mercoledì 8 febbraio 2017

Il rito speciale D. L.vo 29 novembre 2008, n.185.


Il rito speciale D. L.vo 29 novembre 2008, n.185.

L’art. 20 del D. L.vo 29 novembre 2008, n.185, detta norme di accelerazione delle procedure amministrative.
La norma individua gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per i riflessi occupazionali demandando al d.p.c.m. la facoltà di individuare gli investimenti prioritari.
Detta individuazione ha importanti riflessi sotto il profilo della tutela poiché sul versante processuale il decreto introduce misure acceleratorie al fine che la legittima tutela non paralizzi, visti i tempi processuali gli investimenti.
Essi rimangono per i comuni mortali.
La dottrina nota come in sede di conversione sono state aggiunte al decreto ulteriori materie come ad esempio le localizzazioni fatte dalla conferenza dei servizi delle opere pubbliche di interesse statale che non necessariamente si rapportano con gli investimenti pubblici prioritari ma che sono attratte dal nuovo regime processuale. R. DE NICTOLIS, La riforma del codice degli appalti, 2009, n. 3, 263.
Le modifiche iniziano dal regime delle comunicazioni che è eseguito nei confronti dei soggetti interessati a mezzo di fax o di posta elettronica. Il termine è quello di cinque gironi dall’aggiudicazione di gara, ex art. 79, comma 5, D. L.vo 163/2006.
E’ fissato invece un termine preventorio per l’accesso di dieci giorni dall’invio della comunicazione.
Il termine deve considerarsi perentorio con l’impossibilità di esercitare il diritto di accesso dopo la sua scadenza. Da essa decorre il momento per proporre ricorso per motivi aggiunti.
La modifica principale riguarda il termine abbreviato di trenta giorni per la proposizione del ricorso che decorrono dalla comunicazione e/o dalla conoscenza dell’atto, ex art. 20, comma 8, .
Detto termine non si riscontra neppure nel giudizio abbreviato che ha mantenuto il termine ordinario di sessanta giorni per la proposizione del ricorso. Vedi Capitolo 2.Giurisdizione Amministrativa . Il rito speciale introdotto dalla L. 205/2000.
Il termine di deposito è abbreviato a cinque giorni dalla scadenza della data di notifica del ricorso ossia il deposito, ma non dall’ultima notifica.
Viene recepita dalla norma la prassi giurisprudenziale che afferma l'ammissibilità del deposito del ricorso anche prima della effettiva notificazione dello stesso, o del ricevimento della prova della notificazione. Cons. St., sez. VI, 13.5.2008, n. 2218.
Basta la prova della consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario in corso di causa si certificherà la prova dell’avvenuta consegna al convenuto
Le parti convenute si devono costituire entro dieci giorni dalla notifica del ricorso principale con decorrenza dalla notifica del ricorso principale.
Così pure nello stesso termine si deve proporre il ricorso incidentale.
Le novità principali riguardano il giudizio ; esso obbligatoriamente deve essere è sempre immediato anche se non si tratti di situazioni manifeste.
La dottrina rileva che in ogni caso vadano seguiti alcuni presupposti per giungere al giudizio immediato
Il rispetto dei termini a difesa.
Il rispetto dell’integrità del contraddittorio. Se è necessario integrarlo; non si può giungere prima a sentenza.
La completezza dell’istruttoria: i ritardi dell’amministrazione nella produzione degli atti può comportare un breve slittamento dei termini.
L’udienza deve infatti tenersi entro quindici giorni dalla scadenza del momento per la costituzione delle parti chiamate in giudizio diverse dal ricorrente.
Il termine deve considerasi ordinatorio riguardando adempimenti demandati al giudice. Non vi sono decadenze processuali, ma il ritardo può dare origine a procedimenti interni o risarcitori per irragionevole durata del processo.
La norma non esclude la tutela cautelare che è menzionata anche se non disciplinata. E’ evidente che detta tutela risulta meno invocabile visti i tempi eccezionalmente rapidi del processo.
La espressa menzione della possibilità del ricorso alla tutela cautelare esclude comunque ogni censura di incostituzionalità della disposizione.
Sostanzialmente la modifica principale rispetto alla procedura normale è la norma che esclude la possibilità di risoluzione del contratto per invalidità della procedura.
In caso di annullamento degli atti della procedura il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento per gli eventuali danni che siano stati comprovati dal ricorrente.
La norma pone fra l’altro un limite al risarcimento del danno che non può essere eccedente il decimo dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario in base alla offerta economica presentata in gara.
La direttiva CE 2007/66 Ce in corso di recepimento dispone il contrario affermando che il contratto deve essere annullato quando vi è omissione di pubblicità del bando o no è stato rispettato il termine di stand-still per la stipulazione del contratto. La possibilità di mantenerlo è soggetta ad ulteriori sanzioni rispetto al risarcimento per equivalente.
Ci si aspetta, pertanto, parziali modifiche all’attuale normativa col recepimento dell’ultima direttiva.
In particolare il legislatore non ha rispettato la clausola di stand still che impone un termine minimo per la stipula del contratto che rende possibile la tutela giurisdizionale.
Potendo stipulare subito dopo l’aggiudicazione il contratto si consente che la tutela si limiti al risarcimento dato che il contratto ha già creato diritti soggettivi non altrimenti eliminabili.
Tale clausola si pone secondo la giurisprudenza in contrasto colle direttive che anche in carenza di recepimento perché compromette il risultato prescritto dalla direttiva.
La giurisprudenza comunitaria afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale sancito nelle direttive disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, anche quando il termine di trasposizione della detta direttiva non è ancora scaduto. Corte giustizia CE, 22 novembre 2005, n. 144.
Non è prevista direttamente la tutela ante causam per il mancato espresso riferimento all’art. 245 D. L.vo 163/2008, che però si ritiene applicabile ugualmente per evitare un contrasto col diritto comunitario.
Il dispositivo della sentenza deve essere pubblicato in udienza. Non è richiesta la lettura ma la pubblicazione che deve avvenire prima della chiusura del verbale d’udienza: le parti possono, pertanto, leggere il dispositivo dopo il suo deposito in cancelleria mentre la redazione della stessa deve avvenire in forma semplificata.
La semplificazione ammette che si possa omettere la ricostruzione del fatto e la riproduzione dei motivi del ricorso.
La dottrina segnala che l’obbligo di sinteticità è richiesto al giudice ma non alle parti come è prassi presso la Corte di Giustizia CE. R. DE NICTOLIS, La riforma op. cit., 2009, n. 3, 268.
La sentenza è appellabile. Il rito abbreviato trova applicazione anche in detto grado di giudizio, ex art. 23 bis, L. 1034/1971.



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