mercoledì 8 febbraio 2017

La dichiarazione dell’interesse storico ed artistico.


La dichiarazione dell’interesse storico ed artistico.


La dichiarazione dell’interesse storico ed artistico deve essere effettuata dall'amministrazione fornendo indicazioni specifiche circa la concreta sussistenza di reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
L’art. 12, 4 comma, D.L.vo 42/2004, precisa che la motivazione deve essere in linea con gli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Ci si aspetta, quindi, una maggiore razionalizzazione nell’opera di salvaguardia, che porta un aumento del rigore nella protezione delle opere di maggior pregio e una maggiore flessibilità nelle gestione delle opere minori.
Essa deve consentire la catalogazione, la tutela, oltre che la commerciabilità dei beni soggetti a tutela.
In tal senso la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha evidenziato la necessità della materiale presenza fisica del bene che si intende tutelare. Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2002, n. 5997, Foro Amm Cons. Stato, 2002, 2941.
L’obbligo della motivazione è costitutivo del provvedimento di vincolo e la sua mancanza rende censurabile l’atto presso la giustizia amministrativa.
Questo procedimento interessa i beni di proprietà privata poiché, se i beni sono di proprietà pubblica, l’assoggettamento alla legge è automatico.
I beni soggetti a vincoli notificati non possono essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza l’autorizzazione del Ministero.
I competenti organi del Ministero notificano ai privati, proprietari a qualsiasi titolo dei beni, il vincolo sulle cose che siano di particolare interesse.
Tale atto di vincolo è trascritto, per i beni immobili, nei registri delle Conservatorie immobiliari ed esso mantiene la sua efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, del bene.
Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici, assicura la catalogazione dei beni culturali; esso coordina le relative attività.
La dichiarazione, diretta ad affermare che un bene è di interesse storico o artistico, pur non essendo il fondamento del vincolo, che nasce infatti dalla stessa legge, rende noto a tutti che si è accertata l’esistenza in un bene dei requisiti che lo sottopongono a una immediata rigorosa tutela e che, pertanto, da quel momento in poi, si intende presentare ricorso alla stessa legge.
Ne consegue che il bene, dopo tale dichiarazione, acquista una nuova qualificazione che ne limita notevolmente l’uso e che impedisce qualsiasi modifica dello stesso senza autorizzazione.
Qualora sia intervenuto il vincolo i privati devono sottoporre al Ministero o al Sovrintendente i progetti delle opere che intendano eseguire sul bene per ottenere la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 12, D.L.vo 42/2004.






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