I beni del patrimonio artistico.
La
tutela sul patrimonio artistico è attuata dall’art. 10, D.L.vo 22 gennaio 2004,
n. 42, tramite un meccanismo di vincolo di interesse pubblico - sulle cose
d’interesse artistico o storico - notificato con un procedimento speciale.
Il
provvedimento di vincolo di particolare interesse artistico e storico colpisce
le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, ex art. 10, D.L.vo 42/2004.
La
giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha
precisato che il provvedimento di vincolo deve indicare dettagliatamente sia il
bene cui si riferisce sia i motivi che lo giustificano. R. TAMIOZZO, La
legislazione dei beni culturali ed ambientali, 2000, 58.
L’imposizione
del vincolo deve risultare motivata con il sussistere sia dell'immedesimazione
e compenetrazione dei valori storico-culturali con le strutture materiali
nonché del collegamento dei beni e della loro utilizzazione con gli eventi
storico-culturali della città, sia del pregio artistico dell'immobile e di
alcuni arredi in esso contenuti. T.A.R. Sardegna, 13 febbraio 1997, n. 192, in T.A.R.,
1997, I, 1557.
Il
procedimento di vincolo non è correlato ad uno strumento di pianificazione
territoriale, ma ad un atto del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il procedimento di vincolo. L’accesso.
Il
procedimento di vincolo si articola attraverso tre atti distinti: 1) la
dichiarazione dell’interesse storico ed artistico; 2) la notifica da parte
dell’autorità che porta a conoscenza dell’interessato la dichiarazione; 3) la
trascrizione al fine di rendere edotti i terzi dei vincoli gravanti sulla cosa
qualora si tratti di beni soggetti a pubblicità immobiliare.
La
dottrina rileva l’applicazione obbligatoria del procedimento di accesso
previsto dalla L. 241/1990. G. C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico,
2003, 509.
La
giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del codice dei beni culturali
ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del procedimento.
La
comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse
particolarmente importante di cose che presentano interesse storico-artistico
comporta, infatti, l'applicazione, in via cautelare, fra l’altro, delle
disposizioni relative all’obbligo di conservazione del bene, il divieto di
rimozione senza l'autorizzazione ministeriale, la sottoposizione dei progetti
relativi al bene alla approvazione della competente Soprintendenza. L'avviso di
avvio del procedimento costituisce atto idoneo a ledere direttamente e
immediatamente l'interesse del destinatario. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio
2003, n. 410, in Foro amm. TAR, 2003, 25.
L’art.
12, 1 comma, D. LG. 42/2004, prevede che abbiano un interesse culturale i beni
opera di autore la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni addietro se
non sia fatta una preventiva verifica che escluda il sussistere dell’interesse
artistico.
Tale
procedura è da intendersi, però, sospesa fino all'emanazione di decreti del Ministero
che fissino criteri omogenei per identificare i beni su cui detta verifica deve
essere preventivamente effettuata.
Il
procedimento tende a riconoscere la partecipazione del soggetto proprietario
dell’immobile garantendo la pubblicità dell’iniziativa ministeriale, art. 14,
D. LG. 42/2004.
La
giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha
affermato che il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento deve
essere tale da porre il destinatario nella condizione di potere partecipare al
procedimento di accesso formulando osservazioni congrue e pertinenti.
La
giurisprudenza ritiene che la pubblicità abbia effetti costitutivi e, pertanto,
l’omissione della fase partecipativa comporta l’illegittimità del successivo
procedimento. Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3478, Foro Amm. Cons.
St., 2002, 1510.
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