Il giudizio di conto
Il
giudizio di conto è disciplinato dagli artt. 44 e segg. del TU 1214/1934, con
la Legge 19/1994 la giurisdizione è esercitata dalle sezioni giurisdizionali
regionali.A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa,
2008, 591.
La
presentazione del conto costituisce in giudizio l'agente dell'amministrazione.
Sono
considerati agenti: i tesorieri, i ricevitori, i cassieri, gli agenti
incaricati di riscuotere, di conservare, di maneggiare denaro pubblico o di
tenere in custodia valori, anche se senza legale autorizzazione.
La
Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare
la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico; ma,
per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta
accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato
all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico
amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di
cui la legge stabilisce l'insindacabilità, ex art. 1, comma 1, L. 14 gennaio
1994, n. 20, mod. art. 3, L. 20 dicembre 1996, n. 639, e può dare rilievo alla
non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo
nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi
rispetto ai fini.
Nella
fattispecie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio, dichiarando il difetto
di giurisdizione, la sentenza della Corte dei conti, con la quale si era
ritenuta estranea ai fini istituzionali dell'Agenzia spaziale italiana la
partecipazione ad alcune manifestazioni, in quanto costituenti attività
meramente autoreferenziali o, comunque, genericamente divulgative di
informazioni sull'ente, senza tener conto che, ai sensi dell'art. 2, L. 30
maggio 1988, n. 186, istitutiva dell'Agenzia, è compito della stessa promuovere
la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività
spaziali.
Cass.
civ., Sez. Un., 6 maggio 2003, n. 6851, in Foro amm. CDS, 2003,
1525.3.1. La limitazione della responsabilità contabile.
Si
tratta di una fase amministrativa che si può concludere col decreto di
discarica.
Questo
atto impedisce l'inizio del giudizio di conto ai sensi dell'art.84 della Legge
di contabilità approvata con RD 2440/1923.
2.1.
Il carattere inquisitorio del giudizio
Il
giudizio di conto si instaura su istanza del pubblico ministero, le cui
funzioni nelle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate da un
procuratore regionale, per decreto da notificarsi all'agente nei casi
tassativamente previsti di cessazione dell'agente ,di deficienze accertate ,di
ritardo nella presentazione del conto.
Emerge
il carattere inquisitorio del giudizio che nasce su iniziativa dei magistrati
contabili inauditam alteram partem.
Il
segretario della sezione trasmette i conti al magistrato relatore.
Questo
istruisce la pratica chiedendo eventuali documenti che ritiene siano utili alla
definizione del giudizio all'amministrazione o al contabile.
Se
il conto è regolare trasmette gli atti al procuratore regionale per il decreto
di discarico, ossia per l'emissione del decreto che approva il conto non
ravvisando alcuna responsabilità contabile da parte dell'incaricato.
La
giurisprudenza ha precisato che l'alterazione della documentazione di spesa
rappresenta un elemento sintomatico, ma non è sufficiente di per sé a
dimostrare l'esistenza del danno erariale, specie in presenza di elementi
presuntivi che provano l'acquisto e la consegna dei beni previsti nei relativi
progetti.
Nel
caso in esame gli elementi probatori raccolti non consentono di addebitare al
convenuto il danno in misura pari al valore delle false fatture in quanto
risulta che i progetti di cooperazione sono stati portati avanti e che i beni e
le forniture necessari alla loro attuazione sono pervenuti ai destinatari. Il
convenuto, esperto privato in missione in Ruanda per conto del Ministero degli
esteri era stato trovato in possesso di timbri falsi e documentazione
commerciale relativa ad acquisti di beni e servizi per la cooperazione.
Corte
Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 6 maggio 2003, n. 1034, in Riv. corte conti,
2003, f. 3, 200
Qualora
il relatore concluda per la condanna, ovvero nel caso in cui il procuratore non
condivida l'approvazione del conto da parte del relatore, il presidente fissa
con l'atto di citazione l'udienza per la discussione del giudizio di conto,
iscrivendo il conto nel ruolo delle udienze, ai sensi dell'art.33 del
regolamento approvato con RD.1038/1933.
Per
gli addebiti inferiori ai 5.000.000, come precisa l'art.5 della Legge 19/1993,
si procede direttamente ad emettere un provvedimento di condanna , condizionato
dall'accettazione del contabile che, in via alternativa, funge anche da
citazione fissando la data d'udienza del normale giudizio di conto.
2.2. L'opposizione
ed il giudizio
L'opposizione
contabile si esercita nel termine di trenta giorni dalla decisione della
sezione giurisdizionale regionale ,ai sensi dell'art.94 del RD 1038/1933.
Il
ricorso depositato in segreteria viene trasmesso al procuratore regionale per
le sue conclusioni, che sono notificate giudizialmente all'opponente .
Non
esiste una fase istruttoria ,in quanto è già stata esperita d'ufficio prima del
giudizio da parte del magistrato relatore , essa viene acquisita agli atti
processuali con l'emissione dell'atto di citazione.
Il
giudizio procede con il deposito della comparsa di risposta dell'opponente ,che
non può disporre di mezzi istruttori.
Successivamente
viene fissata l'udienza per il deposito delle conclusioni da parte del
procuratore regionale.
La
sezione giurisdizionale regionale della Corte investita della decisione può
sempre disporre di mezzi istruttori ai sensi dell'art.14 del RD. 1038 citato.
Se
il conto è nel frattempo depositato, il relatore predispone la relazione sul
conto che può concludersi con decreto di discarico o con la richiesta di
condanna.
In
tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione del giudizio.
All'udienza
la sezione giurisdizionale regionale pronuncia la condanna del contabile
,ovvero ordina la formazione del conto d'uffico, con possibilità di alienare la
cauzione di proprietà del contabile ai sensi dell'art.42 del Regolamento.
2.3. L'estinzione
del giudizio
L'art.2
della Legge 20/1994 pone un termine al giudizio di conto, che si estingue
decorsi cinque anni dal deposito del conto.
Il
termine quinquennale per l'estinzione del giudizio di conto è interrotto
dall'atto di contestazione delle irregolarità, elevato dalla stessa p.a. nei
confronti dell'agente contabile. Corte Conti reg. Piemonte, sez. giurisd., 11
giugno 2002, n. 606, in Riv. corte conti, 2002, f. 3, 133.
In
particolare la giurisprudenza ha affermato che la prescrizione della
responsabilità contabile del tesoriere decorre non dalla data di scadenza del
termine di presentazione del conto, ma dal momento della sua effettiva
presentazione, giacché solo in tale modo l'amministrazione può avere conoscenza
dei rapporti di debito a carico dei tesorieri ed agire di conseguenza. Conti
Conti reg. Veneto, sez. giurisd., 17 settembre 1999, n. 490, in Riv. corte
conti, 1999, f. 5, 75.
In
carenza di atti processuali ,quali la relazione sul conto, prevista dall'art.29
del regolamento RD.1038/1933 ,ovvero qualora non siano state elevate
contestazioni sul conto da parte dell'ammnistrazione o degli organi di
controllo ,il giudizio si estingue.
L'estinzione
del giudizio non preclude le azioni di accertamento della responsabilità
amministrativa o contabile.
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