1. Il
potere sanzionatorio delle amministrazioni.
Il potere
dell'amministrazione di infliggere una sanzione ad un soggetto, estraneo
all'amministrazione medesima, che tenga un comportamento od una azione od una
omissione contraria a disposizioni di legge o ad un comportamento
dell'autorità, è inquadrato da F. BENVENUTI, Appunti di diritto
amministrativo, 1959, 155, nell'autotutela dei rapporti.
I procedimenti
sanzionatori sono disciplinati da specifiche disposizioni di legge, in
relazione al disposto dell'art. 23 della costituzione, che prevede la riserva
di legge nel potere di imporre prestazioni ai cittadini.
Tali
comportamenti possono sfociare nell'illecito penale ovvero le sanzioni possono
afferire alla non completa esecuzione di un rapporto contrattuale ovvero le
sanzioni possono riguardare l'esecuzione non conforme di un provvedimento
amministrativo.
2. Il
procedimento sanzionatorio.
La L. 689/1981
ha dettato alcuni principi generali valevoli per tutte le sanzioni
amministrative, disciplinando un procedimento che trova applicazione in carenza
di leggi speciali, come quelle ad esempio che si è esaminato in precedenza. G.
LANDI, G. POTENZA e V. ITALIA, Manuale di diritto amministrativo, 1999,
310.
2.1. La
fase preparatoria.
La fase preparatoria
del procedimento inizia con l'accertamento della infrazione amministrativa, ai
sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
Gli organi
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni, procedere ad ispezioni di luoghi diversi dalla
privata dimora, senza che, nell'esercizio di questa potestà accertativa,
trovino applicazione le disposizioni del codice di rito penale che, in tema di
mezzi di ricerca della prova, disciplinano i casi e le forme delle ispezioni,
art. 244 c.p.p., e le perquisizioni locali, art. 250 c.p.p., ai sensi dell'art.
13, L. 24 novembre 1981 n. 689
Dall'ispezione
amministrativa possono emergere fatti suscettibili di rilievo anche penale, e
ciò stante l'autonoma formazione della prova nel processo penale. L'eventuale
inutilizzabilità della prova in sede penale non dispiega alcuna influenza
rispetto all'attività di accertamento delle violazioni amministrative (Cass. Civ., sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388)
Contestualmente
all'accertamento, si pensi alle contravvenzioni al codice della strada, può
seguire la contestazione.
In ogni caso
essa deve seguire il più presto possibile, comunque non oltre 90 giorni dalla
infrazione, pena la decadenza.
A tal punto il
contravventore può estinguere il procedimento mediante oblazione, prima ancora
che si addivenga all'emissione del provvedimento definitivo.
L'oblazione si
effettua mediante pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o
successiva notifica, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione
prevista o, se più favorevole, di una somma pari al doppio del minimo, ai sensi
dell'art. 16 della L. 689 citata.
In carenza di
oblazione la fase preparatoria segue con la trasmissione del rapporto
dell'eseguita contestazione e della sua notifica all'autorità competente, che
può essere il Prefetto, il Sindaco od il Presidente della giunta provinciale,
che provvede all'istruttoria della pratica esaminando gli eventuali ricorsi o
le documentazioni fornite dai soggetti passivi del procedimento amministrativo.
L’art. 18, c. 1,
, L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede, che gli interessati possano far
pervenire all’autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione
amministrativa “scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorità”.
La disciplina
conferisce all’interessato due facoltà nettamente distinte, quelle della difesa
scritta e della difesa orale che possono essere esercitate anche
congiuntamente.
In correlazione
a ciascuna delle due facoltà, l’art. 18, c. 2, pone chiaramente i doveri
procedimentali dell’autorità amministrativa, che vanno necessariamente
osservati prima dell’esercizio della potestà di determinare o applicare la
sanzione amministrativa.
Si nota che la
stessa autorità non dispone del potere di archiviazione del rapporto redatto
dall’organo che accerta la violazione.
Il citato comma
dispone che l’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti
esposti negli scritti difensivi, decide se l’accertamento è fondato o meno.
L’autorità
amministrativa ha il dovere sia di sentire gli interessati che ne abbiano fatto
richiesta sia di esaminare il contenuto della memoria difensiva, se essi hanno
esercitato la facoltà difensiva anche nella forma scritta.
L’inosservanza
da parte della p.a. dei doveri correlati all’esercizio delle facoltà difensive
dell’interessato costituisce un vizio del procedimento amministrativo
predisposto dalla legge per l’esercizio della potestà sanzionatoria, con la
conseguente illegittimità, per violazione di legge, della ordinanza
-ingiunzione che ha applicato la sanzione amministrativa (Cass. Sez. I, 10
novembre 1992 n. 12088, in Foro Amm. 1993, 178).
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