lunedì 6 febbraio 2017

Il giudizio di conto

Il giudizio di conto


Il giudizio di conto è disciplinato dagli artt. 44 e segg. del TU 1214/1934, con la Legge 19/1994 la giurisdizione è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali.A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 591.

La presentazione del conto costituisce in giudizio l'agente dell'amministrazione.
Sono considerati agenti: i tesorieri, i ricevitori, i cassieri, gli agenti incaricati di riscuotere, di conservare, di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori, anche se senza legale autorizzazione.
La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità, ex art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, mod. art. 3, L. 20 dicembre 1996, n. 639, e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio, dichiarando il difetto di giurisdizione, la sentenza della Corte dei conti, con la quale si era ritenuta estranea ai fini istituzionali dell'Agenzia spaziale italiana la partecipazione ad alcune manifestazioni, in quanto costituenti attività meramente autoreferenziali o, comunque, genericamente divulgative di informazioni sull'ente, senza tener conto che, ai sensi dell'art. 2, L. 30 maggio 1988, n. 186, istitutiva dell'Agenzia, è compito della stessa promuovere la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali.
Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2003, n. 6851, in Foro amm. CDS, 2003, 1525.3.1. La limitazione della responsabilità contabile.
Si tratta di una fase amministrativa che si può concludere col decreto di discarica.
Questo atto impedisce l'inizio del giudizio di conto ai sensi dell'art.84 della Legge di contabilità approvata con RD 2440/1923.


2.1. Il carattere inquisitorio del giudizio

Il giudizio di conto si instaura su istanza del pubblico ministero, le cui funzioni nelle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate da un procuratore regionale, per decreto da notificarsi all'agente nei casi tassativamente previsti di cessazione dell'agente ,di deficienze accertate ,di ritardo nella presentazione del conto.
Emerge il carattere inquisitorio del giudizio che nasce su iniziativa dei magistrati contabili inauditam alteram partem.
Il segretario della sezione trasmette i conti al magistrato relatore.
Questo istruisce la pratica chiedendo eventuali documenti che ritiene siano utili alla definizione del giudizio all'amministrazione o al contabile.
Se il conto è regolare trasmette gli atti al procuratore regionale per il decreto di discarico, ossia per l'emissione del decreto che approva il conto non ravvisando alcuna responsabilità contabile da parte dell'incaricato.
La giurisprudenza ha precisato che l'alterazione della documentazione di spesa rappresenta un elemento sintomatico, ma non è sufficiente di per sé a dimostrare l'esistenza del danno erariale, specie in presenza di elementi presuntivi che provano l'acquisto e la consegna dei beni previsti nei relativi progetti.
Nel caso in esame gli elementi probatori raccolti non consentono di addebitare al convenuto il danno in misura pari al valore delle false fatture in quanto risulta che i progetti di cooperazione sono stati portati avanti e che i beni e le forniture necessari alla loro attuazione sono pervenuti ai destinatari. Il convenuto, esperto privato in missione in Ruanda per conto del Ministero degli esteri era stato trovato in possesso di timbri falsi e documentazione commerciale relativa ad acquisti di beni e servizi per la cooperazione.
Corte Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 6 maggio 2003, n. 1034, in Riv. corte conti, 2003, f. 3, 200
Qualora il relatore concluda per la condanna, ovvero nel caso in cui il procuratore non condivida l'approvazione del conto da parte del relatore, il presidente fissa con l'atto di citazione l'udienza per la discussione del giudizio di conto, iscrivendo il conto nel ruolo delle udienze, ai sensi dell'art.33 del regolamento approvato con RD.1038/1933.
Per gli addebiti inferiori ai 5.000.000, come precisa l'art.5 della Legge 19/1993, si procede direttamente ad emettere un provvedimento di condanna , condizionato dall'accettazione del contabile che, in via alternativa, funge anche da citazione fissando la data d'udienza del normale giudizio di conto.

2.2. L'opposizione ed il giudizio

L'opposizione contabile si esercita nel termine di trenta giorni dalla decisione della sezione giurisdizionale regionale ,ai sensi dell'art.94 del RD 1038/1933.
Il ricorso depositato in segreteria viene trasmesso al procuratore regionale per le sue conclusioni, che sono notificate giudizialmente all'opponente .
Non esiste una fase istruttoria ,in quanto è già stata esperita d'ufficio prima del giudizio da parte del magistrato relatore , essa viene acquisita agli atti processuali con l'emissione dell'atto di citazione.
Il giudizio procede con il deposito della comparsa di risposta dell'opponente ,che non può disporre di mezzi istruttori.
Successivamente viene fissata l'udienza per il deposito delle conclusioni da parte del procuratore regionale.
La sezione giurisdizionale regionale della Corte investita della decisione può sempre disporre di mezzi istruttori ai sensi dell'art.14 del RD. 1038 citato.
Se il conto è nel frattempo depositato, il relatore predispone la relazione sul conto che può concludersi con decreto di discarico o con la richiesta di condanna.
In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione del giudizio.
All'udienza la sezione giurisdizionale regionale pronuncia la condanna del contabile ,ovvero ordina la formazione del conto d'uffico, con possibilità di alienare la cauzione di proprietà del contabile ai sensi dell'art.42 del Regolamento.

2.3. L'estinzione del giudizio

L'art.2 della Legge 20/1994 pone un termine al giudizio di conto, che si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto.
Il termine quinquennale per l'estinzione del giudizio di conto è interrotto dall'atto di contestazione delle irregolarità, elevato dalla stessa p.a. nei confronti dell'agente contabile. Corte Conti reg. Piemonte, sez. giurisd., 11 giugno 2002, n. 606, in Riv. corte conti, 2002, f. 3, 133.
In particolare la giurisprudenza ha affermato che la prescrizione della responsabilità contabile del tesoriere decorre non dalla data di scadenza del termine di presentazione del conto, ma dal momento della sua effettiva presentazione, giacché solo in tale modo l'amministrazione può avere conoscenza dei rapporti di debito a carico dei tesorieri ed agire di conseguenza. Conti Conti reg. Veneto, sez. giurisd., 17 settembre 1999, n. 490, in Riv. corte conti, 1999, f. 5, 75.
In carenza di atti processuali ,quali la relazione sul conto, prevista dall'art.29 del regolamento RD.1038/1933 ,ovvero qualora non siano state elevate contestazioni sul conto da parte dell'ammnistrazione o degli organi di controllo ,il giudizio si estingue.
L'estinzione del giudizio non preclude le azioni di accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.


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