L’azione
ad exhibendum in pendenza del
processo amministrativo.
L’azione
in materia di accesso è stata esaminata nella voce Accesso al procedimento
amministrativo cui si rinvia.
Il
presente paragrafo esamina invece i rapporti tra l’azione ad exhibendum ed il processo amministrativo
Un collegamento tra
rimedio giurisdizionale e fase dell’accesso è sancita dall’art. 116, comma 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., che consente di
porre l’impugnativa sull’accesso in pendenza di ricorso giurisdizionale.
La giurisprudenza
ha precisato che la norma si riferisce, per il tenore letterale della
disposizione da ultimo richiamata, ai soli giudizi pendenti davanti al giudice
amministrativo. La limitazione della ammissibilità delle domande di accesso in
corso di causa ai soli giudizi pendenti innanzi alla giurisdizione
amministrativa si spiega, sul piano logico, con il fatto che il giudice
amministrativo, adito per l’accesso, non potrebbe – al di fuori del proprio
ambito giurisdizionale - compiere la valutazione di inerenza della domanda al thema probandum che risulta propedeutica
alla delibazione di fondatezza o meno della domanda stessa . E’ evidente che
tale valutazione è di competenza del giudice che procede, secondo le peculiari
regole processuali, e segnatamente istruttorie, che ne regolano la specifica
attività. T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 30 dicembre 2010, n. 14412.
Altra
giurisprudenza afferma , invece che non è preclusa l'instaurazione del giudizio
sull'accesso ai documenti dalla pendenza di un giudizio civile, nella cui sede
l'ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal giudice
ordinario mediante ordine istruttorio ex
art. 210 c.p.c. oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. essa rileva
l'autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli art. 22 e ss.
l. n. 241 del 1990 rispetto alla posizione che l'interessato intende difendere
con altro giudizio e della relativa azione posta dall'ordinamento a tutela del
diritto di accesso. Diversamente opinando, ciò si tradurrebbe in una
illegittima limitazione del diritto di difesa delle parti, con conseguente
lesione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, pure
espressamente richiamato all'art. 1 del codice del processo amministrativo di
cui al d.lg. 2 luglio 2010 n. 104. T.A.R. Lazio
Roma, sez. I, 02/12/2010, n. 35020.
In pendenza
di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso può essere
proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e
agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il
giudizio.
Il ricorso è
incidentale rispetto al ricorso principale. Esso comunque una volta attivato è
considerato dalla giurisprudenza uno strumento di impugnazione autonomo. La
domanda è indipendente dalla sorte del procedimento principale e deve essere
esaminata indipendentemente dall’esito di quel procedimento. Cons. St. 12 marzo
2010, n. 1470.
Si tratta di un giudizio sul
rapporto ossia della spettanza della richiesta di esibizione dei documenti con
la possibile condanna amministrazione soccombente ad un facere cioè alla esibizione dei documenti richiesti. A. CORRADO, Tempi
dimezzati per il deposito dei ricorsi. L’accesso apre il capitolo dei riti
speciali, in Giuda Dir. , 2010,
n. 33, 50.
Il legislatore
ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui
l’esperibilità dell’actio ad exhibendum doveva ritenersi esclusa in
pendenza di giudizio, in quanto si riteneva che il diritto di accesso non
potesse riguardare l’acquisizione del materiale probatorio necessario nel
processo amministrativo sottratto alla disponibilità della parte. F.
CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo 2004, 1966.
La decisione
presuppone un duplice accertamento: da un lato, la sussistenza delle condizioni
legittimanti l'accesso ai sensi delle generali previsioni di cui alla L. 241
del 1990, dall'altro, l'astratta pertinenza dei documenti all'oggetto del
giudizio pendente.
Il legislatore
intende il processo già pendente non già quale mero contenitore al cui interno
inserire, per pure ragioni di economia processuale, un diverso ed autonomo
subprocedimento, bensì, al contrario, come vertenza principale rispetto alla quale
va effettuata la suddetta valutazione di pertinenza della documentazione non
ottenuta in prima battuta dall'amministrazione. Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5450, Foro Amm.
Cons. St., 2002, 2546.
La
giurisprudenza ha precisato che qualora l’istanza di accesso sia del tutto
strumentale alla azione giurisdizionale esperita dinanzi al T.A.R., la
impugnativa per l'accesso deve essere proposta nell'ambito del predetto
giudizio e non già con altro autonomo ricorso.
La facoltà di
accedere alla documentazione in sede di istruttoria sul ricorso già pendente
non preclude all'interessato di esperire la specifica actio ad exhibendum;
ma la scelta tra l'una e l'altra via processuale non può essere rimessa al mero
arbitrio del soggetto, dovendo invece sussistere - in relazione alle diverse
finalità cui sono preordinati i due procedimenti - i presupposti propri di
ciascuno di essi.
La giurisprudenza
ha chiarito che quando il soggetto intenda acquisire la documentazione che a
lui occorre per comprovare la illegittimità di un provvedimento della
amministrazione - già oggetto di un giudizio pendente - la impugnativa del
diniego di accesso opposto dalla Amministrazione deve trovare la sua sede
naturale nell'ambito dello stesso giudizio, mentre l'azione ex art. 25, L. 241/1990, si porrebbe in
conflitto con le esigenze di concentrazione e di economia processuale e
concreterebbe inoltre un abuso dello strumento giuridico. Cons. St.,
sez. VI, 20 febbraio 2002, n. 1036, Foro
Amm. Cons. St., 2002, 482.
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