4.
Il giudizio in materia di pensione. Il giudice unico.
In
materia di pensioni la Corte ha giurisdizione senza che vi sia riserva
costituzionale.
Un
primo problema è quello di identificare l'esatto confine della giurisdizione
che si trova a confine quella del giudice amministrativo.
La
giurisdizione, attribuita dall'art.3 della Legge 19/1994 alle sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, riguarda tutte le controversie
sui provvedimenti definitivi di liquidazione di pensioni a carico totale e
parziale dello Stato ai sensi dell'art.62 del RD 1214/1934 . A. TRAVI, Formulario
annotato della giustizia amministrativa, 2008, 616.
Questi
provvedimenti possono incidere sia sull'an sia sul quantum del diritto a
pensione .
Rientrano in generale nella giurisdizione della Corte
dei conti, prevista dagli artt. 13 e 62, T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, non solo
le controversie attinenti al diritto a pensione, ma anche quelle connesse, pur
se implicanti il sindacato di poteri discrezionali dell'amministrazione, quali
quelle relative alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte a titolo di
pensione. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9178.
La
Corte ha giurisdizione sulle questioni relative al riscatto dei servizi utili
al calcolo della pensione.
La
giurisdizione riguarda anche provvedimenti che riducano o disconoscano il
diritto a pensione ,anche se adottati per recuperare emolumenti già liquidati.
Cass.6-11-1989
n.4623 in Cons.stato,1990,II,293.
La
Corte non ha giurisdizione sui provvedimenti amministrativi relativi al
rapporto di impiego inerenti allo status dell'impiegato ,divenuti definitivi
per mancata impugnativa davanti al giudice amministrativo competente in via
esclusiva su tali rapporti .
La
Corte può solo valutare l'idoneità di questi atti amministrativi per gli
effetti che spiegano sul trattamento pensionistico .
Corte
Conti, Reg. Sic. 24-5-1989 n.81.
Cass. 10-1-1984n.168 in Foro It.1984,1304.
Trattandosi
di diritto imprescrittibile ,salva la prescrizione quinquennale per i ratei
maturati e non richiesti, il termine per ricorrere fissato dal legislatore è
stato dichiarato illegittimo.
Corte
cost. 16-1-1976 n.8 ,in Riv.Corte Conti,1976,232.
1
Allo
scopo di soddisfare l’esigenza di eliminare l’arretrato accumulato è stato
prevista, dall’art. 5, L. 205/2000, l’istituzione del giudice unico delle
pensioni.
In
tale materia, pertanto, la Corte giudica in composizione monocratica,
attraverso un magistrato assegnato alla sessione giurisdizionale competente per
territorio in funzione di giudice unico.
4.1.
Il ricorso
Il
giudizio in materia di pensione è regolato dal TU. agli artt.
63
e segg. ed è integrato dall'art.6 della Legge 19/1994.
Il
giudizio è introdotto dal ricorso che deve contenere a pena di inammissibilità
l'indicazione della sezione ggiurisdizionale adita, l'esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e le relative conclusioni.
Il
ricorso può essere proposto senza patrocinio legale ,senza godere della
discussione orale in udienza ,ai sensi dell'art.6 comma 5 della Legge 19/1994.
Esso
deve essere presentato a pena di inammissibilità contro il provvedimento
definitivo di liquidazione di pensione .
Il
termine di decadenza di presentazione del ricorso decorrente dal provvedimento
di concessione o rifiuto di pensione è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo poichè il diritto a pensione è imprescrittibile.
Corte
Cost. 6-1-1976 n.8,in Riv.Corte Conti,1976,232.
A
seguito del deposito del ricorso ,i cui termini non sono più perentori dopo
l'intervento della suprema Corte, l'amministrazione competente se statale,a
richiesta della segreteria deve depositare ,entro trenta giorni, i documenti in
base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato.
Se
l'amministrazione è diversa dallo Stato ,il ricorso deve essere notificato a
questa ed a chi ne ha interesse, prima dell'udienza di trattazione ,con
rispetto dei termini di comparizione ,a pena di improcedibilità , ai sensi
dell'art.81 del Regolamento.
Ai
sensi del precedente regolamento art.75 il ricorso ed i documenti erano
trasmessi al procuratore regionale ,che svolte le indagini trasmetteva
giudizialmente al ricorrente le proprie conclusioni, salvo poi richiedere la
fissazone dell'udienza di trattazione.
La
L. 19/1994 all'art.6, comma 3, dispone che il presidente della sezione
giurisdizionale regionale fissi l'udienza per la trattazione designando il
magistrato relatore.
Il
giudice unico deve disporre il proprio calendario e con decreto fissare la
trattazione dei relativi giudizi, ex art. 42, L.69/2009. Per la dottrina
con detta disposizione viene meno il controllo del Presidente del Tribunale con
il rischio di creare eterogenei calendari di udienza e con possibili ulteriori
ritardi nella formazione del ruolo. M. ORICCHIO, Corte dei Conti.
Procedimenti previdenziali verso giudici unici, Guida Dir., 2009, n. 28,
632
La
data dell'udienza è comunicata a cura della segreteria con preavviso di almeno
sessanta giorni alle parti costituite che possono produrre memorie e documenti
fino a dieci giorni prima dell'udienza a pena di irricevibilità.
La
trattazione della causa si svolge secondo le norme del giudizio di conto, prima
esaminate.
L’art.
5, L. 205/2000, semplifica, inoltre, lo svolgimento del giudizio pensionistico
rendendo operativi in tale giudizio gli artt. 420, 421, 429, 430, 431 del
c.p.c. in materia di controversie sul lavoro.
In
base a tali disposizioni il giudice delle pensioni può interrogare liberamente
le parti - tentando la conciliazione della lite, ex art. 420 c.p.c. -
esercitare i poteri istruttori - assegnando termini per la regolarizzazione
degli atti - e ammettere in qualsiasi momento i mezzi di prova, ex art.
421 c.p.c.; può inoltre pronunciare sentenza nella stessa udienza di
discussione - dando lettura del dispositivo della sentenza, ex art. 429
c.p.c., depositare sentenza in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia
con immediata comunicazione alla parti a mezzo della stessa segreteria, ex
artt. 430 e 431 del c.p.c. T. MIELE, Sulle pensioni Corte dei Conti in
monocratica, in Guida Dir., 2000, n. 30, 61.
4.2. La fase
cautelare.
Nel
giudizio pensionistico è prevista, dall’art. 6, L. 21 marzo 1953, 161, la fase
cautelare nella quale è possibile chiedere, qualora vi sia pericolo di grave
danno e il ricorso sia fondato, la sospensione del provvedimento impugnato.
La
fase cautelare prima riservata al giudice collegiale è affidata ora al giudice
unico.
Coerentemente
per la dottrina essa è riservata al giudice monocratico. Ad esso è assegnata
solo la decisione: il collegio, invece, si pronuncia in ordine all’eventuale
reclamo presentato da una delle parti avverso il provvedimento del giudice
singolo, ai sensi degli artt. 669 bis e segg., c.p.c. M. ORICCHIO, Corte
dei Conti. Procedimenti previdenziali verso giudici unici, in Guida Dir.,
2009, n. 28, 634
La
fattispecie più frequente si realizza nel caso in cui il cittadino - che si
ritenga ingiustamente leso da un provvedimento della pubblica amministrazione,
come ad esempio nel caso di recupero di un indebito - pensi di subire un danno
grave ed irreparabile nelle more di definizione del giudizio di merito.
In
tal caso il ricorrente può legittimamente richiedere al giudice monocratico di
disporre la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
La
giurisprudenza ha affermato che l'indagine affidata al giudice della sospensione,
circa l'esistenza del fumus boni iuris del gravame, consiste non tanto
nell'esame della probabilità di esito favorevole del giudizio quanto nella
valutazione sommaria della non manifesta infondatezza di esso.
L’esercizio
della tutela cautelare presuppone, infatti, l'instaurazione, con un grado
minimo di attendibilità, del processo principale contro l'atto che si assume
invalido. Corte Conti, sez. IV, 23 marzo 1992, n. 78816, in Riv. corte conti,
1992, fasc. 3, 155.
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