venerdì 10 febbraio 2017

I beni del patrimonio indisponibile.

I beni del patrimonio indisponibile.

I beni patrimoniali indisponibili appartengono istitu­zionalmente allo Stato e non potrebbero essere posseduti da altri es­sendo beni patrimoniali indisponibili per loro propria vocazione natu­rale.
Essi sono le miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, c.c. art. 826 c. 2, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, L. 6 ottobre 1982, n. 752; le cose di interesse archeologico, paleontologico ed artistico che una volta scoperte, da chiunque ed in qualsiasi modo, entrano a fa­re parte del patrimonio indisponibile dello Stato, L. 1.6.1939 n. 1089; e, da ultimo, la fauna selvatica, L. 27.12.1977 n. 968.
Le cave, in particolare, fanno parte del patrimonio indisponibile solo dopo l'atto della pubbli­ca amministrazione che ne sottrae d'autorità la disponibilità al proprietario del fondo. Cons. Stato, Sez. VI, 17.1.1984 n. il in Riv. Giur. Ed. 1984, 386.
Per altri beni la caratteristica della indisponibilità deriva dalla loro ap­partenenza al demanio.
Essi sono le foreste demaniali dello Stato, art. 826 comma 2 del c.c., D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ora trasferite al demanio regionale, D.P.R. 24 luglio, 1977, n. 616.
Altri beni assumono il carattere della indisponibilità perché, oltre che appartenenti allo Stato, sono destinati ad una specifica funzione.
Essi sono i beni destinati alla dotazione del Presidente della Re­pubblica
L. 8 agosto 1948, n. 1077, ed i beni destinati alla difesa, art. 826 c.c. comma 3.
Altri beni sono collocati nel patrimonio indisponibile comunale al fine di garantire una corretta destinazione del bene, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici, dopo che l'attività priva­ta abbia utilizzato il bene per fini diversi da quelli stabiliti dalla program­mazione territoriale.
L'area e l'opera abusiva entrano a far parte, se non si procede alla tempestiva demolizione dei manufatti abusivi, del patrimonio indi­sponibile attraverso una ordinanza di acquisizione pronunziata dal sindaco. I beni devono essere utilizzati a fini pubblici, tra i quali sono compresi quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Altri beni assumono il carattere della indisponibilità nel patrimo­nio pubblico per essere destinati ad un servizio pubblico dallo Stato o da enti pubblici.
Essi sono le sedi e gli arredi degli uffici pubblici, i mezzi di trasporto adibiti a servizi pubblici, ecc.
Essi sono gli immobili del patri­monio pubblico da destinare alla locazione a favore dei ceti meno ab­bienti realizzati con il contributo dello Stato.
La destinazione attri­buita a questi beni comporta automaticamente la riserva di destinazione, che può essere cambiata ad esempio consentendo la cessione da una legge speciale, come ad esempio la L. 560/1993.
La dottrina ha proposto una distinzione nell'ambito dei beni patrimoniali indisponibili al fine di caratterizzare il diverso regime giuridico dei due gruppi di beni.
Si è notato che per alcuni beni la proprietà pubblica è collegata alla qualità intrinseca della cosa che è stata ritenuta dalla legge idonea a soddisfare pubbliche esigenze.
L'attribuzione della qualifica avvie­ne ab origine, indipendentemente da un atto amministrativo che la attribuisca; in ogni caso l'atto amministrativo non ha effetto costituti­vo, ma solo dichiarativo poiché il bene appartiene al patrimonio indi­sponibile di per se stesso. G. LANDI G. POTENZA V. ITALIA, Manuale di diritto amministrativo, 1999, 118.
Essi sono le miniere, le foreste, i beni di interesse culturale, la fau­na selvatica.
Gli altri beni vengono classificati come beni destinati a servizio o funzione pubblica.
Essi appartengono al patrimonio indisponibile in forza di un atto o di un fatto della pubblica amministrazione che asse­gna concretamente il bene ad un servizio pubblico.
Essi sono gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli edifi­ci di edilizia residenziale pubblica, le aree di edilizia economica popo­lare
La distinzione proposta appare di grande significato poiché non è solo ricognitiva in ordine ai modi di acquisto e di cessazione della qualità dei beni, ma appare il punto di partenza per individuare le ca­ratteristiche che derivano al bene alla luce del procedimento amministrativo che ne determina la qualifica.
Se il bene nasce con una destinazione oggettivamente pubblici­stica esso è identificabile dai terzi con le caratteristiche specifiche di questi beni: ossia l’impossibilità di alienazione, con la conse­guente nullità degli eventuali atti, il non essere oggetto dì possesso e quindi non acquisibile per usucapione.

3. I beni del patrimonio disponibile.

In via residuale appartengono al patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici i beni che non sono compresi far i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile G. LANDI G. POTENZA V. ITALIA, Manuale di diritto amministrativo, 1999, 122.
Il carattere dei beni disponibili è di aver prevalentemente un significato economico, consentendo all’amministrazione di svolgere la sua attività amministrativa, attraverso l’uso di tali risorse.
Fanno parte del patrimonio disponibile quei beni che, non essendo destinati all’assolvimento di una funzione o di un servizio pubblico, possono essere utilizzati dall’amministrazione per la gestione corrente.
I beni disponibili sono soggetti alle norme di diritto privato e pertanto sono alienabili, pignorabili, e possono essere acquisiti per usucapione dai privati.
Si nota una tendenza da parte del legislatore di incrementare i beni soggetti a tale regime.
La L. 127/1997, all’art. 12, prevede, infatti, per comuni e province la possibilità di alienare il proprio patrimonio immobiliare previa emanazione di un regolamento che valuti le concorrenti proposte d’acquisto.


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