I beni del patrimonio indisponibile.
I
beni patrimoniali indisponibili appartengono istituzionalmente allo Stato e
non potrebbero essere posseduti da altri essendo beni patrimoniali
indisponibili per loro propria vocazione naturale.
Essi
sono le miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, c.c. art.
826 c. 2, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, L. 6 ottobre 1982, n. 752; le cose di
interesse archeologico, paleontologico ed artistico che una volta scoperte, da
chiunque ed in qualsiasi modo, entrano a fare parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, L. 1.6.1939 n. 1089; e, da ultimo, la fauna
selvatica, L. 27.12.1977 n. 968.
Le
cave, in particolare, fanno parte del patrimonio indisponibile solo dopo l'atto
della pubblica amministrazione che ne sottrae d'autorità la disponibilità al
proprietario del fondo. Cons. Stato, Sez. VI, 17.1.1984 n. il in Riv. Giur.
Ed. 1984, 386.
Per
altri beni la caratteristica della indisponibilità deriva dalla loro appartenenza
al demanio.
Essi
sono le foreste demaniali dello Stato, art. 826 comma 2 del c.c., D.L. 30
dicembre 1923, n. 3267, ora trasferite al demanio regionale, D.P.R. 24 luglio,
1977, n. 616.
Altri
beni assumono il carattere della indisponibilità perché, oltre che appartenenti
allo Stato, sono destinati ad una specifica funzione.
Essi
sono i beni destinati alla dotazione del Presidente della Repubblica
L. 8
agosto 1948, n. 1077, ed i beni destinati alla difesa, art. 826 c.c. comma 3.
Altri
beni sono collocati nel patrimonio indisponibile comunale al fine di garantire
una corretta destinazione del bene, in conformità alle disposizioni degli
strumenti urbanistici, dopo che l'attività privata abbia utilizzato il bene
per fini diversi da quelli stabiliti dalla programmazione territoriale.
L'area
e l'opera abusiva entrano a far parte, se non si procede alla tempestiva demolizione
dei manufatti abusivi, del patrimonio indisponibile attraverso una ordinanza
di acquisizione pronunziata dal sindaco. I beni devono essere utilizzati a fini
pubblici, tra i quali sono compresi quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Altri
beni assumono il carattere della indisponibilità nel patrimonio pubblico per
essere destinati ad un servizio pubblico dallo Stato o da enti pubblici.
Essi
sono le sedi e gli arredi degli uffici pubblici, i mezzi di trasporto adibiti a
servizi pubblici, ecc.
Essi
sono gli immobili del patrimonio pubblico da destinare alla locazione a favore
dei ceti meno abbienti realizzati con il contributo dello Stato.
La destinazione
attribuita a questi beni comporta automaticamente la riserva di destinazione,
che può essere cambiata ad esempio consentendo la cessione da una legge
speciale, come ad esempio la L. 560/1993.
La
dottrina ha proposto una distinzione nell'ambito dei beni patrimoniali
indisponibili al fine di caratterizzare il diverso regime giuridico dei due gruppi
di beni.
Si è
notato che per alcuni beni la proprietà pubblica è collegata alla qualità
intrinseca della cosa che è stata ritenuta dalla legge idonea a soddisfare
pubbliche esigenze.
L'attribuzione
della qualifica avviene ab origine, indipendentemente da un atto
amministrativo che la attribuisca; in ogni caso l'atto amministrativo non ha
effetto costitutivo, ma solo dichiarativo poiché il bene appartiene al
patrimonio indisponibile di per se stesso. G. LANDI G. POTENZA V. ITALIA,
Manuale di diritto amministrativo, 1999, 118.
Essi
sono le miniere, le foreste, i beni di interesse culturale, la fauna
selvatica.
Gli
altri beni vengono classificati come beni destinati a servizio o funzione
pubblica.
Essi
appartengono al patrimonio indisponibile in forza di un atto o di un fatto
della pubblica amministrazione che assegna concretamente il bene ad un
servizio pubblico.
Essi
sono gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, la dotazione della
presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli edifici di
edilizia residenziale pubblica, le aree di edilizia economica popolare
La
distinzione proposta appare di grande significato poiché non è solo ricognitiva
in ordine ai modi di acquisto e di cessazione della qualità dei beni, ma appare
il punto di partenza per individuare le caratteristiche che derivano al bene
alla luce del procedimento amministrativo che ne determina la qualifica.
Se
il bene nasce con una destinazione oggettivamente pubblicistica esso è
identificabile dai terzi con le caratteristiche specifiche di questi beni:
ossia l’impossibilità di alienazione, con la conseguente nullità degli
eventuali atti, il non essere oggetto dì possesso e quindi non acquisibile per
usucapione.
3.
I beni del patrimonio disponibile.
In via residuale
appartengono al patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici i beni
che non sono compresi far i beni demaniali e quelli del patrimonio
indisponibile G. LANDI G. POTENZA V. ITALIA, Manuale di diritto
amministrativo, 1999, 122.
Il carattere dei
beni disponibili è di aver prevalentemente un significato economico,
consentendo all’amministrazione di svolgere la sua attività amministrativa,
attraverso l’uso di tali risorse.
Fanno parte del
patrimonio disponibile quei beni che, non essendo destinati all’assolvimento di
una funzione o di un servizio pubblico, possono essere utilizzati
dall’amministrazione per la gestione corrente.
I beni
disponibili sono soggetti alle norme di diritto privato e pertanto sono
alienabili, pignorabili, e possono essere acquisiti per usucapione dai privati.
Si nota una
tendenza da parte del legislatore di incrementare i beni soggetti a tale
regime.
La L. 127/1997,
all’art. 12, prevede, infatti, per comuni e province la possibilità di alienare
il proprio patrimonio immobiliare previa emanazione di un regolamento che
valuti le concorrenti proposte d’acquisto.
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