Il
giudizio di ottemperanza.
Il giudizio di
ottemperanza risponde all'esigenza di garantire che l'azione amministrativa si
conformi ad una decisione vincolante del giudice amministrativo od ordinario.
Nel giudizio di
ottemperanza è ammesso l'esame nel merito.
Il giudice deve
approfondire anche i motivi di opportunità che possono meglio indicare le
modalità per l'esecuzione del giudicato, poiché esso ha la funzione di
individuare l'azione più opportuna fra quelle possibili con i limiti derivanti
dai motivi di interesse pubblico che regolano l'azione amministrativa.
L’art. 112, comma
2, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., precisa che
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze
del giudice amministrativo passate in giudicato. La giurisprudenza precedente
ha precisato che il giudizio di cognizione per la dichiarazione di
illegittimità del silenzio inadempimento della pubblica amministrazione e il
relativo giudizio di ottemperanza per la pronuncia positiva confluiscono in un giudizio
unitario, posto che la sequenza tra i due giudizi è assorbita in un unico
procedimento e la nomina del commissario ad
acta su istanza di parte è consentita già al momento dell'emissione della
sentenza declaratoria dell'illegittimità. T.A.R. Piemonte
Torino, sez. I, 19 dicembre 2008, n. 3148.
b) delle sentenze esecutive e degli altri
provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo. Le sentenze rese in primo grado dal
g.a. sono esecutive
ancorché appellate e, per l'esecuzione delle decisioni non sospese dal
Consiglio di Stato, il T.A.R. esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato .
Nell'estendere all'esecuzione delle sentenze di primo
grado i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato ha conferito
concretezza alla nozione di esecutività delle pronunce giurisdizionali del g.a.
indipendentemente dal passaggio in giudicato, accostando all'obbligo
dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato quello, più generale, di dare
esecuzione alle pronunce giurisdizionali e, in funzione di ciò, accentuando la
natura "esecutiva" del processo di ottemperanza. Sicché è stato riconosciuto che anche
nei confronti della sentenza di primo grado non sospesa in grado di appello,
può essere richiesta l'ottemperanza. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6 maggio 2009,
n. 2376;
c) delle
sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati,
del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della
pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al
giudicato;
d) delle
sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati,
di quei giudici davanti ai quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza,
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione
di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
e)
dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda
il caso deciso, al giudicato.
La
giurisprudenza amministrativa dominante è nel senso dell'esperibilità del
rimedio dell'ottemperanza avverso il lodo omologato rimasto ineseguito dalla
Pubblica Amministrazione. Si osserva, infatti, che con l'omologazione del lodo,
in virtù del decreto di esecutività del Tribunale previsto dall'art. 825
c.p.c., si verrebbe ad operare «una sintesi» tra la decisione arbitrale di
genesi privata, in quanto riconducibile alle clausole contrattuali
appositamente dirette a sottrarre la controversia alla giurisdizione del
giudice ordinario, e l'imperatività tipica della sentenza emessa all'autorità
giudiziaria, alla quale il lodo arbitrale, una volta reso esecutivo nella
suindicata forma, viene a rendersi equivalente quanto agli effetti, per
espressa previsione normativa. G. IANNI, Ottemperanza
e arbitrato: è possibile promuovere ricorso ex art. 27 r.d. n. 1054 del 1924
per l'attuazione, nei confronti della p.a. inadempiente, del lodo arbitrale
dichiarato esecutivo dall'autorità giudiziaria?, in Giur. Merito, 2010, 2, 519.
Può essere proposta anche azione di condanna
al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il
passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni
derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
Il correttivo
D.L.vo 195/2011, art.1, lett. dd), elimina la disposizione che consentiva di
proporre nel giudizio di ottemperanza
l’azione di risarcimento autonoma, ai sensi dell'art. 114. Comma 4,, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104.
Detta azione
connessa all’originario giudizio di cognizione, non dipendente dal fatti in sé
dell’ottemperanza, era già stata ridimensionata dalla giurisprudenza in
applicazione della regola basilare del doppio grado di giudizio.
E’ stato
affermato che nel processo amministrativo è inammissibile, anche dopo l'entrata
in vigore del codice del processo amministrativo, l'istanza risarcitoria ex
art. 112, comma 4, c.p.a. formulata per la prima volta e portata direttamente
alla cognizione del Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza.
Nella
fattispecie nessuna documentata e motivata domanda di risarcimento del danno né
specifica azione di condanna erano state proposte in precedenza e, quindi,
nessun giudicato si era formato su una pronuncia di condanna sul punto emessa
nel relativo giudizio cognitorio. Consiglio Stato, sez. III, 05/05/2011, n.
2693.
G. FONDERICO ,
Il c.p.a. un anno dopo, Guida Dir. Dossier, 2011,9,12
1.1
Il
giudice competente.
La legge fissa
la competenza del TAR e del Consiglio di Stato in relazione al fatto che
l'attività svolta dall'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia o
meno nei limiti della circoscrizione del T.A.R.
Il T.A.R. è
competente all'ottemperanza delle sue decisioni confermate in appello.
L’art. 113,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., precisa
che il ricorso si propone, nel caso di sentenze passate in giudicato e
sentenze esecutive, al giudice che ha emesso il provvedimento della cui
ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale
anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia
lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo
grado.
Nei casi sentenze emesse dal giudice ordinario di giudici speciali
e dei lodi arbitrali, il ricorso si propone al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza
di cui è chiesta l'ottemperanza.
1.2
Il
ricorso. Le modalità.
L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio
definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta ; l'azione
si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della
sentenza.
Non
è più
prevista come condizione di ammissibilità la preventiva messa in mora
dell'amministrazione.
La
giurisprudenza precedente aveva dichiarato inammissibile il ricorso volto ad
ottenere l'esecuzione del giudicato, ove lo stesso non sia stato preceduto dal propedeutico
atto di diffida e messa in mora previsto dagli artt. 90 e 91, r.d. n. 642 del
1907 ora abrogati, tutte le volte in cui la volontà di non dare esecuzione alla
sentenza da parte della p.a. obbligata non emerga inequivocabilmente aliunde,
nel qual caso, l'adempimento previsto dai citati articoli risulterebbe
certamente ultroneo. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 13 ottobre 2008, n. 1813.
Al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si
chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato, ex art. 114, D.L.vo 2 luglio
2010, n.104, cod. proc. amm.
1.3
La
sentenza.
Il giudizio di
ottemperanza non è un giudizio di esecuzione, o quanto meno questo non è
l'aspetto preminente, esso può pertanto definirsi giudizio di cognizione.
Scopo del
giudizio non è quello di conseguire forzatamente la pretesa su cui
l'amministrazione è rimasta soccombente, ma deve dare al giudice la possibilità
di decidere, in relazione al pubblico interesse, quale sia la forma più congrua
per la esecuzione del giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, in altri
termini, il giudice amministrativo può adottare una statuizione analoga a
quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo
eventuali problemi interpretativi che comunque sarebbero devoluti alla sua
giurisdizione. Cons.
St., sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563.
Il giudice, in
caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina
l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la
determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione
dello stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara
nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; la dottrina ha precisato che il D.L.vo 2 luglio 2010
n. 104 , pur non
prevedendo espressamente una specifica azione di accertamento, conferma la
normativa e l’evoluzione giurisprudenziale in tema di disapplicazione
incidentale dell’atto nullo da parte del giudice amministrativo. Pertanto,
qualsiasi atto amministrativo adottato in “difetto assoluto di attribuzione” in
ragione della sua “violazione o elusione del giudicato”, non è in grado di
intercettare ed affievolire la pretesa sostanziale del ricorrente al bene della
vita consentito dall’esecuzione del giudicato, imponendo al Giudice
dell’ottemperanza, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva estesa al
merito, di accertare incidentalmente la sua ”nullità” e di procedere oltre. T.A.R. Lazio Roma, sez.
II, 13 ottobre 2010, n. 32787;
c) nel caso di
ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti,
determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in
violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti
che ne derivano;
d) nomina, ove
occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che ciò
sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa,
su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione
del giudicato ; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
Se è chiesta
l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
La giurisprudenza,
rilevato che il giudice amministrativo
può stabilire i criteri in base ai quali l'Amministrazione deve proporre in
favore dell'avente titolo il pagamento della somma entro un congruo termine, ha
previsto che, qualora permanga il disaccordo, le parti possano rivolgersi
nuovamente al giudice per la determinazione delle somme dovute nelle forme del
giudizio di ottemperanza.
Cons. Stato ,
sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038.
Il giudice decide
con sentenza in forma semplificata, ex
art. 114, D.L.vo 2 luglio
2010, n.104, cod. proc. amm.
Il correttivo
D.L.vo 195/2011, art.1, lett. dd) precisa la disciplina dell’impugnazione degli
atti formati nel giudizio di ottemperanza.
La norma
distingue fra le parti del giudicato ed i terzi
Le parti possono
proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato,
previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni.
I terzi estranei
al giudicato possono impugnare gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza
con il rito ordinario, ai sensi dell'articolo 29, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104.
G. FONDERICO , Il c.p.a. un anno dopo,
in Guida Dir. Dossier, 2011,9,12
1.4
La
nomina di un commissario ad acta.
Il giudizio di
ottemperanza può sfociare nella nomina di un commissario ad acta che
deve procedere, in via sostitutiva dell'amministrazione, a compiere quegli atti
amministrativi disposti dal giudice amministrativo.
L'attività del
commissario è imputabile all'amministrazione sostituita.
Contro di essa
sono esperibili i rimedi giurisdizionali, ferma restando la competenza del
giudice del giudizio di ottemperanza.
L'attività del
commissario costituisce logica prosecuzione del giudizio di ottemperanza, per
cui non appare sostenibile la tesi di chi afferma che l'atto amministrativo è
impugnabile di per se stesso.
Il giudizio di
ottemperanza ha per oggetto la richiesta di chi ha già ottenuto una favorevole
pronuncia del giudice ordinario o del giudice amministrativo, a che
l'amministrazione ottemperi al giudicato.
1.5)
Ammissibilità della domanda risarcitoria nel giudizio di ottemperanza.
La giurisprudenza
precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo
escludeva la possibilità di proporre domanda e risarcitorie nel giudizio di
ottemperanza del giudicato.
Essa ha affermato
che il ricorrente, che in sede di decisione giurisdizionale non aveva ottenuto
dal giudice adito il risarcimento del danno richiesto, non può riproporre con
un giudizio di ottemperanza il petitum
che gli era stato espressamente negato dalla sentenza ottemperanda, ostandovi
non solo il principio del ne bis in idem,
ma anche e soprattutto la limitazione tipica del giudizio di ottemperanza, che
nulla può aggiungere alla decisione di cui si chiede l'esecuzione. Consiglio Stato,
sez. V, 21 maggio 2010, n. 3218.
Un indirizzo
giurisprudenziale ha ammesso che il
risarcimento del danno possa essere richiesto
per la prima volta nel giudizio
di ottemperanza qualora si abbia la prolungata inerzia della amministrazione in
ordine alla esecuzione di una decisione.
La conseguente
instaurazione della controversia per l'ottemperanza del giudicato
amministrativo, conclusasi in senso favorevole, ma resa vana dall'atteggiamento
dilatorio della p.a. che ha impedito il soddisfacimento della pretesa del
ricorrente, è fonte di responsabilità della amministrazione. Essa comporta il
risarcimento del danno e la quantificazione può essere rimessa a una
valutazione equitativa da tenersi direttamente nel giudizio di ottemperanza.
Cons.
giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 19
gennaio 2010, n. 21.
La materia è stata
normata dall’art. 112, D. L. vo 104/2010, che ammette la possibilità di
proporre con l’azione di ottemperanza
anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione
e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché
azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione
o elusione del giudicato.
La giurisprudenza
ha precisato che la domanda di risarcimento può essere però presentata solo nel
giudizio di ottemperanza posti innanzi al T.A.R. e non in quelli concernenti un
giudicato formatosi su sentenza del Consiglio di Stato poiché in tal caso non
sarebbe rispettato il principio del doppio grado di giudizio. Cons. Stato, Sez.
V, 21 gennaio 2011, n. 2031.
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