1 Il procedimento di ingiunzione.
I
procedimenti sommari disciplinati dal codice civile sono entrati a pieno titolo
nel processo amministrativo.
Tali
procedimenti assolvono alla funzione di giungere ad un provvedimento finale
attraverso una fase a cognizione sommaria. Con tale procedimento il creditore
di una somma di denaro, di una quantità di cose fungibili ovvero l’avente
diritto di una cosa mobile determinata può ottenere dal giudice l’emanazione di
una ingiunzione di pagamento o di consegna, qualora fornisca prova scritta del
suo credito.
L’art. 118, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc.
amm., dispone che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di
procedura civile.
A. QUARANTA e V.
LOPILATO, Il processo amministrativo,
2011, 953.
Il T.A.R.,
su istanza di parte dispone in via provisionale con ordinanza provvisoriamente
esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro.
Per
l'ingiunzione è competente il Presidente o un magistrato da lui delegato.
I
presupposti per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione anticipatoria della
pronunzia di merito sono quelli previsti dagli artt. 186 bis e 186 ter,
c.p.c.,
L’art. 186 bis,
c.p.c., consente al giudice di disporre il pagamento delle somme non contestate
dalle parti costituite.
La
giurisprudenza ha riconosciuto insussistente detto presupposto nell'ipotesi in
cui la relativa richiesta sia effettuata in una fase del giudizio, nella specie
appello, ove l'amministrazione debitrice non sia costituita ancorché abbia
riconosciuta la loro debenza, ma condizionandola al trasferimento dei relativi
fondi da altro ente, nella specie dall'amministrazione statale a quella
regionale. Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, ord. n. 4067.
Al fine di
ovviare all’impossibilità di emanare il decreto per mancata costituzione della
p.a. nella camera di consiglio, l’istante deve sollecitare il giudice
amministrativo, qualora non l’abbia fatto di ufficio ad emettere una ordinanza
istruttoria con fissazione dell’udienza a data fissa. La mancata costituzione
può essere valutata ex art. 116
c.p.c. La giurisprudenza ammette che nel caso in cui l'amministrazione sia
rimasta inerte nei confronti della richiesta istruttoria del giudice volta ad
acquisire elementi essenziali ai fini della causa, lo stesso giudice può
considerare provati i fatti dedotti dalla parte ricorrente, qualora non
risultino in contrasto con gli atti processuali. T.A.R. Piemonte, sez. I, 18
ottobre 2004, n. 2513.
L’art. 186 ter,
c.p.c., prevede, invece, di ottenere un decreto ingiuntivo in corso di causa.
La
giurisprudenza esclude che la norma di richiamo al c.p.c. comporti una piena
trasposizione nel processo amministrativo degli istituti processuali
civilistici regolati dal codice di rito, ma si limita a richiamare i soli
presupposti per l'emanazione delle ordinanze provvisionali, lasciando intendere
che non è quindi esteso ai provvedimenti della specie adottati dal giudice
amministrativo il regime di revocabilità di siffatte ordinanze così come
disciplinato dagli artt. 177 e 178 c.p.c. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 19
gennaio 2004, n. 44.
La
cognizione del g.a. sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale è limitata alle sole ipotesi in cui, contestualmente, egli
è anche fornito della giurisdizione esclusiva.
La
giurisprudenza ha affermato che, in materia dei contributi comunitari, nella
specie per la trasformazione di pomodori, l’oggetto afferisce a posizioni di
interesse legittimo e non di diritto soggettivo e perciò il giudice
amministrativo, per il relativo pagamento, non può emettere il decreto
ingiuntivo.
Esso,
infatti, si riferisce alle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale. T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2001, n. 2635, in Dir. e giur.
agr., 2002, 67.
La
giurisprudenza ha precisato che la domanda volta all'applicazione degli artt.
633 ss., c.p.c. in relazione a delle parcelle riguardanti la prestazione
d'opera professionale di due ingegneri per produrre degli elaborati necessari
ad un Comune per la richiesta di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
al Comando provinciale di Vigili del Fuoco, per alcuni edifici di proprietà
comunale, non attiene alla materia dell'urbanistica e dell'edilizia, per cui
non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice
ordinario, con conseguente improponibilità innanzi al g.a. del procedimento di
ingiunzione. T.A.R. Toscana, sez. II, 6 giugno 2003, n. 2177, in Foro Amm.
TAR, 2003, 1913.
Il
procedimento prevede la fissazione dell’udienza, su istanza del ricorrente, da
parte del Presidente di Sezione del T.A.R. alla prima Camera di consiglio utile
ovvero entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso.
La giurisprudenza ritiene che l'ingiunzione di pagamento emessa ai
sensi dell'art. 633 ss., quantunque adottata in esito ad un accertamento sommario, acquista in
definitiva autorità ed efficacia di cosa giudicata esattamente al pari di una
sentenza di condanna; in questa prospettiva, non può dubitarsi dell'idoneità
del decreto ingiuntivo a costituire condizione dell'azione di ottemperanza
davanti al g.a. ogniqualvolta il debitore, ricevuta la rituale notificazione
del decreto ingiuntivo, non abbia frapposto tempestiva opposizione. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 21 novembre
2006, n. 1556
Il decreto
ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata
in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per
revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti
dall'art. 656 c.p.c.. Pertanto, esso assume la piena autorità di res iudicata, ai fini della proposizione
del ricorso per ottemperanza. Ne consegue l'irrilevanza in sede di giudizio di
ottemperanza ai decreti ingiuntivi, delle deduzioni svolte dalla resistente
Amministrazione in ordine ai rapporti obbligatori rispettivamente sottostanti,
che avrebbero potuto trovare ingresso soltanto nell'ambito del procedimento di
opposizione a ciascuno dei decreti. T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. I, 9 novembre 2010, n. 2676.
L’intento
acceleratorio diviene ancora più evidente rispetto al giudizio civile ove detti
provvedimenti non possono aversi prima dell’udienza di trattazione fissata ex
art. 183, c.p.c. F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo,
2005, 1132.
La dottrina
distingue le ordinanze cautelari ingiuntive dai provvedimenti ingiuntivi
introdotti nel processo amministrativo.
Le due forme
di tutela si differenziano in quanto a presupposti e funzione, determinando una
naturale riduzione degli spazi di effettiva percorribilità del rimedio
cautelare a tutela di crediti patrimoniali nelle materie di giurisdizione
esclusiva.
Senza considerare
la diversa e maggiore utilitas assicurata dai provvedimenti sommari non
cautelari e da quelli anticipatori in termini di efficacia esecutiva e
sopravvivenza, rispettivamente, all'estinzione del giudizio di opposizione e
del processo nell'ambito del quale sono stati pronunciati.
Se, infatti,
funzione tipica dei provvedimenti cautelari e di urgenza è quella di
cristallizzare la situazione di fatto nello stato in cui si trova all'inizio
del processo, i provvedimenti sommari propriamente anticipatori hanno,
piuttosto, la funzione di neutralizzare il danno derivante dalla durata del
processo per l'istante, assumendo anche carattere totalmente satisfattivo delle
ragioni creditizie. G. MAZZEI, Tutela cautelare e tutela sommaria
anticipatoria nella l. n. 205 del 2000, in Foro amm. CDS, 2002, 2,
491.
1.1 L’opposizione.
Il decreto
diviene esecutivo e definitivo se il debitore non fa opposizione entro quaranta
giorni dalla notifica del decreto. V. DE GIOIA, L’appellabilità delle
ordinanze anticipatorie nel nuovo processo amministrativo, in Nuova Rass.,
2002, n. 1, 10.
L’art. 118, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc.
amm., stabilisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Presidente del T.A.R. si propone mediante ricorso.
La
giurisprudenza precedente ha affermato che nel vigente sistema processuale
amministrativo la tempestività del ricorso è determinata in relazione alla data
di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e non in relazione alla data di
deposito dello stesso avanti al tribunale adito.
In mancanza
di specifiche disposizioni derogatorie, il termine di quaranta giorni per
proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo deve intendersi rispettato qualora
entro il suddetto termine sia stata effettuata la notifica dell'atto di opposizione,
non essendo necessario che, entro la stessa data, sia stato compiuto anche il
deposito dell'atto di opposizione avanti il tribunale adito.
In tal caso
entro il suindicato termine di quaranta giorni è necessario effettuare solo la
notifica del ricorso all'amministrazione resistente, ed ad almeno uno dei
controinteressati, mentre il successivo deposito presso la segreteria del
giudice adito va fatto nell'osservanza degli ordinari termini processuali di
trenta giorni. Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1804, in Foro Amm.
CDS, 2003, 1272.
Il decreto ingiuntivo non opposto al pari della
sentenza passata in giudicato definisce la controversia e, divenuto esecutivo,
è impugnabile solo per revocazione o opposizione di terzo nei limiti dei casi tassativamente indicati dall'art. 656
c.p.c. ovvero per opposizione tardiva.
Esso assume la piena autorità della res
iudicata, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza,
contemplato dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27, T.U. 26 giugno
1924 n. 1054. Conseguentemente, in base all'art. 4 comma 3, l. 20 marzo 1865 n.
2248, allegato E, sussiste, in capo all'Amministrazione intimata, un vero e
proprio obbligo giuridico di conformasi al giudicato formatosi sul
provvedimento giudiziale di cui si chiede l'esecuzione. L'obbligo di eseguire
il giudicato sussiste non solo per quanto concerne la sorte capitale, ma anche
per quanto concerne gli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del
dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, dedotto quanto già eventualmente
versato al medesimo titolo, oltre le spese di giudizio liquidate nella medesima
sede. T.A.R. Calabria Catanzaro,
sez. I, 25 gennaio 2010, n. 37.
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