposo anzitempo nell'incolpevole affidamento di averne diritto, il danno va valutato in via equitativa. Detto nocumento deve essere valutato nel provvedimento di recupero e nella portata lesiva di questo secondo il suo contenuto. Il risarcimento consiste, pertanto, nelle somme che sono state richieste e con la relativa rivalutazione. 

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