mercoledì 8 febbraio 2017

I beni del patrimonio artistico.

I beni del patrimonio artistico.

La tutela sul patrimonio artistico è attuata dall’art. 10, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, tramite un meccanismo di vincolo di interesse pubblico - sulle cose d’interesse artistico o storico - notificato con un procedimento speciale.
Il provvedimento di vincolo di particolare interesse artistico e storico colpisce le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ex art. 10, D.L.vo 42/2004.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha precisato che il provvedimento di vincolo deve indicare dettagliatamente sia il bene cui si riferisce sia i motivi che lo giustificano. R. TAMIOZZO, La legislazione dei beni culturali ed ambientali, 2000, 58.
L’imposizione del vincolo deve risultare motivata con il sussistere sia dell'immedesimazione e compenetrazione dei valori storico-culturali con le strutture materiali nonché del collegamento dei beni e della loro utilizzazione con gli eventi storico-culturali della città, sia del pregio artistico dell'immobile e di alcuni arredi in esso contenuti. T.A.R. Sardegna, 13 febbraio 1997, n. 192, in T.A.R., 1997, I, 1557.
Il procedimento di vincolo non è correlato ad uno strumento di pianificazione territoriale, ma ad un atto del Ministero per i beni e le attività culturali.









2. Il procedimento di vincolo. L’accesso.

Il procedimento di vincolo si articola attraverso tre atti distinti: 1) la dichiarazione dell’interesse storico ed artistico; 2) la notifica da parte dell’autorità che porta a conoscenza dell’interessato la dichiarazione; 3) la trascrizione al fine di rendere edotti i terzi dei vincoli gravanti sulla cosa qualora si tratti di beni soggetti a pubblicità immobiliare.
La dottrina rileva l’applicazione obbligatoria del procedimento di accesso previsto dalla L. 241/1990. G. C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, 2003, 509.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del codice dei beni culturali ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di cose che presentano interesse storico-artistico comporta, infatti, l'applicazione, in via cautelare, fra l’altro, delle disposizioni relative all’obbligo di conservazione del bene, il divieto di rimozione senza l'autorizzazione ministeriale, la sottoposizione dei progetti relativi al bene alla approvazione della competente Soprintendenza. L'avviso di avvio del procedimento costituisce atto idoneo a ledere direttamente e immediatamente l'interesse del destinatario. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 410, in Foro amm. TAR, 2003, 25.
L’art. 12, 1 comma, D. LG. 42/2004, prevede che abbiano un interesse culturale i beni opera di autore la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni addietro se non sia fatta una preventiva verifica che escluda il sussistere dell’interesse artistico.
Tale procedura è da intendersi, però, sospesa fino all'emanazione di decreti del Ministero che fissino criteri omogenei per identificare i beni su cui detta verifica deve essere preventivamente effettuata.
Il procedimento tende a riconoscere la partecipazione del soggetto proprietario dell’immobile garantendo la pubblicità dell’iniziativa ministeriale, art. 14, D. LG. 42/2004.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha affermato che il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento deve essere tale da porre il destinatario nella condizione di potere partecipare al procedimento di accesso formulando osservazioni congrue e pertinenti.

La giurisprudenza ritiene che la pubblicità abbia effetti costitutivi e, pertanto, l’omissione della fase partecipativa comporta l’illegittimità del successivo procedimento. Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3478, Foro Amm. Cons. St., 2002, 1510.

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