sabato 4 febbraio 2017

Il permesso di costruire

Il permesso di costruire. La riforma del T.U. 380/2001.

Il T.U. sull’edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, definisce le categorie di interventi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e che sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire.
Esso riduce a due i provvedimenti che consentono la realizzazione di opere edilizie: il permesso di costruire disciplinato dall’art. 10 e segg., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la denuncia di inizio di attività, regolata dall’art. 22, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Gli interventi per i quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire sono i seguenti:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, secondo la modifica portata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L.vo 301/2002, e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Tali interventi possono essere facoltativamente soggetti a d.i.a., vedi par. 4.1.

Tali definizioni sono ulteriormente precisate dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Dette disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non si adeguano al dettato normativo, ex art. 2, 3° co., del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Le leggi regionali – come ad esempio la L.R. Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, e la L.R. Lombardia 18 novembre 1999, n. 22, confermata dalla L.R. Lombardia 16 febbraio 2000, n. 193 - che hanno notevolmente esteso l’ambito di efficacia della denuncia di inizio di attività in materia edilizia fino al punto di sostituire la concessione edilizia, P. MANTINI, L’urbanistica tra riforma costituzionale incrementale e autonomia amministrativa, in Riv. Giur. Ed., 2001, II, 118, devono, pertanto, adeguarsi alla nuova normativa.

3.1. Il procedimento di rilascio. Lo sportello unico.

Il procedimento di rilascio del permesso di costruire è previsto dall’art. 20, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il T.U. trasforma in regolamentari alcune disposizioni prima legislative, con l’obiettivo di ridurre i tempi procedimentali secondo la delega di cui all’art. 7, 2° co., lett. a), L. 50/1999, mod. art. 1, 6° co., lett. e), L. 340/2000.
In attuazione a tali criteri di semplificazione procedurale viene creato lo sportello unico per l’edilizia che deve essere istituito dalle amministrazioni comunali.
Esso ha il compito di fornire al cittadino tutte le informazioni in materia di costruzioni e, soprattutto, di curare i rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi sull’intervento edilizio, ex art. 5, 2° co., lett. e), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 .
L’art. 5, 4° co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, identifica gli atti di assenso che devono essere acquisiti dall’ufficio dello sportello unico come, ad esempio, l’autorizzazione regionale per le costruzioni in zone sismiche o gli atti di assenso previsti dal T.U. sui beni culturali ed ambientali.
Fra i pareri obbligatori non è più contemplato quello della commissione edilizia la cui formazione è condizionata dalle disposizioni del regolamento edilizio comunale.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni il nominativo del responsabile del procedimento.
La fase preparatoria al provvedimento è affidata al responsabile del procedimento che deve valutare la conformità del progetto alla normativa vigente e formulare una proposta di provvedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ex art. 20, 3° co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Viene ribadito che l’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
Tale impostazione appare in linea con quanto disposto dall’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente.
Rientrano in tali compiti i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, ora permessi di costruire.
Il responsabile deve richiedere d’ufficio le modifiche necessarie a rendere conforme il progetto alla normativa vigente.
Il termine relativo all’emanazione del provvedimento può essere interrotto una sola volta per richiedere integrazioni alla domanda.
La fase consultiva, ove sia necessaria, viene realizzata attraverso la convocazione di una conferenza di servizi.
Essa deve esser convocata anche su richiesta del richiedente entro i termini previsti dall’art. 14, L. 241/1990.
I termini per la conclusione del procedimento sono tassativi.
Il responsabile del procedimento ha sessanta giorni dal momento della presentazione della domanda ovvero dalla data di integrazione della documentazione per curare l'istruttoria e formulare la proposta di provvedimento.
La integrazione istruttoria può essere richiesta una sola volta ed entro 15 giorni dalla domanda; il termine appare di carattere ordinatorio, se fosse tassativo si incentiverebbe la presentazione di progetti carenti di documentazione.
La fase costitutiva è demandata al responsabile del procedimento che deve valutare i pareri formulati dalle altre amministrazioni nella conferenza di servizio.
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine della formulazione della proposta o dall’esito della conferenza di servizio il responsabile del procedimento deve emanare il provvedimento conclusivo.
Sembra esclusa ogni possibilità di diniego che non trovi motivazione in una tassativa disposizione di legge.
Le ipotesi sono due: o entro il termine dei settantacinque giorni – sessanta per formulare la proposta e quindici per redigere il provvedimento - si addiviene alla rituale fase costitutiva della concessione con la firma del provvedimento da parte del responsabile e la notifica al richiedente o, scaduto il termine, si inizia la fase di tutela giurisdizionale o la fase sostitutiva da parte della regione.
Pur cambiando la fase procedimentale non cambia la natura giuridica dello ius aedificandi e la qualificazione giuridica del richiedente che rimane di interesse legittimo che si espande solo coll'emanazione del provvedimento concessorio dell'amministrazione .
Il silenzio sulla richiesta a provvedere non ha effetti costitutivi in ordine alla nascita di un diritto a costruire, ma consente l'avvio della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo o di procedure sostitutive.
Decorso il termine per l’adozione del provvedimento la domanda di permesso di costruire si intende rifiutata, art. 20, 9° co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la possibilità di impugnare il silenzio rifiuto richiedendo l’eventuale risarcimento del danno.
Scaduto il termine per la emanazione del provvedimento il richiedente può attivare l'intervento sostitutivo della regione, inoltrando apposita domanda allo sportello unico affinché il responsabile del procedimento si pronunci entro quindici giorni.
Tale domanda deve essere comunicata al sindaco al fine di consentirgli la verifica procedimentale onde evitare l’intervento sostitutivo.
Decorso inutilmente anche questo termine l’interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che deve provvedere entro sessanta giorni.
Trascorso detto termine si intende rifiutata anche la domanda di intervento sostitutivo, con conseguente possibilità di impugnativa giurisdizionale, ex art. 21, 2° co., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.





















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