venerdì 3 febbraio 2017

I procedimenti sommari nel processo amministrativo.


1           Il procedimento di ingiunzione.


I procedimenti sommari disciplinati dal codice civile sono entrati a pieno titolo nel processo amministrativo.
Tali procedimenti assolvono alla funzione di giungere ad un provvedimento finale attraverso una fase a cognizione sommaria. Con tale procedimento il creditore di una somma di denaro, di una quantità di cose fungibili ovvero l’avente diritto di una cosa mobile determinata può ottenere dal giudice l’emanazione di una ingiunzione di pagamento o di consegna, qualora fornisca prova scritta del suo credito.
L’art. 118, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm., dispone che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile.
A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, 2011, 953.

Il T.A.R., su istanza di parte dispone in via provisionale con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro.
Per l'ingiunzione è competente il Presidente o un magistrato da lui delegato.
I presupposti per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione anticipatoria della pronunzia di merito sono quelli previsti dagli artt. 186 bis e 186 ter, c.p.c.,
L’art. 186 bis, c.p.c., consente al giudice di disporre il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
La giurisprudenza ha riconosciuto insussistente detto presupposto nell'ipotesi in cui la relativa richiesta sia effettuata in una fase del giudizio, nella specie appello, ove l'amministrazione debitrice non sia costituita ancorché abbia riconosciuta la loro debenza, ma condizionandola al trasferimento dei relativi fondi da altro ente, nella specie dall'amministrazione statale a quella regionale. Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, ord. n. 4067.
Al fine di ovviare all’impossibilità di emanare il decreto per mancata costituzione della p.a. nella camera di consiglio, l’istante deve sollecitare il giudice amministrativo, qualora non l’abbia fatto di ufficio ad emettere una ordinanza istruttoria con fissazione dell’udienza a data fissa. La mancata costituzione può essere valutata ex art. 116 c.p.c. La giurisprudenza ammette che nel caso in cui l'amministrazione sia rimasta inerte nei confronti della richiesta istruttoria del giudice volta ad acquisire elementi essenziali ai fini della causa, lo stesso giudice può considerare provati i fatti dedotti dalla parte ricorrente, qualora non risultino in contrasto con gli atti processuali. T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 ottobre 2004, n. 2513.
L’art. 186 ter, c.p.c., prevede, invece, di ottenere un decreto ingiuntivo in corso di causa.
La giurisprudenza esclude che la norma di richiamo al c.p.c. comporti una piena trasposizione nel processo amministrativo degli istituti processuali civilistici regolati dal codice di rito, ma si limita a richiamare i soli presupposti per l'emanazione delle ordinanze provvisionali, lasciando intendere che non è quindi esteso ai provvedimenti della specie adottati dal giudice amministrativo il regime di revocabilità di siffatte ordinanze così come disciplinato dagli artt. 177 e 178 c.p.c. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 19 gennaio 2004, n. 44.
La cognizione del g.a. sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale è limitata alle sole ipotesi in cui, contestualmente, egli è anche fornito della giurisdizione esclusiva.
La giurisprudenza ha affermato che, in materia dei contributi comunitari, nella specie per la trasformazione di pomodori, l’oggetto afferisce a posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e perciò il giudice amministrativo, per il relativo pagamento, non può emettere il decreto ingiuntivo.
Esso, infatti, si riferisce alle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale. T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2001, n. 2635, in Dir. e giur. agr., 2002, 67.
La giurisprudenza ha precisato che la domanda volta all'applicazione degli artt. 633 ss., c.p.c. in relazione a delle parcelle riguardanti la prestazione d'opera professionale di due ingegneri per produrre degli elaborati necessari ad un Comune per la richiesta di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi al Comando provinciale di Vigili del Fuoco, per alcuni edifici di proprietà comunale, non attiene alla materia dell'urbanistica e dell'edilizia, per cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice ordinario, con conseguente improponibilità innanzi al g.a. del procedimento di ingiunzione. T.A.R. Toscana, sez. II, 6 giugno 2003, n. 2177, in Foro Amm. TAR, 2003, 1913.
Il procedimento prevede la fissazione dell’udienza, su istanza del ricorrente, da parte del Presidente di Sezione del T.A.R. alla prima Camera di consiglio utile ovvero entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso.
La giurisprudenza ritiene che l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 633 ss., quantunque adottata in esito ad un accertamento sommario, acquista in definitiva autorità ed efficacia di cosa giudicata esattamente al pari di una sentenza di condanna; in questa prospettiva, non può dubitarsi dell'idoneità del decreto ingiuntivo a costituire condizione dell'azione di ottemperanza davanti al g.a. ogniqualvolta il debitore, ricevuta la rituale notificazione del decreto ingiuntivo, non abbia frapposto tempestiva opposizione. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 21 novembre 2006, n. 1556
Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall'art. 656 c.p.c.. Pertanto, esso assume la piena autorità di res iudicata, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza. Ne consegue l'irrilevanza in sede di giudizio di ottemperanza ai decreti ingiuntivi, delle deduzioni svolte dalla resistente Amministrazione in ordine ai rapporti obbligatori rispettivamente sottostanti, che avrebbero potuto trovare ingresso soltanto nell'ambito del procedimento di opposizione a ciascuno dei decreti. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 9 novembre 2010, n. 2676.

L’intento acceleratorio diviene ancora più evidente rispetto al giudizio civile ove detti provvedimenti non possono aversi prima dell’udienza di trattazione fissata ex art. 183, c.p.c. F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo, 2005, 1132.
La dottrina distingue le ordinanze cautelari ingiuntive dai provvedimenti ingiuntivi introdotti nel processo amministrativo.
Le due forme di tutela si differenziano in quanto a presupposti e funzione, determinando una naturale riduzione degli spazi di effettiva percorribilità del rimedio cautelare a tutela di crediti patrimoniali nelle materie di giurisdizione esclusiva.
Senza considerare la diversa e maggiore utilitas assicurata dai provvedimenti sommari non cautelari e da quelli anticipatori in termini di efficacia esecutiva e sopravvivenza, rispettivamente, all'estinzione del giudizio di opposizione e del processo nell'ambito del quale sono stati pronunciati.
Se, infatti, funzione tipica dei provvedimenti cautelari e di urgenza è quella di cristallizzare la situazione di fatto nello stato in cui si trova all'inizio del processo, i provvedimenti sommari propriamente anticipatori hanno, piuttosto, la funzione di neutralizzare il danno derivante dalla durata del processo per l'istante, assumendo anche carattere totalmente satisfattivo delle ragioni creditizie. G. MAZZEI, Tutela cautelare e tutela sommaria anticipatoria nella l. n. 205 del 2000, in Foro amm. CDS, 2002, 2, 491.


1.1         L’opposizione.


Il decreto diviene esecutivo e definitivo se il debitore non fa opposizione entro quaranta giorni dalla notifica del decreto. V. DE GIOIA, L’appellabilità delle ordinanze anticipatorie nel nuovo processo amministrativo, in Nuova Rass., 2002, n. 1, 10.
L’art. 118, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm., stabilisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del T.A.R. si propone mediante ricorso.
La giurisprudenza precedente ha affermato che nel vigente sistema processuale amministrativo la tempestività del ricorso è determinata in relazione alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e non in relazione alla data di deposito dello stesso avanti al tribunale adito.
In mancanza di specifiche disposizioni derogatorie, il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo deve intendersi rispettato qualora entro il suddetto termine sia stata effettuata la notifica dell'atto di opposizione, non essendo necessario che, entro la stessa data, sia stato compiuto anche il deposito dell'atto di opposizione avanti il tribunale adito.
In tal caso entro il suindicato termine di quaranta giorni è necessario effettuare solo la notifica del ricorso all'amministrazione resistente, ed ad almeno uno dei controinteressati, mentre il successivo deposito presso la segreteria del giudice adito va fatto nell'osservanza degli ordinari termini processuali di trenta giorni. Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1804, in Foro Amm. CDS, 2003, 1272.
Il decreto ingiuntivo non opposto al pari della sentenza passata in giudicato definisce la controversia e, divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o opposizione di terzo nei limiti dei casi tassativamente indicati dall'art. 656 c.p.c. ovvero per opposizione tardiva. Esso assume la piena autorità della res iudicata, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27, T.U. 26 giugno 1924 n. 1054. Conseguentemente, in base all'art. 4 comma 3, l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, sussiste, in capo all'Amministrazione intimata, un vero e proprio obbligo giuridico di conformasi al giudicato formatosi sul provvedimento giudiziale di cui si chiede l'esecuzione. L'obbligo di eseguire il giudicato sussiste non solo per quanto concerne la sorte capitale, ma anche per quanto concerne gli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, dedotto quanto già eventualmente versato al medesimo titolo, oltre le spese di giudizio liquidate nella medesima sede. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 37.


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