Il rito speciale
D. L.vo 29 novembre 2008, n.185.
L’art. 20 del D.
L.vo 29 novembre 2008, n.185, detta norme di accelerazione delle procedure
amministrative.
La norma
individua gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari
per lo sviluppo economico del territorio e per i riflessi occupazionali
demandando al d.p.c.m. la facoltà di individuare gli investimenti prioritari.
Detta
individuazione ha importanti riflessi sotto il profilo della tutela poiché sul
versante processuale il decreto introduce misure acceleratorie al fine che la
legittima tutela non paralizzi, visti i tempi processuali gli investimenti.
Essi rimangono
per i comuni mortali.
La dottrina nota
come in sede di conversione sono state aggiunte al decreto ulteriori materie
come ad esempio le localizzazioni fatte dalla conferenza dei servizi delle
opere pubbliche di interesse statale che non necessariamente si rapportano con
gli investimenti pubblici prioritari ma che sono attratte dal nuovo regime
processuale. R. DE NICTOLIS, La riforma del codice degli appalti, 2009,
n. 3, 263.
Le modifiche
iniziano dal regime delle comunicazioni che è eseguito nei confronti dei
soggetti interessati a mezzo di fax o di posta elettronica. Il termine è quello
di cinque gironi dall’aggiudicazione di gara, ex art. 79, comma 5, D.
L.vo 163/2006.
E’ fissato
invece un termine preventorio per l’accesso di dieci giorni dall’invio della
comunicazione.
Il termine deve
considerarsi perentorio con l’impossibilità di esercitare il diritto di accesso
dopo la sua scadenza. Da essa decorre il momento per proporre ricorso per
motivi aggiunti.
La modifica
principale riguarda il termine abbreviato di trenta giorni per la proposizione
del ricorso che decorrono dalla comunicazione e/o dalla conoscenza dell’atto, ex
art. 20, comma 8, .
Detto termine
non si riscontra neppure nel giudizio abbreviato che ha mantenuto il termine
ordinario di sessanta giorni per la proposizione del ricorso. Vedi Capitolo 2.Giurisdizione
Amministrativa . Il rito speciale introdotto dalla L. 205/2000.
Il termine di
deposito è abbreviato a cinque giorni dalla scadenza della data di notifica del
ricorso ossia il deposito, ma non dall’ultima notifica.
Viene recepita
dalla norma la prassi giurisprudenziale che afferma l'ammissibilità del
deposito del ricorso anche prima della effettiva notificazione dello stesso, o
del ricevimento della prova della notificazione. Cons. St., sez.
VI, 13.5.2008, n. 2218.
Basta la prova
della consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario in corso di causa si
certificherà la prova dell’avvenuta consegna al convenuto
Le parti
convenute si devono costituire entro dieci giorni dalla notifica del ricorso
principale con decorrenza dalla notifica del ricorso principale.
Così pure nello
stesso termine si deve proporre il ricorso incidentale.
Le novità
principali riguardano il giudizio ; esso obbligatoriamente deve essere è sempre
immediato anche se non si tratti di situazioni manifeste.
La dottrina
rileva che in ogni caso vadano seguiti alcuni presupposti per giungere al
giudizio immediato
Il rispetto dei
termini a difesa.
Il rispetto
dell’integrità del contraddittorio. Se è necessario integrarlo; non si può
giungere prima a sentenza.
La completezza
dell’istruttoria: i ritardi dell’amministrazione nella produzione degli atti
può comportare un breve slittamento dei termini.
L’udienza deve
infatti tenersi entro quindici giorni dalla scadenza del momento per la
costituzione delle parti chiamate in giudizio diverse dal ricorrente.
Il termine deve
considerasi ordinatorio riguardando adempimenti demandati al giudice. Non vi
sono decadenze processuali, ma il ritardo può dare origine a procedimenti
interni o risarcitori per irragionevole durata del processo.
La norma non
esclude la tutela cautelare che è menzionata anche se non disciplinata. E’
evidente che detta tutela risulta meno invocabile visti i tempi eccezionalmente
rapidi del processo.
La espressa
menzione della possibilità del ricorso alla tutela cautelare esclude comunque
ogni censura di incostituzionalità della disposizione.
Sostanzialmente
la modifica principale rispetto alla procedura normale è la norma che esclude
la possibilità di risoluzione del contratto per invalidità della procedura.
In caso di
annullamento degli atti della procedura il giudice può esclusivamente disporre
il risarcimento per gli eventuali danni che siano stati comprovati dal
ricorrente.
La norma pone fra
l’altro un limite al risarcimento del danno che non può essere eccedente il
decimo dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente
fosse risultato aggiudicatario in base alla offerta economica presentata in
gara.
La direttiva CE
2007/66 Ce in corso di recepimento dispone il contrario affermando che il
contratto deve essere annullato quando vi è omissione di pubblicità del bando o
no è stato rispettato il termine di stand-still per la stipulazione del
contratto. La possibilità di mantenerlo è soggetta ad ulteriori sanzioni
rispetto al risarcimento per equivalente.
Ci si aspetta,
pertanto, parziali modifiche all’attuale normativa col recepimento dell’ultima
direttiva.
In particolare
il legislatore non ha rispettato la clausola di stand still che impone
un termine minimo per la stipula del contratto che rende possibile la tutela
giurisdizionale.
Potendo
stipulare subito dopo l’aggiudicazione il contratto si consente che la tutela
si limiti al risarcimento dato che il contratto ha già creato diritti
soggettivi non altrimenti eliminabili.
Tale clausola si
pone secondo la giurisprudenza in contrasto colle direttive che anche in
carenza di recepimento perché compromette il risultato prescritto dalla
direttiva.
La
giurisprudenza comunitaria afferma che è compito del giudice nazionale
assicurare la piena efficacia del principio generale sancito nelle direttive
disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, anche quando il
termine di trasposizione della detta direttiva non è ancora scaduto. Corte giustizia
CE, 22 novembre 2005, n. 144.
Non è prevista
direttamente la tutela ante causam per il mancato espresso riferimento
all’art. 245 D. L.vo 163/2008, che però si ritiene applicabile ugualmente per
evitare un contrasto col diritto comunitario.
Il dispositivo
della sentenza deve essere pubblicato in udienza. Non è richiesta la lettura ma
la pubblicazione che deve avvenire prima della chiusura del verbale d’udienza:
le parti possono, pertanto, leggere il dispositivo dopo il suo deposito in
cancelleria mentre la redazione della stessa deve avvenire in forma
semplificata.
La
semplificazione ammette che si possa omettere la ricostruzione del fatto e la
riproduzione dei motivi del ricorso.
La dottrina
segnala che l’obbligo di sinteticità è richiesto al giudice ma non alle parti
come è prassi presso la Corte di Giustizia CE. R. DE NICTOLIS, La riforma
op. cit., 2009, n. 3, 268.
La sentenza è
appellabile. Il rito abbreviato trova applicazione anche in detto grado di
giudizio, ex art. 23 bis, L. 1034/1971.
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