Il giudizio
di responsabilità amministrativa e contabile.
Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di
responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore
dell'art. 1, ultimo comma, L. 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di
amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, essendo irrilevante il
fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il
raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura -
perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata
in tutto o in parte dal diritto privato. Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre
2003, n. 19667.
A.
TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 491.
La
responsabilità amministrativa è caratterizzata:
-
da un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato che
comprende anche i funzionari onorari ed i ministri.
-
da un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o dalla
inapplicazione della legge, che trova esimente solo nella forza maggiore ,quale
ad esempio la carenza organizzativa o l'organico insufficiente.
-
da un danno erariale patrimoniale derivante all'amministrazione, che sia
direttamente riconducibile all'evento.
La giurisprudenza ha affermato che costituisce fatto
dannoso la retribuzione liquidata in eccesso rispetto al dovuto. Corte Conti,
sez. III, 30 settembre 2002, n. 300/A, in Foro amm. CDS, 2002, 2238.
Costituisce inoltre danno erariale il pagamento di un
premio da parte del Comune, per la copertura assicurativa dei suoi dirigenti e
amministratori, per le ipotesi risarcitorie supportate da condanne della Corte
dei conti, in quanto ridonda ad esclusivo beneficio degli assicurati, in palese
conflitto con gli interessi propri dell'ente pubblico. Corte Conti reg. Umbria,
sez. giurisd., 10 dicembre 2002, n. 553, in Rass. giur. Umbra, 2003,
326.
Costituisce
fonte di responsabilità amministrativa da parte di un commissario straordinario
la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per realizzare un progetto che
comporti un rilevante impegno finanziario senza che vi sia stata una
corrispondente utilità per la collettività amministrata
L’amministratore
deve valutare l’effettiva utilità e attuabilità e non deve palesemente ed
ingiustificatamente travalicare i propri compiti istituzionali diretti al superamento
dell'emergenza, cui è conseguita la grave illegittimità dell'iniziativa,
"a fronte della quale si è avuto. Corte Conti reg. Campania, 27 dicembre
2007 n. 4174.
Sussiste
la responsabilità dei membri di una giunta comunale per le spese sostenute da una
società a prevalente partecipazione comunale per assunzioni di personale
sostanzialmente elusive del divieto di assunzioni nella p.a. ed in contrasto
con i criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Corte
Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 3 giugno 2008, n. 372.
E’
fonte di responsabilità anche l’assunzione di dirigenti privi di specifiche
competenze. Corte Conti reg. Lombardia, 8 aprile 2009.
E’ stata riconosciuta l’esenzione da responsabilità
amministrativo-contabile per le deliberazioni approvate dai componenti del
consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche non territoriale, ex
art. 1, comma 1 ter, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se, nella circostanza, essi si
sono in buona fede conformati agli atti istruttori effettuati dagli uffici
amministrativi e tecnici competenti. Corte Conti, sez. I, 1 aprile 2003, n.
115/A, in Riv. corte conti, 2003, f. 2, 100.
Il
danno non deve essere soggettabile a compensazione col benenficio che
l'amministrazione ne abbia eventualmente ricavato.
Il
giudizio non ha alcun rapporto con l'accertamento della illegittimità degli
atti dell'amministrazione.
I
rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio contabile sono di assoluta
autonomia in quanto non sono previste nè preclusioni, nè precedenze .
L'accertamento
della responsabilità amministrativa contabile prescinde dall'accertamento
dell'illegittimità degli atti dell'amministrazione.
Il
fatto illecito che provoca il danno nasce dagli effetti che l'atto
amministrativo ha prodotto.
Tali
effetti si sono potuti produrre proprio perchè l'atto non è stato annullato in
sede di controllo o in sede giurisdizionale e conserva la sua presunzione di
legittimità anche dopo il giudizio di responsabilità amministrativa. Corte
Conti,Sez.Riun.23-6-1992n.792, in Foro Amm. 1993,578.
L'art.
1 della Legge 20/1994 pone il termine di cinque anni per la prescrizione del
diritto al risarcimento.
Questi
decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ,ovvero dalla sua
scoperta.
Se
la prescrizione si matura per omissione di denuncia la responsabilità per danni
passa a chi non ha ottemperato all'obbligo di denunzia .
La
relativa prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui si è maturata la
precedente prescrizione .
L'art.5
della Legge 19/1994 ponendo nuove regole di procedura coll'istaurazione delle
sezioni giurisdizionali regionali tempera la natura inquisitoria del giudizio
attraverso l'introduzione di una fase preparatoria.
In
questa fase preparatoria il procuratore regionale invita il presunto responsabile
del dano a depositare entro trenta giorni dalla notifica della relativa
comunicazione le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
Successivamente
il procuratore deve emettere l'atto di citazione a giudizio ai sensi
dell'art.45 del Regolamento RD.1038/1933.
L'atto
di citazione a forma di ricorso con i contenuti dell 'art.1 del Regolamento
citato.
L'atto
deve contenere il nome, cognome , domicilio, residenza o dimora dell'attore e
del convenuto ,la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti
l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata .
Già
nella fase preparatoria il procuratore regionale può chiedere ai sensi
dell'art.5 della Legge 19/1994 il sequestro conservativo dei mobili e immobili
del convenuto .
Il
presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto
motivato sulla richiesta contestualmente alla fissazione dell'udienza di
trattazione con termine massimo di trenta giorni per la notifica.
In
carenza di tali adempimenti il decreto che dispone il sequestro
è
illegittimo.
Il
giudizio prosegue con le norme di trattazione esaminate nel giudizio di conto.
3.1.
La limitazione della responsabilità contabile.
La
tendenza legislativa che aumenta il controllo interno di gestione, vedi ad
esempio il D.L.vo 29/1993 che introduce i controllo sulla produttività e una
maggiore responsabilità amministrativa, con conseguente valorizzazione della
autonomia operativa, hanno comportato una forte limitazione della
responsabilità di conto degli amministratori, nonostante le proteste dei
magistrati della Corte dei Conti, che hanno visto una conseguente riduzione del
loro ruolo, colla riforma introdotta col D.L. 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito con modificazioni, nella L. 2 dicembre 1996, n..
La
limitazione della azione di responsabilità si articola sui seguenti punti
principali.
La
responsabilità contabile è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo
o colpa grave, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 543/1996.
La
Corte invero ha limitato l’intervento del giudice contabile impedendo la
sostituzione delle scelte proprie dello stesso giudice con quelle dell’autorità
amministrativa, Corte Conti 3 giugno 1996 n. 30, ma la limitazione operata dal
legislatore appare assai limitativa dell’operato della Corte, anche se è
demandato ad essa medesima di determinare a livello interpretativo i suoi
confini.
E’
esclusa l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori locali
per la mancata copertura dei costi minimi dei servizi.
E’
consentito procedere solo per gli atti successivi al gennaio 1994 nei confronti
di amministratori responsabili di danni compiuti ad amministrazioni diverse da
quelle di appartenenza.
La
responsabilità solidale opera verso i soli concorrenti che abbiano conseguito
un illecito arricchimento abbiano agito con dolo.
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