lunedì 6 febbraio 2017

Il giudizio di responsabilità amministrativa e contabile.

 Il giudizio di responsabilità amministrativa e contabile.

Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, L. 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667.
A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 491.

La responsabilità amministrativa è caratterizzata:
- da un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato che comprende anche i funzionari onorari ed i ministri.
- da un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o dalla inapplicazione della legge, che trova esimente solo nella forza maggiore ,quale ad esempio la carenza organizzativa o l'organico insufficiente.
- da un danno erariale patrimoniale derivante all'amministrazione, che sia direttamente riconducibile all'evento.
La giurisprudenza ha affermato che costituisce fatto dannoso la retribuzione liquidata in eccesso rispetto al dovuto. Corte Conti, sez. III, 30 settembre 2002, n. 300/A, in Foro amm. CDS, 2002, 2238.
Costituisce inoltre danno erariale il pagamento di un premio da parte del Comune, per la copertura assicurativa dei suoi dirigenti e amministratori, per le ipotesi risarcitorie supportate da condanne della Corte dei conti, in quanto ridonda ad esclusivo beneficio degli assicurati, in palese conflitto con gli interessi propri dell'ente pubblico. Corte Conti reg. Umbria, sez. giurisd., 10 dicembre 2002, n. 553, in Rass. giur. Umbra, 2003, 326.

Costituisce fonte di responsabilità amministrativa da parte di un commissario straordinario la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per realizzare un progetto che comporti un rilevante impegno finanziario senza che vi sia stata una corrispondente utilità per la collettività amministrata
L’amministratore deve valutare l’effettiva utilità e attuabilità e non deve palesemente ed ingiustificatamente travalicare i propri compiti istituzionali diretti al superamento dell'emergenza, cui è conseguita la grave illegittimità dell'iniziativa, "a fronte della quale si è avuto. Corte Conti reg. Campania, 27 dicembre 2007 n. 4174.
Sussiste la responsabilità dei membri di una giunta comunale per le spese sostenute da una società a prevalente partecipazione comunale per assunzioni di personale sostanzialmente elusive del divieto di assunzioni nella p.a. ed in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Corte Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 3 giugno 2008, n. 372.
E’ fonte di responsabilità anche l’assunzione di dirigenti privi di specifiche competenze. Corte Conti reg. Lombardia, 8 aprile 2009.

E’ stata riconosciuta l’esenzione da responsabilità amministrativo-contabile per le deliberazioni approvate dai componenti del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche non territoriale, ex art. 1, comma 1 ter, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se, nella circostanza, essi si sono in buona fede conformati agli atti istruttori effettuati dagli uffici amministrativi e tecnici competenti. Corte Conti, sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A, in Riv. corte conti, 2003, f. 2, 100.
Il danno non deve essere soggettabile a compensazione col benenficio che l'amministrazione ne abbia eventualmente ricavato.
Il giudizio non ha alcun rapporto con l'accertamento della illegittimità degli atti dell'amministrazione.
I rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio contabile sono di assoluta autonomia in quanto non sono previste nè preclusioni, nè precedenze .
L'accertamento della responsabilità amministrativa contabile prescinde dall'accertamento dell'illegittimità degli atti dell'amministrazione.
Il fatto illecito che provoca il danno nasce dagli effetti che l'atto amministrativo ha prodotto.
Tali effetti si sono potuti produrre proprio perchè l'atto non è stato annullato in sede di controllo o in sede giurisdizionale e conserva la sua presunzione di legittimità anche dopo il giudizio di responsabilità amministrativa. Corte Conti,Sez.Riun.23-6-1992n.792, in Foro Amm. 1993,578.
L'art. 1 della Legge 20/1994 pone il termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento.
Questi decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ,ovvero dalla sua scoperta.
Se la prescrizione si matura per omissione di denuncia la responsabilità per danni passa a chi non ha ottemperato all'obbligo di denunzia .
La relativa prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui si è maturata la precedente prescrizione .
L'art.5 della Legge 19/1994 ponendo nuove regole di procedura coll'istaurazione delle sezioni giurisdizionali regionali tempera la natura inquisitoria del giudizio attraverso l'introduzione di una fase preparatoria.
In questa fase preparatoria il procuratore regionale invita il presunto responsabile del dano a depositare entro trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
Successivamente il procuratore deve emettere l'atto di citazione a giudizio ai sensi dell'art.45 del Regolamento RD.1038/1933.
L'atto di citazione a forma di ricorso con i contenuti dell 'art.1 del Regolamento citato.
L'atto deve contenere il nome, cognome , domicilio, residenza o dimora dell'attore e del convenuto ,la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata .
Già nella fase preparatoria il procuratore regionale può chiedere ai sensi dell'art.5 della Legge 19/1994 il sequestro conservativo dei mobili e immobili del convenuto .
Il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato sulla richiesta contestualmente alla fissazione dell'udienza di trattazione con termine massimo di trenta giorni per la notifica.
In carenza di tali adempimenti il decreto che dispone il sequestro
è illegittimo.
Il giudizio prosegue con le norme di trattazione esaminate nel giudizio di conto.

3.1. La limitazione della responsabilità contabile.

La tendenza legislativa che aumenta il controllo interno di gestione, vedi ad esempio il D.L.vo 29/1993 che introduce i controllo sulla produttività e una maggiore responsabilità amministrativa, con conseguente valorizzazione della autonomia operativa, hanno comportato una forte limitazione della responsabilità di conto degli amministratori, nonostante le proteste dei magistrati della Corte dei Conti, che hanno visto una conseguente riduzione del loro ruolo, colla riforma introdotta col D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, nella L. 2 dicembre 1996, n..
La limitazione della azione di responsabilità si articola sui seguenti punti principali.
La responsabilità contabile è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 543/1996.
La Corte invero ha limitato l’intervento del giudice contabile impedendo la sostituzione delle scelte proprie dello stesso giudice con quelle dell’autorità amministrativa, Corte Conti 3 giugno 1996 n. 30, ma la limitazione operata dal legislatore appare assai limitativa dell’operato della Corte, anche se è demandato ad essa medesima di determinare a livello interpretativo i suoi confini.
E’ esclusa l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura dei costi minimi dei servizi.
E’ consentito procedere solo per gli atti successivi al gennaio 1994 nei confronti di amministratori responsabili di danni compiuti ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
La responsabilità solidale opera verso i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento abbiano agito con dolo.


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